Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4268 del 20/02/2020
Cassazione civile sez. VI, 20/02/2020, (ud. 25/09/2019, dep. 20/02/2020), n.4268
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29612-2018 proposto da:
C.S., CO.SI., G.V.,
S.C., A.G., SA.AN.MA., D.P.B.,
M.C., CA.FR., MA.FE., elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA VIGLIENA 2, presso lo studio dell’avvocato
FABIO CISBANI, rappresentati e difesi dall’avvocato MARCO ALFIERI;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA,
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 2226/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 26/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 25/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIA
ESPOSITO.
Fatto
RILEVATO
CHE:
– la Corte di appello di Napoli confermava la decisione del giudice di primo grado che aveva rigettato la domanda avanzata dagli odierni ricorrenti che, premesso di aver prestato servizio nella scuola pubblica come assistenti amministrativi in virtù di incarichi annuali conferiti con contratti a tempo determinato, avevano chiesto il riconoscimento delle maggiorazioni di stipendio L. n. 312 del 1980, ex art. 53;
– rilevava la Corte che l’ambito di operatività del L. n. 312 del 1980, art. 53, come precisato dalla Corte Costituzionale, era da riferire ai soli insegnanti di religione, attesa l’indubbia particolarità della loro situazione;
– per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso i ricorrenti in epigrafe, sulla base di due motivi;
– il Ministero non ha svolto attività difensiva;
– la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
– con il primo motivo i ricorrenti deducono nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c. per vizio di omissione di pronuncia (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), osservando che la Corte d’appello di Napoli non aveva tenuto conto di tutte le domande da loro proposte, limitandosi ad analizzare la sola richiesta di riconoscimento degli scatti biennali nella misura del 2,50%, pur avendo parte ricorrente fatto riferimento alle norme sovranazionali (in particolare l’art. 4 accordo quadro attuato con direttiva 1999/70/CE) e aver invocato la normativa nazionale atta a includere nella progressione professionale retributiva anche i lavoratori di settore che abbiano lavorato per l’amministrazione con più contratti di lavoro a tempo determinato;
– con il secondo motivo deducono violazione e falsa applicazione di norme di diritto per violazione e mancata applicazione dell’art. 4 Accordo Quadro attuato con Dir. 1999/70/CE, osservando che da una lettura attenta degli atti di causa emergeva che i ricorrenti, oltre alla richiesta di scatti biennali nella misura del 2,50%, avevano denunciato anche la discriminazione tra i lavoratori a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato ai fini della maggiorazione della retribuzione mensile, e che tale domanda era meritevole di accoglimento;
– entrambi i motivi, da trattare unitariamente in ragione della connessione, sono inammissibili, posto che il ricorso si fonda sull’asserita proposizione di altra domanda e/o erronea qualificazione della domanda proposta ma, a fronte della chiara indicazione in sentenza, secondo la quale “nella fattispecie all’odierno vaglio si controverte esclusivamente della spettanza agli originari ricorrenti delle somme da costoro vantate a titolo di scatti biennali maturati nella misura del 2,50% dello stipendio tabellare L. n. 312 del 1980, ex art. 53, non essendo stato mai richiesto in primo grado il riconoscimento della maggiore anzianità di servizio”, le allegazioni dei ricorrenti al riguardo sono rimaste prive di adeguato supporto in termini di autosufficienza (Cass. n. 5344 del 04/03/2013), mancando la trascrizione di brani significativi dell’originario ricorso e la sua allegazione o localizzazione, sì da consentire di individuare la proposizione di altra domanda, anche in termini di corretta qualificazione;
– in base alle svolte argomentazioni il ricorso va dichiarato inammissibile, senza liquidazione delle spese in mancanza di svolgimento di attività difensiva ad opera della parte intimata;
– ricorrono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2020