Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4267 del 17/02/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 17/02/2017, (ud. 22/11/2016, dep.17/02/2017),  n. 4267

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18909/2014 proposto da:

M.E., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CARLO POMA 2, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO PUCCI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CRISTINA MARIA

MINCIOTTI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

CO.TRA.L. – COMPAGNIA TRASPORTI LAZIALI – SOCIETA’ REGIONALE S.P.A.

(GIA’ LI.LA S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 60,

presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO PARAGALLO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALBERTO SCALIA, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10531/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 16/01/2014 R.G.N. 7240/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/11/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;

uditi gli Avvocati PUCCI MASSIMILIANO e MINCIOTTI MARIA CRISTINA;

udito l’Avvocato PARGALLO FABRIZIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata 16.1.14 la Corte d’appello di Roma rigettava il gravame di M.E. contro la sentenza n. 7240/11 con cui il Tribunale di Viterbo ne aveva respinto, per intervenuta prescrizione quinquennale, la domanda, proposta contro la CO.TRA.L. – Compagnia Trasporti Laziali – Società Regionale S.p.A., di annullamento del licenziamento disciplinare (decorrente dal 1.7.91) e di conseguente reintegra nel posto di lavoro con il risarcimento dei danni L. n. 300 del 1970, ex art. 18.

Per la cassazione della sentenza ricorre M.E. affidandosi a due motivi.

La CO.TRA.L. – Compagnia Trasporti Laziali – Società Regionale S.p.A. resiste con controricorso.

Le parti depositano memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione di svariate norme di legge e omesso esame d’un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, per avere la sentenza impugnata trascurato che l’azione di impugnativa del licenziamento nel rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, cui non si applica la L. n. 604 del 1966, art. 6, è imprescrittibile, anche perchè nel proprio atto introduttivo di lite il ricorrente aveva fatto valere svariate ragioni di nullità del licenziamento (per violazione delle regole procedimentali in materia disciplinare), con conseguente imprescrittibilità ex art. 1422 c.c. – appunto della relativa azione.

1.2. Il motivo è infondato.

L’inapplicabilità al rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri dell’onere di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 6, non implica affatto l’imprescrittibilità dell’azione intesa ad ottenere la reintegra nel posto di lavoro, che soggiace alla prescrizione quinquennale dell’azione di annullamento prevista dall’art. 1442 c.c., comma 1.

In proposito sono erroneamente invocati i precedenti giurisprudenziali di cui a pag. 44 del ricorso, che non hanno mai affermato che per gli autoferrotranvieri l’azione per ottenere la reintegra sia un’azione di nullità del recesso e, perciò, imprescrittibile.

Nè può dirsi che, avendo l’attore dedotto vizi procedimentali del licenziamento in quanto intimato senza preciso rispetto dell’iter disciplinare previsto dal regolamento al R.D. n. 148 del 1931, all. A) e/o della L. n. 19 del 1990, art. 9, l’impugnativa di licenziamento sarebbe stata qualificabile come azione (imprescrittibile) di nullità.

Invero, per insegnamento giurisprudenziale di questa S.C. consolidato fin da Cass. S.U. n. 4844/94, la violazione dell’iter disciplinare di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 7 (ma lo stesso vale anche per le analoghe o più pregnanti garanzie procedurali previste da norme speciali) non rende nullo il licenziamento, ma lo rende semplicemente ingiustificato, nel senso che il comportamento addebitato al dipendente, ma non fatto valere attraverso il suddetto procedimento, non può, quand’anche effettivamente sussistente e rispondente alla nozione di giusta causa o giustificato motivo, essere addotto dal datore di lavoro per sottrarsi all’operatività della tutela apprestata al lavoratore dall’ordinamento, dovendosi parificare il vizio formale del mancato rispetto delle garanzie procedimentali al vizio sostanziale dell’assenza di giusta causa o giustificato motivo.

E la mera mancanza di giusta causa o giustificato motivo va fatta valere con l’ordinaria azione di annullamento, che ex art. 1442 c.c., comma 1 – giova ribadire si prescrive in cinque anni (v., altresì ed ex aliis, Cass. n. 13959/2000).

2.1. Il secondo mezzo deduce violazione e falsa applicazione di svariate norme di legge e omesso esame d’un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, là dove la sentenza impugnata ha ritenuto che la prescrizione quinquennale dell’azione di annullamento si estenda anche alle conseguenti pretese risarcitorie: obietta il ricorrente che su di esse l’eccezione di prescrizione è stata rigettata dalla sentenza di prime cure (che ha parlato di prescrizione decennale) senza che tale affermazione sia stata oggetto di appello da parte della società, che non ha neppure ritualmente coltivato ex art. 346 c.p.c., l’eccezione medesima, essendosi in appello costituita tardivamente; ad ogni modo – conclude il ricorso – l’illegittimo allontanamento del lavoratore dal posto di lavoro per motivi disciplinari è fonte di responsabilità contrattuale, di guisa che il conseguente diritto al risarcimento dei danni si prescrive in dieci anni.

2.2. Il motivo è infondato.

Premesso che nel caso di specie entrambe le sentenze di merito sono state di integrale rigetto della domanda di M.E. per intervenuta prescrizione quinquennale, non si vede che rilievo possa avere l’assunto – riferito dal ricorrente – secondo cui il primo giudice avrebbe affermato il carattere decennale della prescrizione delle pretese risarcitorie, se non come mero obiter dictum.

In quanto tale esso non è suscettibile di passare in giudicato, così come non lo è una qualunque asserzione contenuta nella motivazione d’una sentenza, riferendosi l’art. 329 cpv. c.p.c., soltanto alla sequenza logica “fatto, norma effetto giuridico” attraverso la quale si afferma l’esistenza d’un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico (cfr. Cass. n. 14670/15; Cass. n. 4572/13; Cass. n. 16583/12; Cass. 29.7.2011 n. 16808; Cass. n. 27196/06; Cass. 29.10.98 n. 10832; Cass. 10.7.98 n. 6769).

E poichè anche la sentenza di primo grado – giova ribadire – ha rigettato la domanda in base ad una prescrizione quinquennale, riguardo a ciò la società oggi controricorrente non aveva alcun interesse ad impugnare od onere di coltivare ex art. 346 c.p.c., un’eccezione accolta.

Per il resto, va data continuità alla giurisprudenza di questa S.C. (v., per tutte, Cass. n. 18732/13) secondo cui l’azione volta ad impugnare un licenziamento illegittimo, essendo diretta a far valere un vizio di annullabilità, si prescrive in cinque anni, prescrizione che determina l’estinzione del diritto di far accertare l’illegittimità del recesso datoriale e, quindi, di azionare le conseguenti pretese risarcitorie.

E nel caso in oggetto il risarcimento era stato chiesto proprio come conseguenza dell’annullamento del licenziamento (ormai precluso dalla prescrizione quinquennale della relativa azione) e nella misura prevista dalla L. n. 300 del 1970, art. 18.

All’odierno ricorrente non può giovare neppure la giurisprudenza di questa S.C. secondo cui il lavoratore decaduto – L. n. 604 del 1966, ex art. 6, dall’impugnativa del licenziamento illegittimo può sì esperire l’azione risarcitoria generale, previa allegazione dei relativi presupposti, diversi da quelli previsti dalla normativa sui licenziamenti e tali da configurare l’atto di recesso come idoneo a determinare un danno risarcibile, ma non può ottenere, neppure per equivalente, il risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni perdute a causa del licenziamento, essendogli ciò precluso dalla maturata decadenza (cfr. Cass. n. 6727/10; Cass. n. 5804/10; Cass. n. 245/07): a parte il fatto che nel caso di specie non si è verificata decadenza, bensì prescrizione dell’azione di annullamento, va rimarcato che la domanda risarcitoria è stata formulata sugli stessi presupposti previsti dalla normativa sui licenziamenti.

Nè – infine – è conferente la giurisprudenza invocata a pag. 63 del ricorso, riferita soltanto ad ipotesi in cui era stata accertata l’illegittimità della sanzione disciplinare, conservativa od espulsiva che fosse, il che è proprio ciò che è invece mancato nella vicenda in esame.

3.1. In conclusione, il ricorso è da rigettarsi.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.600,00 di cui Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2017

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