Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4269 del 20/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 20/02/2020, (ud. 22/10/2019, dep. 20/02/2020), n.4269

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4009-2018 proposto da:

M.M., in qualità di erede di M.S.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE, 38, presso

lo studio dell’avvocato ANDREA STICCA, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato EMILIO MALASPINA;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. SETTEMBRINI 30, presso lo

studio dell’avvocato MASSIMO GAROFALO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dall’avvocato DARIO MARINUZZI;

– controricorrente –

e contro

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE ROMA (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FILIPPO MEDA 35, presso l’AVVOCATURA AZIENDALE, rappresentata e

difesa dagli avvocati GABRIELLA MAZZOLI, MARIA CRISTINA TANDOI;

– resistente –

avverso la sentenza n. 4767/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 07/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIA

ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte d’appello di Roma dichiarava improcedibile l’appello proposto da M.M. avverso la sentenza del giudice di primo grado che aveva respinto la domanda da lei proposta nei confronti di Inps, di Unicredit s.p.a. e della ASL Roma (OMISSIS), avente ad oggetto la condanna al pagamento di spettanze economiche connesse a rapporto di lavoro;

la Corte territoriale, dopo aver riscontrato che la notifica dell’atto di appello era stata omessa nei confronti della ASL ed era carente di una pagina nei confronti delle altre parti, ne aveva disposto il rinnovo nel termine di sessanta giorni e, quindi, constatato che nel termine perentorio assegnato la notifica dell’atto completo di tutte le pagine era stata omessa nei confronti della ASL ed era stata irritualmente effettuata alle altre parti presso la sede legale, anzichè presso il difensore costituito nel processo di primo grado, aveva dichiarato improcedibile il ricorso;

avverso la sentenza propone ricorso per cassazione M.M. sulla base di unico motivo;

Inps e Unicredit hanno resistito con controricorso;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con unico motivo la ricorrente osserva che la Corte territoriale aveva dichiarato l’appello improcedibile sebbene le parti appellate si fossero costituite ritualmente nel giudizio di gravame, così determinando la sanatoria ex tunc della nullità;

la censura è priva di fondamento, poichè il giudice aveva assegnato termine per la rinotifica dell’atto d’appello rilevando una carenza attinente alla editio actionis, vizio in relazione al quale non può assumere rilevanza ai fini della sanatoria dell’atto nullo la costituzione della parte, essendo essa inidonea a colmare le lacune della citazione stessa che compromettono lo scopo di consentire non solo al convenuto di difendersi, ma anche al giudice di emettere una pronuncia di merito (Cass. n. 6673 del 19/03/2018);

a seguito della disposta rinnovazione, poi, la stessa non era stata eseguita nel termine nei confronti di una delle parti ed era stata effettuata in modo nullo nei confronti delle altre, con la conseguenza che un’ulteriore rinnovazione doveva ritenersi esclusa a norma dell’art. 162 c.p.c., comma 1, (in tal senso, da ultimo, Cass. n. 19218 del 17/07/2019: “Nell’ipotesi in cui venga disposta la rinnovazione della notifica nulla di un atto processuale, ove venga dichiarata l’invalidità anche della notificazione in rinnovazione, non è più possibile ordinare un’ulteriore rinnovazione ai sensi dell’art. 162 c.p.c., perchè, quando la nullità è dichiarata la prima volta, il giudice assegna un termine per la rinnovazione, la cui natura perentoria non consente che, per il completamento della medesima attività sia concesso un nuovo termine, atteso che l’art. 153 c.p.c. vieta la proroga dei termini perentori, salvo che sussistano i presupposti per la rimessione in termini.)”;

in base alle svolte argomentazioni il ricorso deve essere rigettato;

le spese del giudizio sono liquidate in dispositivo secondo soccombenza;

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore delle controparti delle spese del giudizio di legittimità, liquidate per ciascuna di esse in complessivi Euro 2.050,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15 % e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2020

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