Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4269 del 22/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 22/02/2011, (ud. 14/01/2011, dep. 22/02/2011), n.4269

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3397-2006 proposto da:

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI COSENZA, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 82, presso lo studio dell’avvocato IANNOTTA

GREGORIO, rappresentata e difesa dall’avvocato CAVALCANTI VITTORIO,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

E.B., MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA

RICERCA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 132/2005 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 01/02/2005 R.G.N. 144/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/01/2011 dal Consigliere Dott. FILIPPO CURCURUTO;

udito l’Avvocato MATTEO CARLO BARROTTA per delega CAVALCANTI

VITTORIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA MARCELLO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La Corte d’Appello di Catanzaro, rigettando l’appello, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato il diritto di E. B. a rimanere nei ruoli dell’amministrazione provinciale di Cosenza, riconoscendo la legittimità dell’opzione da lui esercitata in tal senso in base alla L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8, (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico). La Corte, premesso che l’ E. aveva esercitato l’opzione in quanto la qualifica rivestita, di funzionario amministrativo – ottava qualifica funzionale, con inquadramento nella categoria D, posizione economica D3 del contratto collettivo nazionale 31 marzo 1999. non trovava corrispondenza nei ruoli del personale statale, ha messo in rilievo che l’Amministrazione provinciale con Delib. n. 75 del 1988, aveva istituito 35 posti di segretario di scuola, già appartenenti alla settima qualifica funzionale, con iscrizione alla superiore ottava qualifica, e con successiva Delib. 6 giugno 1998, n. 1347, aveva attribuito i posti di coordinatore amministrativo scolastico – ottava qualifica funzionale al personale che, come l’ E., già rivestiva la qualifica di segretario di scuola, settima qualifica funzionale, con contestuale abolizione dei posti di segretario di scuola, precisando, nella delibera, che l’attribuzione della nuova qualifica al personale ivi indicato aveva effetto a decorrere dal 1 dicembre 1998.

Quindi, considerata la qualifica dell’ E. al 25 maggio 1999.

data stabilita per il passaggio del personale ATA dai ruoli degli enti locali a quelli statali, non risultava esservi equiparazione tra il profilo di responsabile amministrativo, corrispondente alla settima qualifica funzionale, nel quale l’ E. era stato inquadrato nel nuovo comparto ed il profilo professionale di provenienza dello stesso, inquadrato nell’ottava qualifica.

La Corte ha poi osservato che sebbene il profilo di responsabile amministrativo fosse previsto solo sino al 1 settembre 2000. data dopo la quale sarebbe stato sostituito da quello di direttore dei servizi generali riconducibile all’ottava qualifica funzionale, tale previsione non poteva incidere negativamente sul diritto di opzione perchè, sia pure nel solo periodo gennaio – novembre 2000 l’ E. sarebbe stato inquadrato in una qualifica inferiore a quella di provenienza e perchè comunque il conseguimento del profilo di direttore dei servizi generali amministrativi era subordinato alla partecipazione, con esito finale positivo, ad un corso-concorso. La Corte ha escluso, inoltre, che ai fini dell’esercizio del diritto di opzione si potesse trascurare il profilo professionale e si dovesse tener conto delle mansioni espletate, osservando che la L. n. 124 del 1999, art. 8, sebbene non redatto adeguatamente sotto il profilo tecnico, richiamava per l’esercizio dell’opzione unicamente la qualifica ed il profilo, sicchè doveva essere attribuita rilevanza decisiva all’elemento formale, anche in presenza di identità di compiti.

Irrilevante, per contro, dato il ruolo decisivo del detto elemento, e comunque infondata per mancanza di prova è stata infine giudicata dalla Corte territoriale l’obiezione che le mansioni dello S. erano rimaste invariate.

L’Amministrazione provinciale di Cosenza chiede la cassazione di questa sentenza con ricorso per due motivi.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo motivo di ricorso è denunziata violazione e falsa applicazione della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8; del D.M. n. 184 del 1999, del D.P.C.M. 14 dicembre 2000, n. 446; del D.M. Pubblica Istruzione 5 aprile 2001 (G.U. 14 luglio 2001. n. 162) in relazione al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 63.

In estrema sintesi,si addebita alla sentenza impugnata di aver dato rilievo esclusivo alla qualifica rivestita dal dipendente, di aver interpretato erroneamente le norme di riferimento in relazione alla nozione di profilo e di aver, infine, escluso la rilevanza della evidente corrispondenza fra le mansioni nei due comparti.

Con il secondo motivo di ricorso è denunziata violazione e falsa applicazione, sotto diverso profilo, del D.M. Pubblica istruzione 5 aprile 2001, contenente recepimento dell’accordo Aran – OO.SS. 20 luglio 2000. sui criteri di inquadramento del personale già dipendente degli enti locali e transitato nel Comparto Scuola – in relazione al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 63.

Si addebita alla sentenza impugnata di non aver tenuto conto dell’accordo 20 luglio 2000 intervenuto fra l’Aran e le organizzazioni sindacali, recepito nel successivo D.M. 5 aprile 2001, e del conseguente carattere obbligatorio della fonte da cui sorgeva la prevista equiparazione fra il profilo di segretario scolastico e quello di responsabile amministrativo.

I due motivi, da trattare congiuntamente perchè connessi, sono fondati, nei termini che seguono, come già ritenuto da questa Corte in casi analoghi (v. in particolare Cass. 13942/2009. le cui motivazioni possono esser richiamate pressochè testualmente).

li lavoratore qui intimato aveva rivestito sino al giugno 1998 il ruolo di segretario di scuola, venendo inquadrato nella settima qualifica funzionale. Con una Delib. 6 giugno 1998, n. 1347, l’amministrazione provinciale decise di sopprimere il posti di segretario di scuola e di attribuire ai vari dipendenti che li ricoprivano l’ottava qualifica funzionale, come coordinatori amministrativi scolastici, con effetto dal dicembre 1998. Come si legge nel ricorso della Provincia, con affermazione che è rimasta incontestata, in assenza di attività difensiva degli intimati,e come risulta sostanzialmente anche dalla sentenza impugnata, questa operazione non determinò alcuna modifica delle mansioni.

Al momento dell’entrata in vigore della L. n. 124 del 1999, il lavoratore intimato era quindi coordinatore amministrativo scolastico, inquadrato nell’ottava qualifica.

Nel decreto 5 aprile 2001 di recepimento dell’accordo Aran – OO.SS. 20 luglio 2000 questa qualifica non trova una specifica corrispondenza in quelle del comparto scuola. La tabella allegata, fa riferimento infatti al segretario scolastico ed al funzionario amministrativo come corrispondenti al responsabile amministrativo, mentre non contiene menzione dei coordinatore amministrativo scolastico. Come appena detto, è invece puntualmente previsto il profilo professionale del segretario scolastico che. per quanto chiarito in precedenza, è appunto quello che sostanzialmente rivestiva il lavoratore intimato, nel senso che l’operazione di soppressione dei posti di segretario scolastico con attribuzione di una qualifica funzionale superiore e del ruolo di coordinatore amministrativo scolastico, aveva avuto per quanto riferito in precedenza, carattere meramente documentale o virtuale perchè le mansioni erano rimaste esattamente le stesse. Ciò premesso, va ricordato, con la giurisprudenza di questa Corte in argomento, che “la corretta interprelazione della norma primaria di riferimento va esplicitata nei termini seguenti: l’opzione è consentita solo nell’ipotesi in cui il trasferimento comporti l’attribuzione di un profilo professionale diverso e, quindi, un mutamento delle mansioni non rispetto a quelle di fatto svolte ma a quelle astrattamente corrispondenti all’inquadramento precedente” (Cass. 5234/07, in motivazione) e che deve aversi riguardo ad un criterio di corrispondenza sostanziale ossia “alle mansioni proprie di ciascun profilo professionale, indipendentemente dalla categoria di inquadramento del sistema di classificazione degli enti locali;

mentre, per profili formalmente attribuiti agli interessati e dagli stessi svolti si devono intendere le mansioni proprie dei profili espletate nelle istituzioni scolastiche statali, non quelle non corrispondenti eventualmente svolte di fatto (come si è detto, inferiori o superiori ai livelli di inquadramento” (ivi). In questo contesto, come ancora chiarito dalla sentenza in esame, appaiono quindi conformi al dato legislativo le previsione del D.M. 5 aprile 2001, art. 1, poi esemplificate nella nota aggiuntiva, “secondo cui i dipendenti che possono restare alle dipendenze degli enti locali sono quelli che hanno svolto prevalenti funzioni in compiti rimasti ai predetti enti (così indicati, a titolo esemplificativo: la guida di scuolabus, il servizio di mensa, l’attività di portierato e guardiania e l’assistenza scolastica erogata dagli enti locali). Si tratta, infatti, di specifici profili professionali non previsti nell’ordinario svolgimento delle funzioni delle istituzioni statali, in relazione ai quali il trasferimento comporterebbe di norma l’assegnazione di diversi profili”. Soluzione, del resto, perfettamente ragionevole visto che se il compito o la funzione sono rimasti di competenza dell’ente locale non vi è ragione di trasferire il personale al comparto scuola perchè non si realizzerebbe alcun risparmio di spesa, dato che l’ente locale dovrebbe provvedersi del personale necessario per espletare il compito mantenuto.

Del resto, in questo ordine di idee,la giurisprudenza di questa Corte ha ancora puntualizzato che il D.M. previsto dalla L. n. 124 del 1999, art. 8, comma 4, al fine di determinare “tempi e modalità” del trasferimento del personale, mentre non può introdurre norme incompatibili con il contenuto della legge, può contenere disposizioni che specifichino la portata delle regole legali, anche con riferimento alla corrispondenza dei profili dei rispettivi ordinamenti tra i quali avviene il passaggio, non essendo illegittima la previsione di esclusione del trasferimento dei dipendenti che abbiano svolto prevalenti mansioni in compiti rimasti agli enti locali e non previsti per l’ordinario svolgimento delle funzioni delle istituzioni statali. (Cass. 18108/2008, che, nella specie, ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso che le funzioni di collaboratore professionale dell’ente locale esprimessero compiti non espletabili presso il comparto statale, nell’ambito del quale era previsto quale profilo corrispondente quello di assistente amministrativo nella scuola) e che, in particolare, ai fini dell’opzione per l’ente di appartenenza, prevista dalla L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8, comma 2, in favore del personale A.T.A. degli enti locali, le cui qualifiche e i cui profili non trovino corrispondenza nei ruoli del personale A.T.A. statale, per verificare se vi sia o meno tale corrispondenza, occorre valutare il nucleo essenziale di ciascuna delle qualifiche confrontate, senza limitarsi ad una verifica, formale (nel caso di specie ravvisando tale corrispondenza con riferimento ad un dipendente provinciale ATA con qualifica di esecutore specializzato, profilo di bidello capo, in relazione al profilo B2 di assistente tecnico del c.c.n.l. del comparto scuola, essendo comuni ai due profili i contenuti ed i modelli di attività delle mansioni centrali, costituiti dalla conduzione dei veicoli e dal riordino e conservazione di materiali ed attrezzature) (Cass. 23901/2008).

Sulla base dei principi enunziati, il ricorso va accolto dovendo escludersi che le mansioni espletate dal lavoratore intimato esprimessero compiti non riscontrabili nell’amministrazione scolastica e non trovassero ivi la corrispondenza sostanziale cui si è fatto riferimento.

Poichè non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può esser decisa nel merito con rigetto della domanda proposta dalla parte intimata contro l’Amministrazione provinciale. La particolarità della questione rende opportuno compensare le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da E.B. contro l’Amministrazione provinciale di Cosenza: compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2011

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