Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4267 del 10/02/2022
Cassazione civile sez. VI, 10/02/2022, (ud. 21/09/2021, dep. 10/02/2022), n.4267
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 32069-2020 proposto da:
G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FUSCO
104, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO ANTIGNANI,
rappresentato e difeso dagli avvocati LINDA SORRIDA RICCIARDELLI,
UGO SCOGNAMIGLIO;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI MONTORO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato
GIUSEPPE GRIECO, rappresentato e difeso dall’avvocato MARCELLA DE
SIMONE;
– controricorrente –
contro
PROVINCIA DI AVELLINO, in persona del legale rappresentante pro
tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA
della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati
GENNARO GALIETTA, OSCAR MERCOLINO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1028/2020 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 04/03/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA
PELLECCHIA.
Fatto
RILEVATO
che:
1. Gr.Gi. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Avellino il Comune di Montoro Inferiore, successivamente divenuto Comune di Montoro, e l’Amministrazione Provinciale di Avellino per sentirli condannare al risarcimento del danno subito a seguito di un sinistro avvenuto il 19 ottobre 2004.
Riferì che mentre era alla guida, finì con una ruota in un pozzetto fognario posizionato sulla carreggiata, la cui copertura in ghisa era rotta o inesistente e, per l’effetto, perse il controllo del veicolo che si ribaltò andandosi a scontrare contro un muretto provocando gravi danni materiali e fisici. Svolta l’attività istruttoria con l’escussione di testi e l’espletamento di CTU, il Tribunale di Avellino rigettò le domande attrici ritenendo inapplicabile l’art. 2051 c.c. per l’estensione della strada ed inoltre perché la presenza di un tombino danneggiato non poteva costituire insidia o trabocchetto.
Il G. ha impugnato tale sentenza e la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza 1028/2020, ha rigettato il gravame.
2. La Corte d’Appello, con sentenza n. 1028/2020 del 4 marzo 2020 ha rigettato il ricorso proposto da Gr.Gi..
In particolare ha ritenuto infondata la doglianza relativa alla visibilità ed evitabilità del tombino in quanto la condotta colposa del danneggiato ben può costituire caso fortuito ai sensi dell’art. 2051 c.c., con esclusione della responsabilità del custode, quando la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze. Sulla base di questa premessa, la Corte ha ritenuto corretta la sentenza di primo grado laddove aveva ritenuto che il pericolo fosse visibile ed evitabile.
3. Avverso tale sentenza propone ricorso il G. con quattro motivi. Resiste con controricorso la Città di Montoro. Tutte le parti hanno depositato memorie.
Diritto
CONSIDERATO
che:
4.1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Deduce in particolare che trabocchetto ed insidia sono elementi estranei alla fattispecie dell’art. 2051 spettando al custode di dimostrare l’esistenza di un caso fortuito, consistente in una condotta eccezionale ed abnorme, in grado di escludere la sua responsabilità.
4.2 Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. Sostiene il ricorrente che ingiustamente la Corte d’Appello avrebbe attribuito rilevanza ai fini della causazione dell’evento alla velocità dell’autovettura la quale, al più, avrebbe potuto avere rilevanza ai fini di un concorso di responsabilità del conducente.
4.3 Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per non aver la Corte d’Appello considerato le deposizioni dei testi C. e Gi..
4.4 Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa valutazione circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti.
Il ricorrente rinviene il “fatto omesso” nella valutazione delle circostanze riferite dai testi M., De Gi. e C..
5. La Corte rimette la causa all’udienza pubblica della Terza sezione civile.
P.Q.M.
La Corte rimette la causa all’udienza pubblica della Terza sezione civile.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 21 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2022