Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4265 del 22/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 22/02/2011, (ud. 16/11/2010, dep. 22/02/2011), n.4265

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3011-2008 proposto da:

L.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato POZZA MASSIMO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.P.O.S.T. – ISTITUTO POSTELEGRAFONICI GESTIONE COMMISSARIALE FONDO

BUONUSCITA POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PASUBIO 15, presso lo studio dell’avvocato BUZZELLI DARIO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 22/2007 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 24/01/2007 R.G.N. 1776/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/11/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO LAMORGESE;

Udito l’Avvocato BUZZELLI DARIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI MAURIZIO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che L.A., dopo aver proposto ricorso per la cassazione della sentenza il 24 gennaio 2007, con la quale la Corte d’appello di Torino, in riforma della decisione di primo grado, aveva rigettato la domanda proposta nei confronti dell’IPOST – Gestione Commissariale Fondo Buonuscita lavoratori Poste Italiane – volta ad ottenere la corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria per il periodo dal 28 febbraio 1998 al 28 febbraio 2001 sull’indennità di buonuscita a lui versata, ha rinunciato all’impugnazione con atto in data 10 dicembre 2009, depositato il 20 gennaio 2010, sottoscritto anche dal suo difensore;

che tale rinuncia è stata notificata all’Istituto resistente;

che deve pertanto essere dichiarata l’estinzione del giudizio;

che in mancanza di accettazione della rinuncia, il rinunciante va condannato alla rifusione delle spese nei confronti del contro ricorrente, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’IPOST, delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 15,00 per esborsi e in Euro 1.000,00 (mille/00) per onorari, oltre a spese generali, i.v.a. e c.p.a..

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2011

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