Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4266 del 17/02/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 17/02/2017, (ud. 16/11/2016, dep.17/02/2017),  n. 4266

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2406-2012 proposto da:

F.C., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA CRESCENZIO 58, presso lo studio dell’avvocato BRUNO COSSU, che

la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ELENA POLI, SILVIA

INGEGNERI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ENI S.P.A.;

E WORK S.P.A.;

– intimati –

Nonchè da:

ENI S.P.A., C.F. (OMISSIS), già ITALGAS PIU’ S.P.A., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZALE CLODIO 32, presso lo studio dell’avvocato LIDIA

SGOTTO CIABATTINI, rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO TOSI,

giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

F.C. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA CRESCENZIO 58, presso lo studio dell’avvocato BRUNO COSSU, che

la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ELENA POLI, SILVIA

INGEGNERI, giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

e contro

E WORK S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1252/2010 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 10/01/2011 R.G.N. 697/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/11/2016 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito l’Avvocato BOMBOI SAVINA per delega orale Avvocato COSSU BRUNO;

udito l’Avvocato SGOTTO CIABATTINI LIDIA per delega Avvocato TOSI

PAOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo

del ricorso principale, assorbito il secondo motivo, rigetta il

ricorso incidentale condizionato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Torino accoglieva il ricorso presentato da F.C. nei confronti dell’ENI s.p.a. e della E-Work s.p.a., dichiarando la nullità del contratto di prestazione di lavoro temporaneo del 31.1.03 intercorso con la E-Work, a causa della genericità della causale apposta al contratto di fornitura ed al conseguente contratto di lavoro interinale, e per l’effetto costituito un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra la ricorrente e la utilizzatrice ENI s.p.a. da tale data.

Avverso tale sentenza proponeva appello l’ENI s.p.a., resisteva la lavoratrice, mentre la E-Work restava contumace.

Con sentenza depositata il 10 gennaio 2011, la Corte d’appello di Torino accoglieva il gravame, respingendo le domande della F., ritenendo che la pur generica indicazione dei motivi contenuta nel contratto di fornitura e nel contratto di lavoro temporaneo non comportava, L. n. 196 del 1997, ex art. 10 la trasformazione del rapporto di lavoro temporaneo in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ex lege n. 1369 del 1960.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la F., affidato a due motivi.

Resiste la sola ENI s.p.a. con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato affidato ad unico motivo, cui resiste la F. con controricorso, mentre la E-Work s.p.a. è rimasta intimata. Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata della presente sentenza.

1. -Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione della L. n. 196 del 1997, art. 10, comma 1, con riferimento all’art. 3, comma 3, lett. a) e art. 1, comma 2, lett. a) medesima legge.

Lamenta che la sentenza impugnata, pur riconoscendo che l’indicazione causale contenuta nel contratto di lavoro temporaneo era del tutto generica (“casi previsti dal c.c.n.l.”), aveva tuttavia escluso che ciò comportasse la costituzione di un rapporto di lavoro direttamente con l’utilizzatore, come invece stabilito dalla giurisprudenza di legittimità.

Il motivo è fondato ed assorbe l’intero ricorso.

Questa Corte ha infatti più volte affermato (ex aliis, Cass. n. 13960/11, n. 14714/11, n. 16010/11, etc.) che in materia di rapporto di lavoro interinale, la mancanza o la generica previsione, nel contratto intercorrente tra l’impresa fornitrice ed il singolo lavoratore, dei casi in cui è possibile ricorrere a prestazioni di lavoro temporaneo, in base ai contratti collettivi dell’impresa utilizzatrice, spezza l’unitarietà della fattispecie complessa voluta dal legislatore per favorire la flessibilità dell’offerta di lavoro nella salvaguardia dei diritti fondamentali del lavoratore e fa venir meno quella presunzione di legittimità del contratto interinale, che il legislatore fa discendere dall’indicazione nel contratto di fornitura delle ipotesi in cui il contratto interinale può essere concluso. Pertanto, trova applicazione il disposto di cui alla L. 24 giugno 1997, n. 196, art. 10 e dunque quanto previsto dalla L. 23 ottobre 1960, n. 1369, art. 1 per cui il contratto di lavoro col fornitore “interposto” si considera a tutti gli effetti instaurato con l’utilizzatore “interponente”.

Tale principio è stato poi ribadito ed ampliato dalla sentenza 17.1.2013 n. 1148, ove si è affermato che la legittimità del contratto di fornitura costituisce il presupposto per la stipulazione di un legittimo contratto per prestazioni di lavoro temporaneo. Ne consegue che l’illegittimità del contratto di fornitura comporta le conseguenze previste dalla legge sul divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro e, quindi, l’instaurazione del rapporto di lavoro con il fruitore della prestazione, cioè con il datore di lavoro effettivo; inoltre, alla conversione soggettiva del rapporto si aggiunge la conversione dello stesso da lavoro a tempo determinato in lavoro a tempo indeterminato, per intrinseca carenza dei requisiti richiesti dal D.Lgs. n. 368 del 2001 ai fini della legittimità del lavoro a tempo determinato tra l’utilizzatore ed il lavoratore.

In tale pronuncia si è anche chiarito che la L. n. 196 del 1997, art. 1, comma 2, consente il contratto di fornitura di lavoro temporaneo solo per le esigenze di carattere temporaneo rientranti nelle categorie specificate dalla norma, esigenze che il contratto di fornitura non può quindi omettere di indicare, nè può indicare in maniera generica e non esplicativa, limitandosi a riprodurre il contenuto della previsione normativa; ne consegue che, ove la clausola sia indicata in termini generici, inidonei ad essere ricondotti ad una delle causali previste dal legislatore, il contratto è illegittimo, e, in applicazione del disposto di cui alla L. n. 196 del 1997, art. 10 (che dispone l’applicabilità della L. n. 1369 del 1960), il rapporto si considera a tutti gli effetti instaurato con l’utilizzatore interponente.

Il ricorso principale deve pertanto accogliersi, con conseguente cassazione della sentenza impugnata che non si è attenuta a tali principi.

2.-11 secondo motivo di ricorso (con cui la ricorrente denuncia la violazione della L. n. 196 del 1997, art. 3, comma 3, lett. a) con riferimento al principio di immodificabilità della causale indicata nel contratto di lavoro temporaneo, nonchè della L. n. 196 del 1997, art. 1, comma 2, e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti) resta conseguentemente assorbito.

3.- Col ricorso incidentale condizionato l’ENI s.p.a. lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la sentenza impugnata omesso di esaminare l’eccezione di risoluzione del contratto per mutuo consenso, stante il trascorrere di tre anni dalla cessazione di fatto del rapporto e la notifica del ricorso giudiziale (pur preceduto dalla richiesta notificata del tentativo obbligatorio di conciliazione).

Il ricorso incidentale è inammissibile non avendo la società chiarito in quali termini, in quale atto e quando l’eccezione sia stata sollevata, non avendo comunque prodotto i relativi atti, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, considerato peraltro che la sentenza impugnata non dà atto della formulazione di tale eccezione.

Deve infatti considerarsi che le sezioni unite di questa Corte hanno affermato (sentenza 22.5.12 n. 8077) che quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all’esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purchè la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito (ed in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4).

4.- In conclusione mentre il ricorso incidentale deve dichiararsi inammissibile, deve essere accolto il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvio ad altro giudice, in dispositivo indicato, ai fini della determinazione delle conseguenze patrimoniali derivanti dall’accertata costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l’ENI s.p.a., oltre che per la regolamentazione delle spese di lite, compreso il presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale e dichiara assorbito il secondo; dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2017

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