Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4267 del 24/02/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 4267 Anno 2014
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: CARLEO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 25942-2010 proposto da:
PP SUD PETRIZZI PETROLI SRL 01427541006, in persona
del legale rappresentante arch. WANDA CATIA
SCARAMUZZINO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
E. FILIBERTO 166, presso lo studio dell’avvocato
PERRI VITO, rappresentata e difesa dall’avvocato
TASSONE VITO con studio in 88067 SAN VITO SULLO
IONIO, LOCALITA’ GIULIELLA CORSO UMBERTO I n. 378/A
giusta procura speciale in calce;
– ricorrente contro

Data pubblicazione: 24/02/2014

COMUNE DI SATRIANO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 396/2010 della CORTE D’APPELLO
di CATANZARO, depositata il 17/05/2010, R.G.N.
118/2004;

udienza del 08/01/2014 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
CARLEO;
udito l’Avvocato VITO TASSONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;

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udita la relazione della causa svolta nella pubblica

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Comune di Satriano proponeva opposizione avverso il d.i. con
cui il Presidente del Tribunale di Catanzaro gli aveva ingiunto
di pagare alla Sri P.P.Sud Petrizzi Petroli la somma di lire
70.885.858 oltre accessori per fornitura di gasolio

riconosciuto il debito fuori bilancio nei limiti della sorte
capitale (L. 26.354.560) con esclusione degli interessi in
quanto non dovuti. Resisteva l’opposta sostenendo che il
credito ingiunto era comprovato in tutte le sue componenti
(sorte capitale ed interessi) da fatture ed estratti conto non
contestati ed aggiungendo di aver diritto altresì alla
rivalutazione monetaria in considerazione della sua qualità di
imprenditore commerciale. Il Tribunale revocava il decreto
opposto condannando il Comune al pagamento della somma
debitoria riconosciuta. La Corte di appello rigettava il
gravame della PP Sud Petrizzi Petroli. La Suprema Corte di
Cassazione cassava la sentenza impugnata in relazione ad alcuni
motivi accolti, con rinvio ad altra sezione della stessa Corte

combustibile deducendo che il proprio organo consiliare aveva

di merito. Il giudice di rinvio condannava il Comune di
Satriano al pagamento della rivalutazione monetaria dal
30.12.1989 al 6.3.2001 (data di pagamento una parte del
credito) con riguardo all’intera somma di C 13.611,00 e fino
all’11.12.2002 con riguardo alla rimanente somma di C 6.805,500
nonché degli interessi legali sulla somma via via rivalutata;
compensava le spese di tutti i gradi di giudizio. Avverso la

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V/1(

detta sentenza depositata in data 17.5.2010 la PP Sud Petrizzi
Petroli ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in
due motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la prima doglianza, deducendo la violazione della norma
del

pagamento

agli

interessi

di

cui

al’art.1194 cc, la ricorrente ha censurato la sentenza
impugnata per aver il giudice di rinvio limitato l’obbligo di
corrispondere interessi e rivalutazione sull’obbligazione di
euro 13.611,00 fino alla data del 6.3.2001, con riguardo
all’intera somma, e fino alla data dell’11.12.2002 con riguardo
alla rimanente somma di euro 6.805,50 trascurando che gli
interessi legali e la rivalutazione monetaria sul capitale
iniziale di euro 13.611,00 continuano a decorrere sulla stessa
somma fino alla totale estinzione dell’obbligazione.
La censura, relativa alla mancata applicazione del criterio
legale d’imputazione dei pagamenti, stabilito nell’art. 1194
cod. civ. merita accoglimento. Al riguardo, proprio in tema di
appalto pubblico, la Corte di Cassazione ha affermato nella
pronuncia n. 10692 del 2005 che “nell’ipotesi di pagamento
parziale, il versamento va imputato agli interessi e non al
debito capitale, a meno che non vi sia prova del consenso del
creditore ad una diversa imputazione” (v. anche Cass. n. 17197
del 2012). Ed è appena il caso di osservare che il criterio
legale di imputazione del pagamento agli interessi anzichè al
capitale, in difetto del consenso del creditore, risolvendosi

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sull’imputazione

in una conseguenza automatica di ogni pagamento, comporta che
non incombe sul creditore l’onere di dedurre i limiti estintivi
del pagamento sul capitale, ma grava sul debitore quello di
allegare che il detto creditore aveva consentito che il
pagamento fosse imputato al capitale anzichè agli interessi

essere stata offerta.
Giova aggiungere che l’applicabilità del detto criterio legale,
essendo

riconducibile all’ambito delle pretese creditorie

relative agli interessi, non richiede la formulazione di
riserve (v. Cass. 11215/05; n.12628/2011; n.15698/2011).
Alla stregua di tali considerazioni, il motivo deve essere
quindi accolto.
Va

invece

disattesa

la

successiva

doglianza,

per

contraddittorietà, omessa ed illogica motivazione nonché per
violazione degli artt.91,92 e 112 cpc e dell’art.24 Cost., in
riferimento all’art.360 commi 3 e 5 cpc, con cui la ricorrente
ha dedotto che la Corte sarebbe incorsa nel vizio motivazionale
suddetto perché, mentre nei primi tre righi di pag.9 della
sentenza scrive che ricorrono giusti motivi per compensare
parzialmente le spese di tutti i gradi di giudizio, ivi
comprese quelle del giudizio di cassazione, al n.2 di rigo 19
della stessa pagina scrive “dichiara compensate tra le parti le
spese di tutti i gradi del giudizio”. Inoltre, la Corte non
avrebbe spiegato le ragioni della disposta compensazione.

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(Cass. n. 15053/2003), prova che nel caso di specie non risulta

Quest’ultima doglianza è infondata. A riguardo, mette conto di
sottolineare che il giudice di rinvio ha disposto la
compensazione delle spese di tutti i gradi di giudizio,
fondando espressamente la motivazione sulla “considerazione del
parziale accoglimento della domanda”

(v. pag. 9).

racchiusa in una proposizione assai sobria, appare
sufficientemente esaustiva consentendo di desumere chiaramente
le ragioni giustificatrici della disposta compensazione,
fondate sulla circostanza che parte attrice era rimasta
vittoriosa in misura significativamente inferiore rispetto
all’entità del bene che voleva conseguire. Ed è appena il caso
di osservare come tale ipotesi (l’accoglimento solo parziale
della domanda), tenuta presente dalla Corte di merito, rientri
frequentemente, nella pratica giudiziaria, tra le ipotesi di
giusti motivi di compensazione secondo il consolidato
orientamento di questa Corte. E ciò, nella misura in cui al
giudice, che provvede sul governo delle spese, non è consentito
trascurare la necessità, per la parte convenuta, di resistere
in giudizio a fronte di una richiesta oggettivamente ingiusta
ed eccessiva avanzata dall’attore.
Né può ritenersi sussistente il preteso vizio di motivazione
della sentenza, sotto il profilo della contraddittorietà.
Invero, l’uso erroneo dell’avverbio “parzialmente” non
comporta, nel ragionamento del giudice di merito, un effettivo
contrasto, tanto meno insanabile, tale da non consentire

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Ora, la motivazione addotta dalla Corte di merito, pur

l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a
base della decisione ed appare, nel contesto del discorso, un
mero errore materiale che non incide sul contenuto sostanziale
della decisione, quale risulta dal dispositivo.
Giova aggiungere che la scelta di compensare le spese

di merito, la cui statuizione può essere censurata in sede di
legittimità solo quando siano illogiche o contraddittorie le
ragioni poste alla base della motivazione, tali da inficiare,
per inconsistenza o erroneità, il processo decisionale.
Alla stregua di tutte le pregresse considerazioni, il primo
motivo del ricorso per cassazione, siccome fondato, deve essere
accolto mentre il secondo deve essere invece rigettato. La
,
sentenza impugnata deve essere cassata (In

,—,
relazionej, Con

l’ulteriore conseguenza che, non essendo necessari ulteriori
accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito
con la condanna del Comune di Satriano, in persona del Sindaco
pro tempore, al pagamento in favore della PP sud Petruzzi
Petroli Sri, della rivalutazione monetaria e degli interessi
legali sulla somma via via rivalutata sull’intero importo di C
13.611,00 a far data dal 30.12.1989 fino al soddisfo e alla
totale estinzione dell’obbligazione.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e
sono liquidate come in dispositivo, alla stregua dei soli
parametri di cui al D.M. n.140/2012 sopravvenuto a disciplinare
i compensi professionali

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processuali è riservata al prudente apprezzamento del giudice

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, rigetta il
secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c.,
comma l, condanna il Comune di Satriano, in persona del Sindaco

Petroli Sri, della rivalutazione monetaria e degli interessi
legali sulla somma via via rivalutata sull’intero importo di
13.611,00 a far data dal 30.12.1989 fino al soddisfo e alla
totale estinzione dell’obbligazione.
Condanna il Comune di Satriano al pagamento, in favore della
ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida
in complessivi C 4.700,00 di cui C 4.500,00 per compensi, oltre
accessori di legge, ed

e

200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma in camera di Consiglio in data 8.1.2014

pro tempore, al pagamento in favore della PP sud Petruzzi

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