Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4268 del 21/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4268 Anno 2018
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: TERRUSI FRANCESCO

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 19312-2017 proposto da:
I\LkGASSA JAGHELI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
GIUSEPPE MARCORA 18/20, presso lo studio dell’avvocato
GUIDO FAGGIANI, rappresentato e difeso dall’avvocato LAURA
ARCULEO;
– ricorrente contro
MINISTERO

DELL’INTERNO

COMMISSIONE

TERRITORIALE PROTEZIONE INTERNAZIONALE MILANO;

intimato

avverso la sentenza n. 2884/2017 della CORTE D’APPELLO di
MILANO, depositata il 23/06/2017;

Data pubblicazione: 21/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 16/01/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCO
TERRUSI.

Considerato che:

dell’appello proposto da Magassa Jagheli avverso la sentenza
con la quale il tribunale di Milano aveva rigettato la domanda di
riconoscimento della protezione internazionale;
ha osservato che l’appello era stato proposto con ricorso,
anziché con citazione, e il ricorso era stato notificato il 13-72016 a fronte del provvedimento del tribunale notificato il 3-32016;
l’interessato ricorre per cassazione con unico motivo,
deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 19 del
d.lgs. n. 150 del 2011 e dell’art. 27 del d.lgs. n. 142 del 2015,
nonché dell’art. 12 delle preleggi, perché il canone di
interpretazione letterale avrebbe dovuto condurre a identificare
appunto nel ricorso, e non nella citazione, il corretto
strumento per proporre l’appello;
il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.
la causa è stata avviata alla trattazione camerale giusta
proposta di inammissibilità del ricorso, stante la conformità
della decisione impugnata a quanto statuito da Cass. n. 1742017 e da Cass. n. 23938-17;
il ricorrente ha depositato una memoria;
reputa il collegio che la causa possa implicare profili non
considerati dalla giurisprudenza richiamata;
p.q. m.
La Corte rimette la causa in pubblica udienza dinanzi alla
prima sezione civile.
Ric. 2017 n. 19312 sez. M1 – ud. 16-01-2018
-2-

la corte d’appello di Milano ha dichiarato l’inammissibilità

Deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 gennaio

LI

2018.

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