Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4265 del 22/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 22/02/2010, (ud. 11/01/2010, dep. 22/02/2010), n.4265

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 4528-2009 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE XXI

APRILE n. 11, presso lo studio dell’avvocato MORRONE CORRADO, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati CARUSO GIUSEPPE A., DE

VINCENTI ANGELO, giusta procura speciale a margine del ricorso per

revocazione;

– ricorrente –

contro

CONFITARMA – CONFEDERAZIONE ITALIANA ARMATORI – in persona del

Presidente e legale rappresentante pro-tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio dell’avvocato

PESSI ROBERTO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MAGLIULO ALFONSO, giusta procura speciale a margine del controricorso

in revocazione;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3304/2008 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA del 29.11.07, depositata il 12/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI MAMMONE;

udito per il ricorrente l’Avvocato Corrado Morrone che si riporta

agli scritti, insistendo per l’ammissibilità del ricorso e per la

trattazione dello stesso in pubblica udienza.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO che nulla

osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

S.G., dipendente di Confitarma-Confederazione Italiana Armatori, con separati ricorsi al giudice del lavoro di Roma poi riuniti chiedeva l’inquadramento quale dirigente e la declaratoria di illegittimità del licenziamento irrogatogli dal datore di lavoro. Rigettata la domanda e proposto appello dal ricorrente, la Corte di appello di Roma con sentenza non definitiva 27.5.04-30.3.05 accoglieva l’impugnazione e dichiarava illegittimo il licenziamento, avendo il predetto legittimamente rifiutato di compiere un atto di ufficio non rientrante nelle mansioni a lui assegnate.

A seguito di ricorso di Confitarma la Corte di Cassazione con sentenza 12.2.08 n. 3304 cassava la sentenza di appello. Rilevava la Corte che, al fine di verificare la legittimità del rifiuto opposto dal lavoratore, avrebbero dovuto essere accertate la qualifica e le mansioni del dipendente al fine di stabilire se la richiesta dell’atto di ufficio avanzata dal datore costituisse una violazione delle mansioni stesse e, conseguentemente, un illegittimo esercizio dei poteri imprenditoriali. Ritenendo carente l’accertamento compiuto al riguardo dal giudice di merito, la Corte cassava la pronunzia impugnata, disponendo che il giudice del rinvio accertasse le mansioni svolte dal S. all’atto del recesso e la qualifica ad esse corrispondente e che, all’esito, valutasse se l’esecuzione della prestazione richiesta pregiudicasse la dignità professionale del lavoratore.

Proponeva ricorso per revocazione il S. sostenendo che la Corte di cassazione sarebbe incorsa in un errore di fatto ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4. Premette il ricorrente che la Corte d’appello di Roma con una seconda sentenza 26.5.05-29.8.06 – intervenuta ad ulteriore riforma della sentenza di primo grado ed anch’essa non definitiva – gli aveva riconosciuto l’inquadramento nella qualifica dirigenziale dall’1.1.77, con accertamento che le mansioni svolte erano proprie della categoria riconosciuta. Di tale accertamento, segnalato in sede di memoria, il Collegio decidente di legittimità non si sarebbe avveduto, incorrendo in errata percezione di un fatto pacifico e dirimente, dalla quale sarebbero derivate erronee e contraddittorie conclusioni, prima tra tutte il rimettere al giudice di rinvio l’espletamento di un accertamento già avvenuto.

Il quesito che viene proposto ex art. 366 bis c.p.c. è “dica la C.S. se integri errore di fatto revocatorio l’errata rappresentazione dell’inesistenza di un fatto – l’accertamento da parte del giudice di merito delle mansioni in concreto svolte dal lavoratore alla data del recesso – viceversa risultante dagli atti di causa”.

Si difendeva con controricorso Confitarma.

Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c., che è stata comunicata al Procuratore generale ed è stata notificata ai difensori costituiti. Il ricorrente ha depositato memoria.

Il Collegio ritiene preliminarmente utile fissare il contenuto del ricorso ad esso sottoposto.

Con la memoria appena indicata il S. sostiene che il contenuto dell’istanza di revocazione non è stato correttamente inteso dal relatore, in quanto nel ricorso egli aveva sostenuto che con la sentenza n. 3304 la Corte di Cassazione aveva erroneamente ritenuto che la Corte d’appello non avesse effettuato alcun accertamento in ordine alle mansione, mentre invece tale accertamento – con riferimento alla qualifica contrattuale formalmente rivestita al momento del recesso – era pacificamente avvenuto già nella prima sentenza non definitiva. L’errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte di Cassazione consisterebbe nell’errata percezione dell’insussistenza di un fatto consistente nel “positivo accertamento da parte della Corte territoriale delle mansioni svolte (nella prima sentenza in relazione a quelle afferenti alla qualifica contrattuale formalmente rivestita e, successivamente, nella seconda sentenza non definitiva di quelle superiori di dirigente di fatto espletate con consequenziale riconoscimento della qualifica ad esse corrispondente) …” (pagg. 5-6 della memoria).

Nel ricorso per revocazione, tuttavia, il S. ritiene testualmente che la sentenza n. 3304/08 sia “viziata da errore di fatto poichè la Suprema Corte … ha erroneamente supposto l’inesistenza di un fatto che risultava invece chiaramente esistente e provato e cioè ha erroneamente ritenuto che non fosse stato effettuato da parte della Corte d’appello di Roma, Sez. lav., alcun accertamento in ordine alle mansioni in concreto svolte dal Cap. S. ed alla qualifica ad esse corrispondente. Accertamento che, invece, era pacificamente intervenuto dal momento che … la Corte d’appello di Roma, Sez. lav., aveva emesso una seconda sentenza non definitiva, la n. 4389/2005, depositata il 29.8.06 … con la quale, in accoglimento della distinta domanda giudiziale relativa alla rivendicazione delle superiori mansioni svolte, aveva riconosciuto che le mansioni di fatto ed in concreto esercitate dall’I. 1.77 in poi alle dipendenze della Confitarma fossero di natura dirigenziale. Cosicchè la Suprema Corte è chiaramente incorsa in un palese errore di fatto, consistito, per l’appunto, nell’errata percezione dell’insussistenza di un fatto – positivo accertamento delle mansioni in concreto svolte e consequenziale riconoscimento della qualifica ad esse corrispondente – risultante, invece, sussistente e documentato in atti al momento della pronunzia stessa” (v. il passo a pag. 6 del ricorso).

Tale formulazione, ribadita nello stesso ricorso alle pag. 8-9, non lascia dubbi che la censura revocatoria mossa alla sentenza impugnata è proprio quella indicata in parte motiva, e cioè non aver considerato che l’accertamento sulle mansioni era stato già compiuto dalla seconda sentenza non definitiva pronunziata nel giudizio di appello.

Fatta questa premessa, deve rilevarsi che il ricorrente intende risolvere con lo strumento della revocazione una situazione processuale che trova nell’ordinamento altri strumenti di regolazione. La Corte di cassazione con la sentenza impugnata, nel rispondere alle censure mosse dalla parte ricorrente, ha rilevato nella sentenza di merito una carenza di motivazione ed ha disposto lo svolgimento di uno specifico accertamento per sanare la lacuna. Il contenuto di tale accertamento non avrebbe potuto essere desunto dalla seconda sentenza (peraltro non ancora definitiva, essendo ancora sottoposta ai mezzi di impugnazione ordinari), secondo la tesi dell’odierno ricorrente, in quanto la stessa è intervenuta in un momento successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere adottata la motivazione della prima sentenza; ne consegue che l’accertamento richiesto dal giudice di legittimità per rendere conforme a diritto la prima sentenza dovrà essere necessariamente rinnovato per inserirsi nella consequenzialità logica del procedimento decisionale.

E’ appena il caso di ricordare, infatti, che ai sensi dell’art. 336 cod. proc. civ., la riforma non soltanto pone nel nulla la sentenza non definitiva che ne costituisce l’oggetto immediato, ma estende i propri effetti ai provvedimenti ed agli atti dipendenti da quest’ultima, e quindi anche alla sentenza definitiva, ove logicamente connessa a quella non definitiva, dato che verrebbe meno il nesso di consequenzialità logica e necessaria posto dall’art. 279 cod. proc. civ., ma condizionato alla mancata riforma di questa decisione (Cass. 15.11.06 n. 24354). Ciò è tanto vero che la giurisprudenza ritiene che il passaggio in giudicato della sentenza definitiva sul quantum debeatur, essendo questa condizionata al permanere della precedente sentenza non definitiva sull’an, non fa venir meno l’interesse all’impugnazione già proposta contro quest’ultima sentenza (Cass., S.u., 4.2.05 n. 2204).

Nel caso di specie, dunque, la verifica che dovrebbe essere fatta è se la sentenza cassata costituisca un antecedente logico o meno della sentenza successiva e se quest’ultima per la cassazione della prima venga meno o permanga. La sede per queste valutazioni, tuttavia, non è il proposto giudizio di revocazione, che nel caso di specie appare inutilmente esperito.

Non essendo prospettato un errore revocatorio, il ricorso è, dunque, inammissibile.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese che liquida in Euro 30,00 per esborsi ed in Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010

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