Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4268 del 22/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 22/02/2010, (ud. 11/01/2010, dep. 22/02/2010), n.4268

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO N.

54, presso lo studio dell’avvocato SFERRA CARINI ANTONIO, che lo

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso per

revocazione;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT SPA, (nella sua qualità di incorporante Capitalia S.p.A. e

Unicredit Banca di Roma S.p.A., già denominata Banca di Roma

S.p.A.), in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio

dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresenta e difende, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 11668/2008 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, del 2 0/2/08, depositata il 12/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI MAMMONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

Con ricorso al giudice del lavoro di Roma, A.M. chiedeva che fosse dichiarato inefficace il licenziamento per riduzione di personale intimatogli da Banca di Roma spa e fosse dichiarato il suo diritto a proseguire nel rapporto di lavoro fino al compimento del 65^ anno di età.

Rigettata la domanda in primo e secondo grado, l’ A. proponeva ricorso per cassazione deducendo con tre motivi l’erroneità della sentenza della Corte d’appello di Roma.

Con sentenza 12.5.08 n. 11668 la Corte di Cassazione riteneva infondati tutti i motivi e rigettava l’impugnazione.

Quanto ai primi due mezzi, che qui interessano, la Corte rilevava che l’esercizio dell’opzione a permanere in servizio fino al 65^ anno di età ai sensi della L. 29 dicembre 1990, n. 407, art. 6 e D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, art. 1, non esclude che il rapporto di lavoro rimanga assoggettato al complesso di regole concernenti la sua estinzione e, in particolare, alle disposizioni regolatrici del licenziamento per riduzione di personale. Rilevato, dunque, che l’ A. poteva legittimamente essere destinatario della procedura di licenziamento per riduzione di personale, la Corte prendeva atto che la sentenza di merito aveva accertato in fatto l’inesistenza di violazioni della procedura relativa e che il ricorrente non aveva censurato specificamente l’accertamento, limitandosi a contestarlo mediante la mera affermazione che non era stato rispettato l’obbligo di comunicazione di cui alla L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 4, comma 9, contrariamente a quanto risultante dalla sentenza. Ritenuto altresì legittimo il criterio di scelta dei dipendenti licenziati, rigettava entrambi i motivi.

L’ A. propone ricorso per la revocazione di tale sentenza di legittimità sostenendo che il Collegio decidente sarebbe incorso in errore di fatto nel momento in cui ha ritenuto che dalla sentenza di merito risulterebbe in fatto che il datore di lavoro non aveva violato la L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, nella parte in cui fa obbligo al datore stesso di comunicare per iscritto l’elenco dei lavoratori collocato in mobilità e le modalità con cui sono adottati i criteri di scelta adottati alla direzione regionale del lavoro, alla commissione regionale per l’impiego ed alle oo.ss..

Sostiene, infatti, il ricorrente che tale accertamento in fatto non è stato compiuto dalla Corte d’appello, la quale si limitava a sostenere solamente che “… nel caso di specie nella comunicazione si rinviene l’espresso richiamo ai criteri di scelta concordati con le oo.ss. di cui all’art. 4, comma 2, con l’allegazione degli elenchi”. Dato che la pronunzia della Corte di merito non conteneva nessun accertamento circa le modalità con cui i criteri di scelta erano stati concretamente applicati, il Collegio decidente sarebbe incorso in errore di fatto, costituito dalla supposizione dell’inesistenza della violazione degli adempimenti di cui al detto art. 4, comma 9, e, in particolare, della comunicazione delle modalità di selezione dei licenziandi, non desumibili dagli elenchi dei lavoratori trasmessi alle oo.ss. ed agli organi amministrativi regionali.

Risponde con controricorso Unicredit spa, che a seguito di successive incorporazioni ha preso il posto di Banca di Roma spa.

Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c., che è stata comunicata al Procuratore generale ed è stata notificata ai difensori costituiti.

Il ricorso è inammissibile.

La censura mossa alla pronunzia impugnata è frutto di una non esatta lettura della motivazione, la quale (pg. 5, secondo capoverso) nel passo relativo all’accertamento di fatto del giudice di merito circa “l’inesistenza di violazioni della procedura” intende riferirsi non al punto specifico delle modalità di effettuazione della comunicazione di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, ma alla procedura nel suo complesso, di cui detta comunicazione costituisce solo un passaggio. Di questa comunicazione, infatti, il Collegio si limita solamente a prendere atto del suo effettivo adempimento, senza entrare nel merito del suo contenuto.

Per quel che riguarda la legittimità del criterio di scelta dei dipendenti in condizione di conseguire il trattamento di pensione (quale l’ A.), il Collegio esamina la questione dell’applicabilità all’interessato del disposto della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59, comma 3, e prescinde totalmente da valutazioni circa il merito della sua posizione e, in particolare, delle affermazioni al riguardo compiute dal giudice di appello.

In conclusione, il ricorrente, pur avendo individuato correttamente il presupposto giuridico per la configurazione dello “errore di fatto” – il quale, come noto, consiste nell’erronea percezione degli atti di causa che si sostanzia nella supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa oppure nella supposizione della inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita – lo riferisce a circostanze estranee al decisum della sentenza impugnata, la quale adotta la sua decisione a prescindere dalle circostanze di fatto che nel ricorso per revocazione si affermano travisate.

Il ricorso è, pertanto, inammissibile in quanto deduce censure estranee all’esperito giudizio di legittimità.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese che liquida in Euro 30,00 per esborsi ed in Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA