Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4266 del 22/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 22/02/2010, (ud. 11/01/2010, dep. 22/02/2010), n.4266

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 4982-2009 proposto da:

C.C.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NIZZA

53, presso lo studio dell’avvocato CECI DIAMANTE, rappresentata e

difesa dall’avvocato SPADARO GIUSEPPE, giusta procura a margine del

ricorso introduttivo;

– ricorrente –

contro

L.V.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 89/2009 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA,

depositata il 20/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI MAMMONE.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

C.C.T. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria L.V.A., magistrato ordinario – presidente del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto fino al 2008 e successivamente presidente del Tribunale di Patti – chiedendo la sua condanna al pagamento di differenze retributive afferenti al rapporto di lavoro da lei intrattenuto dal giugno 1980 al settembre 2006 in qualità di collaboratrice domestica, oltre il risarcimento dei danni derivati dalla mancata regolarizzazione del rapporto.

Eccepita dal convenuto l’incompetenza territoriale e funzionale, con sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., il 20.1.09, l’adito giudice declinava la propria competenza territoriale in favore del giudice del lavoro del Tribunale di Patti. Riteneva il giudice che, a seguito della parziale dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 30 bis c.p.c., lo spostamento della competenza nei giudizi civili in cui sia parte un magistrato ordinario è configurabile solo nelle azioni civili concernenti le restituzioni ed il risarcimento del danno da reato. Avendo la controversia ad oggetto l’accertamento del rapporto di lavoro e il risarcimento del danno per l’omesso pagamento dei contributi, essendo l’omissione contribuita ormai depenalizzata, riteneva che non ricorressero i presupposti per investire della controversia il giudice competente ex art. 11 c.p.p., e, rilevato che il rapporto conclamato aveva avuto esecuzione in località (OMISSIS), rientrante nel circondario del Tribunale di Patti, rimetteva a quest’ultimo giudice la controversia.

La C. con istanza di regolamento di competenza notificata il 18.2.09 chiede che la Corte affermi il seguente principio di diritto:

“l’omessa denunzia del rapporto lavorativo e l’omessa regolarizzazione previdenziale e contributiva del lavoratore costituiscono condotte del datore di lavoro idonee ad integrare ipotesi di reato (in particolare quelle previste e punite dall’art. 629 c.p. e dal D.L. n. 463 del 1983, art. 2, comma 1 e art. 1 bis).

Ne consegue che in caso di esercizio dell’azione civile esercitata dal lavoratore al fine di ottenere il risarcimento dei danni conseguenti a tali illecite condotte, qualora sia parte un magistrato, trova applicazione l’art. 30 bis c.p.c., così come modificato dalla sentenza della Corte cost. 25.5.04 n. 147”.

Non ha svolto attività difensiva il L.V..

Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c., che è stata comunicata al Procuratore generale ed è stata notificata ai difensori costituiti.

Il ricorso è infondato.

L’art. 30 bis c.p.c., comma 1, introdotto dalla L. 2 dicembre 1998, n. 420, art. 9, recante disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati), prevede che le cause in cui sono comunque parti magistrati – che, in base alle disposizioni del Capo 1^ del Titolo 1^ del Libro 1^ del codice di procedura civile, sarebbero attribuite alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d’appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni – sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, avente sede nel capoluogo del diverso distretto determinato ai sensi dell’art. 11 c.p.p.. Tale norma è costituzionalmente illegittima, ad eccezione della parte relativa alle azioni civili concernenti le restituzioni ed il risarcimento del danno da reato (Corte cost.

11.2.04 n. 147).

Il giudice adito ex art. 11 c.p.p., nel ravvisare la sua incompetenza territoriale, ha rilevato che nel caso di specie non sussistono i presupposti voluti dalla legge per la deroga alla competenza, atteso che oggetto del giudizio è l’accertamento del rapporto di lavoro ed il risarcimento del danno derivante da eventuali omissioni contributive. In particolare, il giudice ha escluso che l’omissione contributiva nella specie potesse dar luogo a reato, essendo tale omissione ormai depenalizzata L. n. 689 del 1981, ex art. 35 e dovendosi escludere l’esistenza dell’ipotesi aggravata costituente reato prevista dal successivo art. 37.

Deve rilevarsi che è principio costantemente affermato che la competenza va determinata sulla base all’oggetto della domanda proposta dall’attore e dell’esposizione dei fatti posti a fondamento della stessa (a meno che non risulti evidente un’artificiosa allegazione diretta allo scopo di sottrarre la causa al giudice precostituito per legge), mentre rimangono irrilevanti le contestazioni al riguardo formulate dal convenuto e, specificamente, le sue contrarie prospettazioni dei fatti (v. da ultimo Cass. 4.8.05 n. 16404 e 30.4.05 n. 9013).

Nel caso di specie non risultano accertate a carico del convenuto (o quantomeno contestate nella loro materialità) omissioni contributive che diano luogo a fattispecie normative costituenti reato, nè sotto il profilo indicato dal giudice (L. n. 689 del 1981, art. 37), nè sotto quello più grave indicato dalla ricorrente, di modo che allo stato non sussistono elementi tali da far ritenere che a carico del convenuto sia rivolta una domanda concernente “restituzioni o risarcimento danni da reato”, la cui proposizione farebbe scattare la deroga alla competenza territoriale.

La richiesta di regolamento è, dunque, infondata e la competenza territoriale va definitivamente fissata dinanzi al Tribunale di Patti.

Nulla deve statuirsi in punto di spese, non avendo il resistente svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Patti. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010

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