Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4268 del 10/02/2022
Cassazione civile sez. VI, 10/02/2022, (ud. 05/10/2021, dep. 10/02/2022), n.4268
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Presidente –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 22791-2019 proposto da:
M.F., M.V., quali eredi della sig.ra
B.R., domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la
CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi
dall’avvocato ALESSANDRO ANTICHI;
– ricorrenti –
contro
CIRCOLO CULTURALE AGORA’;
– intimato –
avverso la sentenza n. 14368/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
di ROMA, depositata il 27/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CRICENTI.
Fatto
RITENUTO
Che:
1. – Agiscono in giudizio M.F. e M.V., quali eredi di B.R..
Quest’ultima era stata citata in giudizio dal Circolo Culturale Agorà di Pisa in relazione ad una lettera, apparsa sul quotidiano II Tirreno, nel quale la B. definiva il circolo un “parassita di denaro pubblico”, per il risarcimento del danno da diffamazione.
Il Giudice di Pace ha negato il risarcimento, che è stato invece riconosciuto dal Tribunale di Pisa, in appello.
Avverso tale decisione la B. ha proposto ricorso per Cassazione (ordinanza 14368/2019), che però ha dichiarato improcedibile il gravame per difetto di autenticazione della conformità delle copie depositate agli originali notificati.
2. – Gli eredi della B. propongono ora un ricorso per revocazione di quella decisione, assumendo un errore di fatto, ed inoltre, con cinque motivi, contestano il merito della sentenza impugnata a suo tempo.
3. – Il Circolo non si è costituito.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
5. – All’esito della camera di consiglio, il collegio ha ritenuto di dover rinviare la trattazione del ricorso alla pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo, per trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2022