Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4267 del 22/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 22/02/2010, (ud. 11/01/2010, dep. 22/02/2010), n.4267

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6063-2009 proposto da:

C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO

EMILIO 57/59, presso lo studio dell’avvocato SBARDELLA ANTONIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIACOMARDO LUCIO, giusta mandato

a margine del ricorso per regolamento di competenza;

– ricorrente –

contro

SAIMA AVANDERO SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1001/2009 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA

VETERE, depositata il 13/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI MAMMONE;

udito per il ricorrente l’Avvocato Lucio Giacomardo che si riporta

agli scritti.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO che nulla

osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

Con ricorso al giudice del lavoro di Santa Maria Capua Vetere, C.P. chiedeva che fosse accertato che a decorrere dal 2.4.03 e fino al 31.12.06 tra di lui e la Saima Avandero s.p.a. era intercorso un rapporto di lavoro subordinato con qualifica di dirigente, in prosecuzione di rapporto già antecedentemente in atto, conclusosi con fittizie dimissioni e subito sostituito da contratto a progetto (poi reiterato alla scadenza), senza che peraltro fosse intercorsa alcuna variazione dell’attività lavorativa che aveva mantenuto il precedente contenuto.

Costituitasi la società convenuta, il giudice adito con sentenza 13.2.09 si dichiarava incompetente per territorio, rilevando che non ricorreva nella specie nessuno dei fori alternativi previsti dall’art. 413 c.p.c., atteso che i contratti a progetto risultavano stipulati in (OMISSIS) ((OMISSIS)), ove era anche la sede legale della società convenuta, e che la dipendenza cui era addetto l’attore al momento della cessazione del rapporto si trovava in (OMISSIS) ((OMISSIS)).

Avverso questa sentenza il C. propone istanza per regolamento necessario di competenza, sostenendo con il corredo di idonei quesiti: a) la violazione dell’art. 428 c.p.c., in relazione agli artt. 415 e 420 c.p.c., essendo stata l’incompetenza intempestivamente rilevata d’ufficio dopo l’udienza di discussione;

b) violazione dell’art. 413 c.p.c., per l’erronea individuazione del foro del contratto, atteso che la domanda è formulata nel senso della continuazione del rapporto di lavoro presso la sede di (OMISSIS) ((OMISSIS)) cui, prima della fittizia cessazione, il dipendente era già addetto e che lo spostamento in (OMISSIS) era solo temporaneo, al punto che al dipendente veniva corrisposta una indennità di trasferta.

Saima Avandero non ha svolto attività difensiva.

Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c., che è stata comunicata al Procuratore generale ed è stata notificata ai difensori costituiti. Il ricorrente ha depositato memoria.

Sono fondati entrambi i dedotti motivi.

Quanto al primo, deve rilevarsi che la giurisprudenza di questa Corte è orientata nel senso che per l’art. 38 c.p.c. (nel testo introdotto dalla L. n. 353 del 1990), l’incompetenza per materia, al pari di quella per valore e per territorio nei casi previsti dall’art. 28, è rilevata, anche d’ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione, che, nel rito ordinario, è l’udienza di cui all’art. 183, e, nel rito del lavoro, deve essere intesa la (prima) udienza di discussione fissata col decreto di cui all’art. 415. Pertanto, alla luce del nuovo assetto dato dal riformato art. 38 al rilievo dell’incompetenza, anche la disposizione dell’art. 428 c.p.c., comma 1 (secondo la quale nei processi dinanzi al giudice del lavoro l’incompetenza territoriale può essere rilevata d’ufficio non oltre l’udienza di cui all’art. 420 c.p.c.), va intesa nel senso che detta incompetenza può essere rilevata non oltre l’udienza fissata col decreto di cui all’art. 415 c.p.c. (Cass. 19.1.07 n. 1167, 1.2.05 n. 1866, 12.1.98 n. 180).

Circa le conseguenze della tardività del rilievo dell’incompetenza (officioso o di parte) le Sezioni unite hanno ritenuto che, essendo la decisione che abbia statuito solo sulla competenza esclusivamente impugnabile con il regolamento necessario di competenza, tale mezzo è proponibile anche quando esista una questione sull’ammissibilità e tempestività dell’eccezione di incompetenza, o sul tempestivo rilievo di ufficio della medesima. In questa sede la Corte di cassazione – ove verifichi che la sentenza declinatoria della competenza sia stata emessa in violazione delle regole sulla tempestività dell’eccezione o del rilievo d’ufficio – potrà dichiarare la tardività dell’eccezione o del rilievo (sentenza 19.10.07 n. 21858).

Considerato che l’incompetenza è stata rilevata d’ufficio non all’udienza fissata ex art. 415 c.p.c. – nella quale la causa era stata oggetto di specifica trattazione – ma a quella successiva, deve ritenersi che la denunziata tardività effettivamente sussista e che la stessa possa essere dedotta con il mezzo di impugnazione prescelto.

Quanto al secondo motivo, deve rilevarsi che il giudice adito non ha tenuto conto che la tesi sostenuta nel ricorso introduttivo è che il rapporto di lavoro si sarebbe configurato in maniera del tutto diversa da quello formalmente risultante dall’atto scritto.

Al riguardo deve rilevarsi che è principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte che la competenza va determinata sulla base all’oggetto della domanda proposta dall’attore e dell’esposizione dei fatti posti a fondamento della stessa (a meno che non risulti evidente un’artificiosa allegazione diretta allo scopo di sottrarre la causa al giudice precostituito per legge), mentre rimangono irrilevanti le contestazioni al riguardo formulate dal convenuto e, specificamente, le sue contrarie prospettazioni dei fatti (v. da ultimo Cass. 4.8.05 n. 16404 e 30.4.05 n. 9013).

Facendo applicazione di questo principio, deve rilevarsi che la tesi prospettata dall’attore è che il rapporto di lavoro sarebbe ininterrottamente continuato ed era già in atto al momento della sua nuova “formalizzazione” nell’atto scritto di contratto a progetto, di modo che – ai fini della determinazione della competenza – è all’originario rapporto che deve farsi riferimento, in quanto è esso che la domanda richiama.

Dato che il rapporto aveva avuto esecuzione presso la sede aziendale di (OMISSIS) ((OMISSIS)) e che lo stesso trasferimento ad (OMISSIS) è da considerare solo un mutamento temporaneo di sede conseguente all’esercizio delle funzioni assegnate all’attore, dovrebbe trarsene la conseguenza che la competenza territoriale fosse stata correttamente radicata dal ricorrente dinanzi al Giudice del lavoro di Santa Maria Capua Vetere.

Il ricorso è, dunque, fondato e la competenza va definitivamente fissata dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Condanna il resistente alle spese, che liquida in Euro 30,00 per esborsi ed in Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010

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