Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4265 del 21/02/2018
Civile Ord. Sez. 6 Num. 4265 Anno 2018
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: FALABELLA MASSIMO
ORDINANZA 1 WTE R1-c J r- ((4
sul ricorso 21355-2016 proposto da:
BANCA MONTE PASCHI DI SIENA SPA, in persona del legale
rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA VERBANO
22, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA DELLA GATTA,
rappresentata e difesa dall’avvocato MARCO RIPA;
– ricorrente contro
TREDESE DENIS;
– intimata avverso la sentenza n. 1478/2016 della CORTE D’APPELLO di
VENEZIA, depositata il 28/06/2016;
Data pubblicazione: 21/02/2018
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/12/2017 dal Consigliere Dott. MASSIMO
FAI-A:BELLA.
LA CORTE OSSERVA
l’intercorsa fusione per incorporazione), ha richiesto ed ottenuto un
decreto ingiuntivo nei confronti di Tredese Denise, quale fideiussore di
Cellular Planet s.a.s. (società con cui la predetta banca aveva intrattenuto
un rapporto di conto corrente che presentava un saldo debitore di C
178.916,00).
A seguito dell’opposizione il Tribunale di Padova respingeva la
domanda diretta al pagamento della somma dovuta dalla società
garantita, pari a C 176.372,18.
Proposta impugnazione, la Corte di appello di Venezia
confermava la sentenza impugnata.
Ricorre per cassazione Banca Monte dei Paschi di Siena, la quale
fa valere un unico motivo di censura. Tredese, pur ritualmente intimato,
non ha svolto attività processuale nella presente sede.
L’istante lamenta la nullità della sentenza per violazione di legge,
avendo riguardo alla mancata applicazione del’art. 111 Cost. e dell’art.
132 c.p.c.. Deduce, in sintesi, che il giudice distrettuale non avrebbe reso
alcuna motivazione circa la ritenuta irrilevanza dell’accertamento
operato dal Tribunale di Padova con riferimento al credito azionato
dalla banca nei confronti dell’obbligata principale. Sottolinea, in
proposito, che si configura la mancanza di motivazione quando la
motivazione manchi del tutto, Ovvero formalmente esista, ma le
argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non
consentire di individuare il fondamento giustificativo del
decisum.
Richiama il principio per cui in base alla nuova formulazione dell’art.
2
Banca Antonveneta, ora Banca Monte di Paschi di Siena (stante
360, n. 5, risultante dall’art. 54 d.l. n. 83/2012, convertito in 1. n.
134/2012 è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale
che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in
quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio
con le risultanze processuali. Tale anomalia — spiega — si esaurisce
nella «mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico»,
nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra
affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed
obiettivamente incomprensibile».
Si è fatto luogo alla fissazione dell’adunanza della Corte per la
trattazione della causa in camera di consiglio.
Il Collegio, a norma dell’art. 380 bis, comma 3, c.p.c., ritiene che
non si ravvisi una evidenza decisoria tale da permettere la definizione
del ricorso presso la c.d. sezione filtro, sicché il ricorso stesso deve
essere avviato alla discussione in pubblica udienza presso la sezione
tabellarmente competente.
P.Q.M.
La Corte
dispone la rimessione del ricorso alla pubblica udienza della
Sezione prima.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 Sezione
risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto