Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4269 del 17/02/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 17/02/2017, (ud. 22/11/2016, dep.17/02/2017),  n. 4269

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18784-2014 proposto da:

BANCO NAPOLI S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LEONE IV 99, presso lo studio dell’avvocato CARLO FERZI, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANGELO CHIELLO,

CESARE POZZOLI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

A.S. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMO LUPI,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8157/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 28/01/2014 R.G.N. 4302/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/11/2016 dal Consigliere Dott. NEGRI DELLA TORRE PAOLO;

udito l’Avvocato PAGNOTTA NICOLA per delega verbale Avvocato CHIELLO

ANGELO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERS RENATO che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 8157/2013, depositata il 28 gennaio 2014, la Corte di appello di Napoli rigettava il gravame della società Banco di Napoli S.p.A. nei confronti della sentenza di primo grado, che, in accoglimento del ricorso di A.S., aveva dichiarato inefficace, con le pronunce conseguenti, il licenziamento allo stesso intimato in data 23/9/2008, in esito a procedura di riduzione del personale ai sensi della L. n. 223 del 1991. La Corte, come già il Tribunale di Napoli, rilevava che la comunicazione, di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, non era stata inviata alla Commissione regionale permanente tripartita della Regione Campania, che in forza del D.Lgs. n. 469 del 1997 aveva sostituito la Commissione per l’impiego, e che tale omissione, integrando una violazione della procedura di cui al comma 12, dell’art. 4, era tale da determinare, L. n. 223 del 1991, ex art. 5, comma 3, l’inefficacia del recesso.

Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la S.p.A. Banco di Napoli con quattro motivi; il lavoratore ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Con il primo motivo di ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, commi 9 e 12, dell’art. 5, comma 3, stessa legge e dell’art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale (art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti (art. 360, n. 5), la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la Corte territoriale trascurato di considerare il fatto che la comunicazione, di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, era stata trasmessa a tutti i destinatari di legge, con la sola eccezione della Commissione regionale permanente tripartita della Regione Campania: ciò che rendeva la fattispecie non esattamente sovrapponibile all’ipotesi sanzionata dalla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 12, cui aveva fatto riferimento il giudice di secondo grado nel rilevare l’inefficacia dei recessi intimati senza l’osservanza delle procedure previste e, dunque, anche “in carenza delle comunicazioni a tutti i soggetti di cui al comma 9”.

Con il secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione delle medesime norme di diritto, la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la Corte trascurato di considerare che la disposizione, che demanda alla Commissione tripartita il compito di approvare le liste di mobilità, non è strettamente correlata alla comunicazione, di cui all’art. 4, comma 9, la cui ratio è stata identificata dalla giurisprudenza di legittimità nell’esigenza di rendere trasparente l’esercizio del potere di recesso da parte del datore di lavoro, consentendo alle organizzazioni sindacali, agli organi pubblici e ai lavoratori interessati di controllarne la regolarità in relazione ai criteri di selezione adottati.

Con il terzo motivo, deducendo nuovamente la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto già richiamate nel primo e nel secondo motivo, nonchè la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la Corte di appello trascurato di assegnare rilievo decisivo ed assorbente, ai fini della valutazione del raggiungimento o meno dello scopo della norma di cui all’art. 4, comma 9, e comunque per avere reso sul punto una motivazione tautologica e del tutto inconsistente, al fatto che i lavoratori del settore del credito sono esclusi dal novero degli aventi diritto alla indennità di mobilità e che, pertanto, la Commissione tripartita non è chiamata a svolgere, nei confronti degli stessi lavoratori ove coinvolti in procedure di riduzione di personale, il compito demandatole dalla legge.

Con il quarto motivo, infine, la società ricorrente censura la sentenza di secondo grado per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, avendo, in particolare, omesso di considerare il fatto che il criterio di scelta e la modalità di applicazione del criterio erano stati già indicati nell’Accordo Quadro dell’8 luglio 2008 e nell’Accordo sindacale del 25 luglio 2008; nonchè di considerare il fatto che al lavoratore era stato applicato un criterio di scelta (quello della pensionabilità), il quale, non consentendo margini discrezionali, permette automaticamente di individuare il modo con cui l’azienda è pervenuta alla scelta del singolo lavoratore da licenziare.

I motivi secondo e terzo, in quanto connessi, possono essere esaminati congiuntamente. Gli stessi risultano fondati.

Come, infatti, precisato da questa Corte, con orientamento ormai consolidato, “in materia di licenziamento collettivo, in applicazione del generale principio della “strumentalità delle forme”, valido anche per il procedimento amministrativo, non può essere dichiarata l’inefficacia del licenziamento laddove, nell’ambito di una procedura svoltasi in modo corretto e adeguato alle finalità cui è preordinata per legge, risulti omessa esclusivamente la comunicazione alla Commissione regionale indicata dalla L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 4, comma 9, – che, in base all’art. 6 della stessa legge, svolge il compito di approvare le liste di mobilità – ed il licenziamento collettivo sia stato disposto, per riduzione del personale, da parte di una impresa non rientrante nel campo di applicazione della disciplina dell’intervento straordinario di integrazione salariale, i cui dipendenti, quindi, non possono beneficiare dell’indennità di mobilità” (Cass. n. 12122/2015; conformi, fra le più recenti, Cass. n. 12588/2016 e Cass. n. 17103/2016). A tale orientamento ritiene il Collegio di dover dare continuità, non risultando espressi nuovi e apprezzabili argomenti di segno contrario.

I motivi primo e quarto restano assorbiti.

La sentenza deve, pertanto, essere cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata, anche per le spese, alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione, la quale, nel prendere nuova cognizione della fattispecie, si atterrà al principio di diritto sopra richiamato, procedendo, ove riproposte, all’esame delle questioni già ritenute assorbite nella conferma della pronuncia di primo grado (cfr. ex multis Cass. n. 9637/2001).

PQM

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 22 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA