Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4269 del 18/02/2021
Cassazione civile sez. VI, 18/02/2021, (ud. 26/11/2020, dep. 18/02/2021), n.4269
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. R.G.
13256/2020, sollevato dal Tribunale di Lecce con ordinanza R.G.
2301/2020 del 7/05/2020 nel procedimento vertente tra:
F.M.A. da una parte, MINISTERO DELL’INTERNO dall’altra;
– ricorrenti –
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 26/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARINA
MELONI;
lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del
SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. FRANCESCA CERONI che chiede
alla Corte di dichiarare la competenza del Tribunale di Lecce.
per regolamento di competenza a seguito di ordinanza del TRIBUNALE di
Lecce n. 2301/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 26/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa Marina
Meloni;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesca Ceroni che chiede
dichiararsi la competenza del Tribunale di Lecce.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 7/5/2020 il Tribunale di Lecce, a seguito della dichiarazione di incompetenza del Tribunale civile di Roma a conoscere sul ricorso avverso il provvedimento del Ministero dell’Interno Unità Dublino, relativo alla istanza di protezione internazionale di M.A.F., ha rimesso gli atti del procedimento a questa Suprema Corte affinchè indichi il giudice ritenuto competente;
Il Tribunale di Roma, con decreto in data 13/2/2020 ha ritenuto competente ad esaminare il ricorso del ricorrente il Tribunale di Lecce davanti al quale la causa era stata tempestivamente riassunta. Diversamente il Tribunale di Lecce ha sollevato il conflitto di competenza ritenendo competente il Tribunale di Roma in quanto in tema di protezione internazionale per i provvedimenti adottati dall’Unità Dublino sarebbe competente la Sezione specializzata del Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede dell’autorità che ha emanato il provvedimento. Il pubblico ministero ha fatto pervenire conclusioni scritte a mente dell’art. 380-ter c.p.c..
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuta previamente l’ammissibilità del mezzo dispiegato, assumendo il provvedimento impugnato la forma dell’ordinanza in conformità al disposto dell’art. 279 c.p.c., comma 1, deve essere affermata la competenza del Tribunale di Lecce, in considerazione dell’orientamente seguito da questa Corte secondo il quale: Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 31127 del 28/11/2019: “In tema di protezione internazionale, l’interpretazione costituzionalmente orientata del comma 3, coordinato con il D.L. n. 13 del 2007, art. 4, comma 1, conv. nella L. n. 46 del 2017, deve tener conto della posizione strutturalmente svantaggiata del cittadino straniero in relazione all’esercizio del diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost., nonchè dell’obbligo, imposto dall’art. 13 CEDU, e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’U.E., art. 47, di garantire un ricorso effettivo “ad ogni persona”, e ciò anche in relazione al quadro normativo innovato dal D.L. n. 113 del 2018, conv. nella L. n. 132 del 2018, sicchè la competenza territoriale a decidere sulle impugnazioni dei provvedimenti emessi dalla cd. Unità Dublino, o dalle sue articolazioni territoriali, si radica, secondo un criterio “di prossimità”, nella sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la struttura di accoglienza o il centro che ospita il ricorrente, anche nell’ipotesi in cui questi sia trattenuto in un centro di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14 (11873/2020).
Infatti l’interpretazione del D.L. n. 13 del 2007, art. 4, comma 3, convertito nella L. n. 46 del 2017, coordinato con il comma 1, deve essere costituzionalmente orientata in funzione dell’attuazione del diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost.; all’interno di questa cornice costituzionale la posizione strutturalmente svantaggiata del cittadino straniero in relazione all’esercizio del diritto di difesa impone di considerare, ai fini del radicamento della competenza territoriale, il collegamento territoriale con la struttura di accoglienza del ricorrente, in modo da individuare il giudice competente nel tribunale nella cui circoscrizione ha sede la struttura che ospita lo straniero. Tale criterio, come sottolineato nella requisitoria, è coerente anche con l’obbligo, imposto dall’art. 13 CEDU, e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, art. 47, di garantire un ricorso effettivo “ad ogni persona”; in conclusione, per i ricorsi proposti da cittadino straniero richiedente protezione internazionale, avverso il provvedimento emesso nei suoi confronti dalla cd. Unità Dublino, attualmente operante presso il Dipartimento delle libertà civili e dell’immigrazione, costituita presso il Ministero dell’Interno, la competenza territoriale si radica nella sezione specializzata in materia d’immigrazione del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la struttura di accoglienza o centro nel quale sia ospitato il ricorrente.
Per quanto sopra deve essere dichiarato competente il Tribunale di Lecce, in conformità con la richiesta del Procuratore Generale.
P.Q.M.
Dichiara competente il Tribunale di Lecce.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 26 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2021