Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4266 del 19/02/2020

Cassazione civile sez. I, 19/02/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 19/02/2020), n.4266

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 23951/2018 proposto da:

M.L. e V.C., elettivamente domiciliate in Roma,

V. Gennaro Righelli 58, presso lo studio dell’Avvocato Federica

Trapazzo, che le rappresenta e difende, unitamente agli Avvocati

Massimiliano Meschiari e Valeria Barbieri, giusta procura in atti;

– ricorrenti –

contro

Va.Ca., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’Avvocato Sandro Silvestri, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del 20/7/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/12/2019 dal cons. Alberto Pazzi.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Giudice tutelare di Modena rigettava il ricorso presentato da V.G. e proseguito, dopo il suo decesso, dalla moglie Ma.Er. affinchè venisse nominato a M.L., madre del V. e suocera della Ma., un amministratore di sostegno.

2. La Corte d’appello di Bologna, all’esito del reclamo presentato da Ma.Er. (a cui aveva dato seguito, a seguito del decesso della reclamante, il figlio Va.Ca.) e della consulenza d’ufficio espletata dal Prof. Stracciari, in riforma del decreto impugnato nominava l’Avv. Giuseppe Cresta amministratore di sostegno di M.L., attribuendo all’amministratore, fra l’altro, i poteri necessari tanto al compimento, in nome e per conto della beneficiaria, di tutti gli atti di straordinaria amministrazione finalizzati alla conservazione, gestione e amministrazione del patrimonio mobiliare e immobiliare della beneficiaria, quanto ad assistere la medesima nel compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

3. Per la cassazione di tale decreto hanno proposto ricorso M.L. e la nipote V.C. prospettando quattro motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso Va.Ca..

Parte controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la “nullità/illegittimità del decreto per violazione dell’art. 111 Cost., artt. 174,276 e 158 c.p.c.”: il decreto impugnato era stato adottato da un collegio giudicante formato da magistrati diversi da quelli che avevano disposto la prima C.T.U., da coloro che avevano autorizzato la reclamante al deposito di note difensive a contestazione della prima relazione peritale, da coloro che avevano deciso la sostituzione del C.T.U. e la rinnovazione della consulenza e da coloro che risultavano comporre il collegio al momento del deposito del secondo elaborato peritale; questo continuo e immotivato mutamento della composizione del collegio giudicante avrebbe violato il diritto delle parti a un giusto processo, nel quale il giudice che decide sia anche quello che ha avuto diretta, effettiva e piena cognizione dei fatti di causa.

4.2 I motivo è infondato.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte in tema di deliberazione collegiale della decisione nel regime successivo alla riforma recata dalla L. n. 353 del 1990, l’art. 276 c.p.c., comma 1 – rimasto invariato nella sua formulazione, la quale prevede che alla deliberazione della decisione “possono partecipare soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione” – va interpretato nel senso che i giudici che deliberano la sentenza devono essere gli stessi dinanzi ai quali sono state precisate le conclusioni; pertanto, in grado di appello, in base alla disciplina di cui al novellato art. 352 c.p.c., il collegio che delibera la decisione deve essere composto dagli stessi giudici dinanzi ai quali è stata compiuta l’ultima attività processuale (cioè la discussione o la precisazione delle conclusioni), conseguendone la nullità della sentenza nel caso di mutamento della composizione del collegio medesimo (Cass. 4925/2015, Cass. 18268/2009, Cass. 13998/2004).

Al contrario, una volta che la decisione sia stata deliberata dallo stesso collegio giudicante che aveva raccolto le conclusioni formulate dalle parti e ritenuto la causa a sentenza, non è configurabile un difetto di costituzione del giudice per il solo fatto che nelle udienze precedenti sia intervenuta una variazione nella composizione del collegio (Cass. 14781/2010, Cass. 25248/2007).

La regola vale anche nel procedimento camerale, nel cui ambito il principio di immutabilità del collegio giudicante, volto ad assicurare che i giudici che pronunciano la sentenza siano gli stessi che hanno assistito alla discussione, non è violato nell’ipotesi in cui il collegio decidente sia integrato da componenti che non hanno partecipato alle fasi precedenti (Cass. 13767/2002).

5.1 Il secondo mezzo lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la “nullità/illegittimità del giudizio di reclamo/appello e del decreto decisorio per violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, di cui all’art. 112 c.p.c., e per manifesta arbitrarietà e difetto di motivazione, in violazione dell’art. 196 c.p.c., e dell’art. 134 c.p.c., dell’ordinanza di rinnovazione della CTU in data 16/2/2018”: la corte distrettuale avrebbe disposto il rinnovo della consulenza tecnica d’ufficio pur in assenza di alcuna eccezione della parte reclamante e senza offrire alcuna motivazione rispetto a tale decisione.

5.2 Il motivo è infondato.

L’art. 407 c.c. attribuisce al giudice ampi poteri ufficiosi, fra cui la possibilità di disporre “tutti i mezzi istruttori utili ai fini della decisione” e di ordinare “accertamenti di natura medica”, costituiti dai riscontri peritali necessari per acclarare le condizioni fisiche e psichiche dell’inabile.

L’iniziativa del collegio del reclamo di rinnovo delle indagini peritali con sostituzione dell’ausiliare dunque non era subordinata ad alcuna richiesta o eccezione di parte e ben poteva essere assunta d’ufficio, ai sensi del combinato disposto dell’art. 407 c.c., e art. 196 c.p.c., rientrando nei poteri discrezionali del giudice di merito la relativa valutazione.

L’esercizio di un simile potere non è poi sindacabile in sede di legittimità, ove ne sia data adeguata motivazione (Cass. 2103/2019, Cass. 27247/2008).

E nel caso di specie la motivazione è facilmente ravvisabile nell’implicita adesione del collegio, con il conferimento del nuovo incarico peritale, all’eccezione di nullità sollevata da parte reclamante, tenuto conto della mancata opposizione delle controparti (come si può riscontrare dall’esame dei verbali delle udienze del 24 novembre 2017 e 16 febbraio 2018, ai quali questo collegio può accedere quale giudice del merito processuale).

6.1 I terzo motivo di ricorso assume, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la “nullità/illegittimità del decreto per violazione dell’art. 157 c.p.c., per violazione del dovere motivazionale ai sensi del combinato disposto dell’art. 135 c.p.c., e art. 405 c.c., comma 1, e per violazione del principio di imparzialità, del contraddittorio, di parità delle parti e del giusto processo di cui all’art. 111 Cost.”, nonchè, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “l’omessa valutazione e valorizzazione delle eccezioni di nullità/illegittimità della CTU del Dott. S. formulate all’udienza del 16/2/2018”: la corte distrettuale avrebbe erroneamente valutato le eccezioni mosse alla consulenza tecnica d’ufficio, ritenendole tardive, malgrado le stesse fossero state formulate nella prima difesa successiva al deposito dell’elaborato peritale, e immotivate, a dispetto delle argomentazioni verbalizzate all’udienza del 20 luglio 2018, e avrebbe negato ai reclamati l’autorizzazione al deposito di note nonostante che una simile iniziativa fosse stata in precedenza consentita alle controparti.

Oltre a ciò la Corte di merito avrebbe mancato di dare conto delle plurime eccezioni di nullità/illegittimità discusse fra le parti in occasione dell’ultima udienza.

6.2 Il motivo risulta in parte infondato, in parte inammissibile.

6.2.1 Va escluso, in primo luogo, che la parte abbia diritto di depositare, a sua richiesta, una memoria difensiva ove a ciò non sia abilitata da un’esplicita previsione normativa o da un’autorizzazione del giudice.

Nè è possibile predicare una violazione del principio del contraddittorio e di parità delle parti processuali allorchè tale autorizzazione sia stata concessa non nella medesima occasione ma in distinte contingenze nel corso del giudizio, in quanto il potere del giudice di merito di autorizzazione al deposito di scritti difensivi non espressamente previsti dal codice di rito ha carattere discrezionale e deve necessariamente involgere, ove esercitato, tutte le parti del giudizio rispetto alla medesima occasione processuale, ma non rimane pregiudicato da precedenti scelte discrezionali compiute nel corso del procedimento (soprattutto, come nel caso di specie, ove il rifiuto sia implicitamente giustificato dall’inutilità di appesantire il contraddittorio scritto con memorie ritenute di nessuna inutilità).

6.2.2 La Corte di merito, dopo aver preso atto del sostanziale convergere delle valutazioni del consulente di parte con il giudizio espresso dal C.T.U., ha osservato che le eccezioni alla consulenza “non sono assolutamente motivate, sono tardive rispetto al contraddittorio già ampiamente svolto durante l’espletamento della prova tecnica e contrastano con le conclusioni dello stesso CTP”.

Una simile affermazione va letta, tenendo conto della concordia sostanziale fra C.T.U. e C.T.P. poco prima registrata, quale prospettazione di una carenza di motivazione e di una tardività delle difese non in sè considerate, ma “rispetto al contraddittorio già ampiamente svolto durante l’espletamento della prova tecnica”.

In questo modo il collegio del reclamo ha inteso trarre dal comportamento incoerente dell’ausiliario tecnico, prima, e del difensore, poi, un argomento di prova, ex art. 116 c.p.c., comma 2, (Cass. 4645/1978), della sostanziale pretestuosità delle contestazioni sollevate soltanto in udienza piuttosto che nella sede peritale (o nei termini di cui all’art. 195 c.p.c., comma 3) e a dispetto del contegno ivi tenuto.

Il punto della doglianza in esame non coglie nè critica una simile ratio decidendi e ne rimane quindi inficiato in termini di inammissibilità, dato che il ricorso per cassazione deve necessariamente contestare in maniera specifica gli argomenti posti a fondamento della pronuncia impugnata (Cass. 19989/2017).

6.2.3 L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel suo attuale testo riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nozione da intendersi come riferita a un preciso accadimento o una specifica circostanza in senso storico-naturalistico e non ricomprendente questioni o argomentazioni, dovendosi di conseguenza ritenere inammissibili le censure irritualmente formulate che estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo (Cass. 14802/2017, Cass. 21152/2014).

Non risulta perciò censurabile sotto il profilo dedotto la mancata valutazione degli argomenti illustrati dalla difesa nel corso dell’udienza del 20 luglio 2018 a confutazione dei risultati a cui era giunto il C.T.U..

7.1 I quarto motivo di ricorso prospetta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, “la nullità/illegittimità del decreto impugnato per violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 111 Cost., art. 135 c.p.c., e art. 405 c.c., comma 1, in relazione: 1. alla contraddittorietà del decreto nella parte in cui dichiara di aderire alle conclusioni della CTU del Dott. S. ma se ne discosta; 2. alla omessa motivazione circa la decisione di disattendere integralmente le conclusioni raggiunte dal CTU Dott. S. ed anche quelle raggiunte dal CTU Dott.ssa ma.”: la Corte di merito, malgrado le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico suggerissero di proteggere la sig.ra M. mediante un provvedimento limitato ai soli atti straordinari e alle decisioni patrimoniali complesse “comunque secondo modalità di assistenza (affiancamento e non rappresentanza)” e pur ritenendo che non sussistessero ragioni per discostarsi dalla C.T.U., aveva poi stabilito la nomina di un amministratore di sostegno abilitato a rappresentare la persona beneficiaria per tutte le questioni di straordinaria amministrazione economico/finanziaria e avrebbe così sovvertito le conclusioni peritali, elidendo il diritto di autodeterminazione della beneficiaria senza alcuna motivazione.

7.2 Il motivo è infondato.

Il compendio normativo concernente l’amministrazione di sostegno attribuisce ampi poteri ufficiosi in merito al contenuto del decreto di apertura al giudice tutelare, il quale non solo può individuare gli atti bisognosi dell’attività di sostegno e scegliere il regime giuridico a cui assoggettare tale attività nell’ambito dell’alternativa prevista dall’art. 405 c.c., comma 5, nn. 3 e 4, ma addirittura può ai sensi dell’art. 407 c.c., comma 4, in ogni tempo e anche d’ufficio, modificare o integrare le decisioni assunte con il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno.

La scelta per cui ha optato la Corte di merito, in termini più restrittivi di quanto suggerito dal C.T.U., costituisce quindi l’esercizio di un simile potere officioso.

L’esercizio di tale potere richiedeva una motivazione del decreto, ex art. 405 c.c., comma 1, anche di carattere sommario (Cass. 21800/2013).

Risulta a ciò sufficiente l’indicazione della soluzione proposta dal consulente d’ufficio e la rappresentazione di ragioni di opportunità “nell’interesse della stessa beneficiata”, apprezzate quindi facendo implicito riferimento alle condizioni fisiche e psichiche poco prima descritte, che giustificavano un’opzione per la rappresentanza dell’amministratore di sostegno nel compimento di atti di straordinaria amministrazione.

8. In forza degli argomenti sopra illustrati il ricorso va pertanto respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Il procedimento è esente dal versamento del contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10, comma 3, di modo che non trova applicazione il disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti in via solidale al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 5.500, di cui Euro 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2020

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