Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4266 del 22/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 22/02/2011, (ud. 24/11/2010, dep. 22/02/2011), n.4266

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2097-2007 proposto da:

C.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI

209, presso lo studio dell’avvocato BUZZI ALBERTO, rappresentato e

difeso dall’avvocato SCANCARELLO ANGELO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

FERSERVIZI S.P.A. e per FERROVIE DELLO STATO S.P.A., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIALE UMBERTO TUPINI 113, presso lo studio dell’avvocato CORBO

NICOLA, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

TAVERNITI BRUNO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 670/2006 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 12/07/2006 R.G.N. 718/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/11/2010 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

Udito l’Avvocato SCANCARELLO ANGELO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE IGNAZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo il ricorrente denunzia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1321, 1322 e 1372 c.c. nonchè degli artt. 21, 22 CCNL F.S 90/92 (e c.c.n.l. 93/95) e dell’Accordo collettivo nazionale F.S. 26/7/91 (art. 360 c.p.c., n. 3), dolendosi del fatto che l’affermazione del collegio d’appello secondo il quale ai fini della verifica della validità della sua esclusione dall’avviamento al corso bandito nel 1995 occorreva tener presente l’iniziale distinzione tra le figure professionali di Segretario e Segretario Superiore, malgrado che l’Accordo del 26/7/91 tra Ente F.S. ed organizzazioni sindacali la avesse conservate ai soli fini economici viola i principi di autonomia negoziale delle parti collettive e di osservanza dei vincoli derivanti dalle loro scelte contrattuali.

A conclusione del motivo il ricorrente pone il seguente quesito di diritto: “Si chiede alla Corte se, in presenza dell’unica scala classificatoria dei ferrovieri post 1.01.90, articolata in cinque Aree funzionali ed in livelli stipendiali e categorie, con conservazione ai soli fini economici della distinzione tra gli accorpati (in 4^ Area) profili professionali di Segretario/Segretario Superiore, non violi l’autonomia contrattuale e la cogenza della stessa, di cui agli artt. 1321, 1322 e 1372 cod. civ., nonchè le specifiche previsioni degli artt. 21, 22 CCNL FS 90/92, l’Accordo 26.07.91 tra le stesse parti ed il CCNL FS 93/95, la sentenza gravata laddove recupera efficacia alla (superata) distinzione tra i profili di Segretario/Segretario Superiore per inferirne che l’anzianità in ciascuno di essi rilevava tra i candidati pari ordinati per la preferenza nell’avviamento al Corso Quadri bandito dalla datrice con Foglio Disposizioni n. 42 del 22/12/95”.

Osserva la Corte che è bene chiarire, per una più esatta comprensione della fattispecie, che il giudice d’appello ritenne che il bando facesse una distinzione tra “anzianità nei profili di 7 livello area 4^ del settore uffici” e “anzianità nel profilo rivestito”, pervenendo alla conclusione che sulla base di tale differenziazione dei requisiti il dipendente B., anche lui concorrente allo stesso bando di concorso, finiva per precedere in graduatoria il C., avendo rispetto a quest’ultimo una maggiore anzianità specifica nel profilo rivestito di Segretario Superiore, dal momento che possedeva tale qualifica dal 1982, mentre l’odierno ricorrente era stato inquadrato in tale profilo solo nel 1987.

Inoltre, la stessa Corte territoriale evidenziò che la circostanza per la quale il posto di Segretario era stato valorizzato al punto da essere equiparato, per effetto dell’accordo del 26/7/91, a quello di Segretario Superiore, tranne che ai fini economici, non poteva autorizzare a far ritenere retroattiva una tale equiparazione, in favore del C., a decorrere dall’epoca in cui quest’ultimo era stato inquadrato come Segretario (5 e 6 livello), cioè dal 25/1/73, per cui non poteva che prevalere, in base alle disposizioni dello stesso bando, l’anzianità nel profilo rivestito di Segretario Superiore in luogo dell’anzianità nell’Area di comune appartenenza, con la conseguenza che rimaneva favorito il concorrente B., il quale rivestiva tale qualifica sin dal lontano 1982.

Ciò premesso deve osservarsi che il motivo proposto presenta profili di inammissibilità e di infondatezza.

Anzitutto, manca la produzione per intero dei contratti collettivi per i quali è denunziata la violazione e falsa applicazione delle relative norme. Infatti, in calce al ricorso è indicata solo la produzione per stralcio dei CCNL FS 1990/92 e 1993/95.

Orbene, come questa Corte ha già avuto modo di precisare (Cass. Sez. lav. N. 15495 del 2/7/2009), “l’onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi su cui il ricorso si fonda – imposto, a pena di improcedibilità, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, nella nuova formulazione di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 – non può dirsi soddisfatto con la trascrizione nel ricorso delle sole disposizioni della cui violazione il ricorrente si duole attraverso le censure alla sentenza impugnata, dovendosi ritenere che la produzione parziale di un documento sia non solamente incompatibile con i principi generali dell’ordinamento e con i criteri di fondo dell’intervento legislativo di cui al citato D.Lgs. n. 40 del 2006, intesi a potenziare la funzione nomofilattica della Corte di cassazione, ma contrasti con i canoni di ermeneutica contrattuale dettati dagli artt. 1362 cod. civ. e ss. e, in ispecie, con la regola prevista dall’art. 1363 cod. civ., atteso che la mancanza del testo integrale del contratto collettivo non consente di escludere che in altre parti dello stesso vi siano disposizioni indirettamente rilevanti per l’interpretazione esaustiva della questione che interessa”.

Inoltre, il quesito non coglie nel segno laddove, nella parte finale, si limita a sostenere che con la sentenza si è tentato di recuperare efficacia alla superata distinzione tra i profili di Segretario/Segretario Superiore, per dedurne che l’anzianità in ciascuno di essi rilevava tra i candidati pari ordinati per la preferenza nell’avviamento al Corso Quadri bandito dalla datrice con Foglio Disposizioni n. 42 del 22/12/95: in effetti, in tal modo il ricorrente trascura la circostanza fondamentale rappresentata dalla argomentazione logico-giuridica che la Corte territoriale ha posto a base della propria decisione, vale a dire la mancanza di operatività “ratione temporis” degli effetti della equiparazione delle due qualifiche professionali in esame da epoca antecedente all’accordo che siffatta equiparazione prevedeva, tranne che per gli aspetti economici, cioè quello del 26/7/91, con l’inevitabile conseguenza che il C. non poteva far valere l’anzianità nel profilo superiore a decorrere dall’epoca (1982) in cui egli era solo Segretario ed allorquando la suddetta equiparazione ancora non era stata istituita. L’intima logicità di tale soluzione si apprezza maggiormente se si pone attenzione alla circostanza, valutata dalla stessa Corte territoriale, che la intervenuta equiparazione dei suddetti profili professionali non poteva riverberare una efficacia retroattiva nell’operazione di comparazione dei due partecipanti al bando, diretti concorrenti, pena il rischio di innescare eventuali effetti pregiudizievoli nei confronti di ipotetici terzi che avrebbero potuto in precedenza acquisire analoghe posizioni.

Non sussiste, pertanto, il lamentato vizio motivazionale della sentenza che sul piano logico-giuridico è congrua ed immune dai rilievi di legittimità che le sono stati mossi, rilievi che per diversi aspetti implicano inammissibili istanze di rivisitazione delle risultanze processuali.

2. Oggetto del secondo motivo è la violazione o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367 e 1324 c.c., nonchè degli artt. 21, 22 CCNL F.S. 90/92 (e c.c.n.l. 93/95) e dell’Accordo collettivo nazionale F.S. 26/7/91 (art. 360 c.p.c., n. 3). Al riguardo, si contesta il richiamo operato dalla Corte al Foglio Disposizioni F.S. n. 2 del 5/1/96 che conterrebbe, a giudizio del ricorrente, un’interpretazione unilaterale del criterio dell’anzianità.

Al termine dell’illustrazione del motivo il ricorrente pone il seguente quesito: – Se in presenza dell’unica scala classificatoria dei Ferrovieri post 1.01.90, articolata in cinque aree funzionali ed in livelli stipendiali e categorie, con conservazione ai soli fini economici della distinzione tra gli accorpati (in 4^ Area) profili professionali di Segretario/Segretario Superiore, non violi le regole di interpretazione dei negozi giuridici secondo il chiaro significato letterale delle parole, il completo testo contrattuale, il comportamento chiarificatore delle parti ed il principio di conservazione degli atti – che impone di trovare alle clausole un senso che riconosca loro un qualche effetto piuttosto che quello che non gliene attribuisca alcuno (perchè contrario ai patti collettivi) -, la sentenza gravata laddove interpreta la previsione di cui al p.to 3, lett. e), del F.D. 42/95 assegnando alla locuzione “anzianità nel profilo rivestito” quello di anzianità nel profilo di Segretario Superiore in concorrenza con l’anzianità nel profilo di Segretario, dopo che le norme contrattualcollettive hanno abrogato la distinzione tra detti profili e superato il sistema classificatorio del D.M. n. 1085 del 1985.

Il motivo è infondato.

Anzitutto, si osserva che la Corte d’appello non avrebbe potuto disattendere un tale documento che, proprio in quanto proveniente dalla parte che aveva emanato il bando di concorso e che doveva curarne l’attuazione, rivestiva un indubbio carattere di interpretazione autentica. In ogni caso, nella risposta al quesito, che tende ad evidenziare una lettura distorta del F.D., da parte della Corte, in rapporto alla contrattazione collettiva che aveva abrogato la distinzione tra i suddetti profili, mantenendola solo ai fini economici, si deve porre in risalto che la interpretazione della clausola del F.D., offerta dal giudice d’appello, riposa sul dato letterale della stessa disposizione (anzianità in profili) che appare essere in armonia col testo del bando.

Tra l’altro, va rilevato che in linea di principio non può non riconoscersi in capo all’ente ideatore ed esecutore di un bando di concorso la prerogativa di tener conto dei propri poteri organizzativi nella introduzione di clausole che considerino elementi non oggetto della contrattazione collettiva, ma funzionali ai posti che si vanno a ricoprire.

In definitiva, l’interpretazione delle clausole del bando contenenti i criteri di scelta appare essere stata correttamente eseguita dalla Corte con argomentazioni assolutamente logiche che fanno leva anche sul dato letterale, per cui non è ravvisabile alcuna errata interpretazione delle norme collettive che sono richiamate dallo stesso giudice ai fini della comprensione del meccanismo delle priorità dei criteri selettivi contemplato dal bando di concorso.

3. Da ultimo il ricorrente si duole della omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5), deducendo che la sentenza è censurabile nella parte in cui sostiene che l’equiparazione tra Segretario Superiore e Segretario operata dall’accordo del 26/7/91 non vale ad attribuirgli l’anzianità nel profilo a decorrere dal momento in cui egli era stato inquadrato come Segretario.

Tuttavia, il ricorrente si limita a contrapporre a tale argomentazione della sentenza la sua tesi sul superamento, all’epoca del bando (1995), della distinzione tra le suddette qualifiche, non pervenendo, però, ad un momento di sintesi giuridica omologo al quesito di diritto di cui all’art. 366-bis c.p.c., per cui sotto tale aspetto il motivo è inammissibile.

Invero, le Sezioni Unite di questa Corte (C. sez. un. n. 20603 dell’1/10/2007) hanno chiaramente statuito che “in tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ed impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, poichè secondo l’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dalla riforma, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo dei quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità.

(Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il motivo non era stato correttamente formulato, in quanto la contraddittorietà imputata alla motivazione riguardava punti diversi della decisione, non sempre collegabili tra di loro e comunque non collegati dal ricorrente)”.

Oltretutto, nel caso in esame la necessità del quesito si manifesta in maniera ancora più evidente per il fatto che la Corte d’appello ha adeguatamente motivato sul punto la propria decisione con riferimento alla ritenuta mancanza di operatività “ratione temporis” degli effetti della suddetta equiparazione, ai fini comparativi concorsuali che qui rilevano, in riferimento all’epoca in cui il C. era inquadrato solo come Segretario e non poteva, pertanto, pretendere di vedersi valutata sin da allora una anzianità nel profilo professionale di Segretario Superiore che ancora non possedeva.

Il ricorso va, perciò, rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura di Euro 27,00 per esborsi e di Euro 3000,00 per onorario, oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2011

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