Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4269 del 23/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 23/02/2010, (ud. 06/10/2009, dep. 23/02/2010), n.4269

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MEDEDIL – Società Edilizia Mediterranea S.p.a. in liquidazione

Elett.te dom.ta in Roma, Via Nomentana, n. 263, nello studio del Dr.

Michelangelo Mattia; rappresentata e difesa dall’Avv. Taddeo Luigi,

giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, e AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimati –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania, n. 41/01/01, depositata in data 19 marzo 2001;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6

ottobre 2009 dal consigliere Dott. Pietro Campanile;

Udito il difensore Avv. Luigi Taddeo, il quale ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

Udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

1.1 – Nell’ambito di una procedura espropriativa intesa a realizzare opere di completamento del Centro Direzionale di Napoli, interveniva un accordo di cessione bonaria fra la Mededil s.p.a. e M. G. in particolare venivano sottoscritte, in data 9 aprile 1986, sia una scrittura privata qualificata come contratto preliminare, con cui il M. prometteva di vendere il bene immobile di sua proprietà, da consegnare libero da persone e cose entro sei mesi, sia una convenzione con cui detta società promissaria si impegnava a corrispondere al M. la somma di L. 160 milioni, a titolo di risarcimento del danno per le difficoltà connesse al reperimento di un nuovo alloggio.

1.2 – Successivamente, in seguito alla presentazione per la registrazione dell’atto pubblico di vendita (del (OMISSIS)), con cui veniva data esecuzione al suddetto preliminare, l’Ufficio del Registro, Atti pubblici, notificava avviso di liquidazione per l’imposta suppletiva di L. 21.600.000, calcolata sulla base della differenza fra il valore indicato nel preliminare ed il prezzo complessivo, ritenuto pari a L. 260 milioni, e determinato in base alla somma degli importi indicati sia in tale atto, sia nella contestuale quietanza relativa alla citata convenzione.

1.3 – La Commissione tributaria provinciale di Napoli accoglieva il ricorso proposto dalla Mededil avverso detto avviso di liquidazione.

1.4 – La Commissione tributaria regionale, con la sentenza meglio indicata in epigrafe, accoglieva l’appello dell’Ufficio, con cui era stata denunciata l’erronea applicazione sia del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20 (t.u.), sia dell’art. 52, comma 2. Veniva ribadita la natura di contratto preliminare del negozio stipulato nell’anno (OMISSIS); si evidenziava l’identità della causa sottesa al medesimo e alla convenzione con cui si attribuiva una somma al promittente a titolo di riparazione del pregiudizio relativo alla difficoltà di reperire altro alloggio; si affermava, quindi, la liceità dell’avviso di liquidazione, in realtà non privo dei requisiti di un avviso di rettifica, in relazione al contratto definitivo di cessione, basato sul corrispettivo risultante dalle somme indicate nei precedenti atti negoziali.

1.5 – Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Mededil S.p.a., in persona del liquidatore, denunciando, evidentemente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 20, 43 e 51, art. 52, commi 4, 1 e 2;

duplicazione di imposta, errore di calcolo, nonchè carenza di legittimazione attiva, per essere stata effettuata la liquidazione dall’Ufficio Atti Pubblici e non Atti Privati.

Si costituivano tardivamente il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

2.1. Va preliminarmente esaminato, in considerazione del suo carattere risolutivo, il motivo attinente alla legittimazione dell’Ufficio del Registro – Atti Pubblici a rettificare l’importo già ritenuto congruo – si sostiene – dall’Ufficio – Atti privati.

Per altro, la questione, così come icasticamente proposta (“carenza di legittimazione attiva”), sembra alludere piuttosto a un difetto di interesse sul piano processuale che non a un vizio dell’atto sotto il profilo dell’incompetenza: quanto al primo aspetto, è agevole constatare che in relazione all’Ufficio del Registro (per altro anche in ambito processuale da considerarsi come unico soggetto a prescindere dalle ripartizioni interne), il quale sotto il profilo formale aveva assunto la veste di convenuto, poteva eventualmente porsi un problema di “legittimazione passiva”, del resto del tutto insussistente, essendo stato il ricorso proposto proprio nei confronti dell’Ufficio che aveva emanato l’atto.

Quanto al secondo profilo, si osserva che, indipendentemente dalla tematica connessa alla qualificazione giuridica degli atti de quibus, che verrà appresso esaminata, le ripartizioni nelle quali l’Ufficio del Registro aveva suddiviso la propria competenza non potevano non assumere che rilevanza interna (Cass., 23 luglio 2007, n. 16280;

Comm. Trib. Centr., Sez. 12, 7 ottobre 1992, n. 5433).

2.2 – Il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20 è in parte inammissibile, e in parte infondato.

Invero, con la deduzione della violazione di un dato normativo viene, in realtà, eccepita una questione – vale a dire la qualificazione del primo contratto come preliminare o come definitivo, che, secondo un costante orientamento di questa Corte (Cass., Sez. Un., 27 marzo 2008, n. 7930, in motivazione; Cass., 17 gennaio 2001, n. 564; Cass., 2 novembre 1998, n. 10961; Cass. 4 febbraio 1992, n. 1194), attiene essenzialmente al merito.

La decisione impugnata contiene, per altro, una chiara esposizione delle ragioni poste alla base dell’affermata natura obbligatoria del primo contratto, e, sotto tale profilo, non può non rilevarsi la congruità e la decisività dei rilievi fondati sulla concessione, da parte del promittente venditore, di ipoteca, a garanzia dell’impegno di contrarre il contratto definitivo, nonchè sul vincolo di inalienabilità che ancora gravava sul bene immobile all’epoca della stipulazione del contratto preliminare.

2.3 – A fronte di tali considerazioni, l’originaria sottoposizione di quest’ultimo atto ad imposta proporzionale non era in grado, come correttamente rilevato dalla Commissione tributaria regionale, di operare (per altro ex post, vale a dire come evento successivo al momento in cui si era manifestata la volontà delle parti), una cristallizzazione della qualificazione giuridica dell’atto stesso, in quanto, come emerge dalla chiara dizione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20 invocato proprio dalla ricorrente, l’imposta è applicata secondo l’intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione. E’ stato già osservato, del resto, sempre in relazione a un caso del tutto analogo, che l’eventuale illegittimità della riscossione dell’imposta principale all’atto di presentazione di un contratto preliminare (cui per altro la parte privata avrebbe potuto opporsi con gli strumenti all’uopo offerti dall’ordinamento) giammai avrebbe potuto giustificare la pretesa di un comportamento ulteriore viziato in via derivata (Cass., 3 ottobre 2007, n. 20713).

2.4 – Per quanto attiene alle dedotte violazioni del citato D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 43 e 51 secondo cui la base imponibile è costituita dal corrispettivo pattuito, ed il valore del bene è “quello dichiarato dalle parti nell’atto e, in mancanza, il corrispettivo pattuito”, l’assunto della ricorrente non appare condivisibile, posto che, secondo un giudizio incensurabile in questa sede, in quanto fondato su argomentazioni prive di qualsiasi incongruenza sul piano logico-giuridico, la Commissione tributaria regionale ha ben posto in evidenza il rapporto fra il contratto preliminare, la convenzione in cui si riconosceva una somma a titolo di “risarcimento del danno” e il contratto definitivo, ragion per cui ha ritenuto che nella specie il prezzo fosse desumibile dal complesso delle pattuizioni, fra loro collegate, intervenute fra la Mededil e il venditore M.. In proposito non può non convenirsi che, laddove nella sentenza impugnata si fa riferimento, quanto al contratto preliminare e alla citata convenzione, ad “un’unica causa”, appare evidente la medesima natura delle somme versate al M. (del resto, come ben evidenziato dalla Commissione tributaria regionale, per intero garantite dalla suindicata ipoteca), nel senso che trattavasi del prezzo complessivo della cessione. Non è configurabile, a ben vedere, un danno conseguente alla normale efficacia di un contratto ad effetti traslativi, vale a dire la perdita del possesso, ragion per cui non era ipotizzabile alcuna ragione che giustificasse, per il titolo iperbolicamente indicato, il versamento della somma versata, e quietanzata separatamente, in virtù dell’indicata convenzione.

2.5 – Sotto quest’ultimo profilo emerge in maniera imponente il fine elusivo perseguito dalle parti, a fronte del quale, come già affermato da questa Corte nell’ambito di analoga vicenda (Cass., 31 agosto 2007, n. 18374), appare assolutamente lecita l’utilizzazione della norma contenuta nel citato D.P.R. n. 131 del 1986, art. 21 nel senso che “se le disposizioni contenute nell’atto derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, l’imposta si applica come se l’atto contenesse la sola disposizione più onerosa”.

Mette conto di richiamare, in ogni caso, il consolidato orientamento di questa Corte in tema di imposta di registro, secondo cui la prevalenza, che il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20 attribuisce, ai fini dell’interpretazione degli atti registrati, alla natura intrinseca ed agli effetti giuridici degli stessi sul loro titolo e sulla loro forma apparente, vincola l’interprete a privilegiare il dato giuridico reale rispetto ai dati formalmente enunciati – anche frazionatamente – in uno o più atti, e perciò il risultato di un comportamento sostanzialmente unitario rispetto ai risultati parziali e strumentali di una molteplicità di comportamenti formali. Ne consegue che una pluralità di negozi, strutturalmente e funzionalmente collegati al fine di produrre un unico effetto giuridico finale, vanno considerati, ai fini dell’imposta di registro, come un fenomeno unitario, anche in conformità al principio costituzionale di capacità contributiva (Cass., 25 febbraio 2002, n. 2713; Cass., 23 luglio 2007, n. 16280).

2.6.1 – Le superiori considerazioni consentono di risolvere in maniera agevole la questione secondo cui vi sarebbe stata violazione, sotto vari profili, del citato D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52: da una lato, va considerato – quanto al citato art. 52, comma 4 – che il divieto di ogni tipo di indagine nel caso di valore dichiarato superiore a quello determinabile a mezzo dei parametri fiscali non può considerarsi violato quando, come nella fattispecie in esame, l’imposta sia stata calcolata alla stregua del valore complessivamente dichiarato dalle stesse parti, sia pure nell’ambito di distinti atti, il cui collegamento sia stato ampiamente dimostrato all’esito di un ineccepibile procedimento di natura ermeneutica.

2.6.2 – Non può omettersi di rilevare, sotto altro profilo (vale a dire con riferimento al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, primi due commi), che, trattandosi di imposta suppletiva richiesta sulla base del valore dichiarato dalle stesse parti (all’esito di una corretta operazione ermeneutica relativa alla loro comune volontà), non vi era luogo per un avviso di rettifica, essendo corretta l’emissione di avviso di liquidazione, senza il maturarsi di alcuna decadenza, da rapportarsi, per le ragioni sopra evidenziate, alla data di presentazione per la registrazione del contratto definitivo.

2.6.3 – D’altra parte, non risulta in alcun modo interessata dai motivi di ricorso l’ulteriore ratio decidendi della sentenza in esame, fondata sulla presenza, nell’atto impugnato, di tutti gli elementi sostanziali di un avviso di rettifica.

3. Del tutto privi di specificità e formulati in violazione del principio di autosufficienza del ricorso risultano i residui motivi con cui si denuncia errore di calcolo ed in ogni caso duplicazione dell’imposta.

La generica deduzione di tali aspetti non tiene in alcun modo conto delle osservazioni al riguardo contenute nell’impugnata decisione, laddove si evidenzia, “con riguardo al supposto errore di calcolo, per altro soltanto denunciato e non esemplificato nei suoi necessari termini contabili, che la somma portata nell’avviso appare incorporare proprio la differenza (v. terza colonna) tra l’imposta dovuta (v. prima colonna) e quella a suo tempo pagata alla registrazione (v. seconda colonna)”.

4. – Il ricorso, sulla base delle considerazioni che precedono, deve essere rigettato. L’inammissibilità del controricorso delle parti intimate, che non hanno neppure svolto attività difensiva in udienza, non consente l’adozione di alcuna statuizione in merito alle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 5^ sezione civile – tributaria, il 6 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2010

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