Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4265 del 19/02/2020

Cassazione civile sez. I, 19/02/2020, (ud. 08/11/2019, dep. 19/02/2020), n.4265

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20906/2018 proposto da:

R.P., in proprio e nella qualità di erede di

M.M.M.; R.F.; R.G.; elettivamente domiciliati

in Roma, Via dei Gracchi n. 278, presso lo studio dell’avvocato

Giorgi Fabio, rappresentati e difesi dagli avvocati Argento

Emanuele, Liddo Emanuele, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

Intesa Sanpaolo S.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Largo di Torre Argentina

n. 11, presso lo studio dell’avvocato Martella Dario, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Iodice Domenico,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 92/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

pubblicata il 11/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/11/2019 dal cons. Dott. FALABELLA MASSIMO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – M.M.M., P., F. e R.G. convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Vercelli Banca Sanpaolo IMI, poi Intesa Sanpaolo, chiedendo dichiararsi la nullità di alcune clausole dei contratti di conto corrente intrattenuti dalla prima, per i quali gli altri attori avevano prestato fideiussione, e domandando altresì la condanna della convenuta alla restituzione delle maggiori somme indebitamente corrisposte nel corso del rapporto.

La banca, a sua volta, domandava e otteneva dal Tribunale di Torino un decreto ingiuntivo nei confronti di M.M.M. e dei suoi congiunti per il pagamento di una somma quale saldo del conto corrente. Il decreto ingiuntivo veniva opposto. In seguito il Tribunale revocava il provvedimento monitorio e dichiarava la continenza tra la causa avente ad oggetto la ripetizione dell’indebito e quella di opposizione a decreto ingiuntivo.

Il giudizio avanti al Tribunale di Vercelli si concludeva con sentenza recante la condanna di Intesa Sanpaolo al pagamento, in favore degli attori, della somma complessiva di Euro 520.000,00 oltre interessi.

2. – Proposto gravame, la Corte di appello di Torino pronunciava una prima sentenza, non definitiva con cui, oltre ad accertare la non spettanza delle somme conteggiate dalla banca per interessi capitalizzati, commissioni di massimo scoperto e interessi legali, stabiliva le modalità attraverso cui dovessero rideterminarsi i saldi dei conti correnti e dichiarava ammissibile l’eccezione di prescrizione della banca con riguardo al diritto di ripetizione.

Era quindi disposta consulenza tecnica d’ufficio in esito alla quale la Corte di merito pronunciava la sentenza definitiva; con tale decisione l’appellante Intesa Sanpaolo era condannata al pagamento della somma di Euro 28.307,28, oltre interessi; in punto di spese, quelle di consulenza tecnica erano riversate per tre quarti sulla banca e per la restante parte sugli appellati, mentre le spese di lite erano compensate per metà e addossate, per la parte rimanente, sulla stessa Intesa San Paolo.

3. – Contro quest’ultima sentenza ricorrono per cassazione P., G. e R.F., che fanno valere quattro motivi illustrati da memoria. Intesa Sanpaolo resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 324 e 329 c.p.c. in relazione all’art. 2909 c.c..

La censura si mostra per ampi tratti confusa e oscura nella sua articolazione; parrebbe riferita all’applicazione delle regole probatorie alle due cause, di ripetizione dell’indebito (introdotta da M.M.M. e dai R.) e di pagamento del saldo (introdotta dalla banca) trattate avanti al Tribunale di Vercelli.

Essa è inammissibile, giacchè è svolta in modo poco comprensibile e senza indicare, tra l’altro, quale sia la statuizione della sentenza definitiva che gli istanti abbiano inteso impugnare. In realtà, detta pronuncia non si occupa della questione su cui il motivo di ricorso è incentrato (o meglio, sembrerebbe incentrato); il tema sollevato col primo motivo di ricorso parrebbe invece correlato alla decisione assunta dalla sentenza non definitiva con riguardo ai criteri da essa dettati per la quantificazione dei saldi. Ciò posto, va qui solamente rammentato che i motivi posti a fondamento dell’invocata cassazione della decisione impugnata debbono avere i caratteri della specificità, della completezza, e della riferibilità alla decisione stessa, con la necessità dell’esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero delle lamentate carenze di motivazione (Cass. 25 settembre 2009, n. 20652; Cass. 6 giugno 2006, n. 13259).

2. – Il secondo mezzo oppone la violazione e falsa applicazione degli artt. 342,345,39,112,115 e 167 c.p.c., nonchè degli artt. 2938 e 2909 c.c..

Anche tale censura, che concerne la questione sulla prescrizione delle rimesse solutorie, è inammissibile per la sua inintelligibilità e per la impossibilità di correlarne il contenuto a una statuizione della sentenza impugnata nella presente sede. Il ricorrente richiama plurime norme giuridiche, alcune di natura sostanziale, altre di carattere processuali (ma riferite a temi tra loro diversissimi: la forma dell’appello, le domande ed eccezioni proponibili in appello, l’interesse ad agire, la litispendenza, la corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, il principio dispositivo, il contenuto della comparsa di risposta) senza chiarire come esse siano state violate. Il mezzo si risolve, così, in una inammissibile critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati (cfr. in tema Cass. 14 maggio 2018, n. 11603).

3. – Col terzo motivo è lamentata la violazione o falsa applicazione degli artt. 2033 ss., 2946 e 2697 c.c., nonchè degli artt. 112,115 e 167 c.p.c..

Il motivo, che censura la sentenza nell’affermazione per cui incombeva sul correntista che agiva in ripetizione l’onere di provare l’esistenza dell’affidamento, la durata e l’ammontare di esso, è pure inammissibile. Esso risulta privo di coerenza nello sviluppo della doglianza che riassume nella sua parte iniziale e, anche in tal caso, non lascia comprendere quali siano i vizi, nell’applicazione delle norme sostanziali o processuali richiamate, in cui sia incorsa la sentenza impugnata. Il motivo, inoltre, cumula considerazioni per diversi profili privi di decisività: si sofferma sul tema della ammissibilità dell’eccezione di prescrizione (pagg. 26 s. del ricorso), che è estraneo alla sentenza impugnata ed è stato affrontato dalla pronuncia non definitiva; assume la conclusione di un contratto di apertura di credito per facta concludentia (pagg. 30 ss.), contrastando così, in modo inammissibile, l’opposto convincimento maturato, in punto di fatto, dalla Corte di merito, secondo cui doveva escludersi che la tolleranza della banca verso lo scoperto di conto potesse assumere un qualche rilievo sul piano negoziale; censura l’affermazione del giudice distrettuale per cui l’esistenza di un contratto di affidamento era stata dedotta tardivamente dagli appellati nella comparsa di risposta in appello, trascurando di considerare che tale rilievo è stato svolto dalla Corte di merito ad abundantiam e si sottrae, solo per tale ragione, all’impugnazione.

4. – Il quarto motivo censura la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c. e ss..

L’impugnazione investe, qui, la statuizione in punto di spese: l’istante si duole che della pronuncia di compensazione e del fatto che il medesimo riparto attuato per le spese di consulenza tecnica (riversate sulla banca in ragione di tre quarti) dovesse essere adottato anche per le spese di giudizio. Anche tale motivo è inammissibile. Premesso che la statuizione di parziale compensazione risulta essere legittima, stante l’accoglimento solo parziale della domanda dei ricorrenti (che implica la soccombenza reciproca delle parti: Cass. 24 aprile 2018, n. 10113), la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un’esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (per tutte: Cass. 20 dicembre 2017, n. 30592).

5. – Il ricorso va dichiarato dunque inammissibile.

6. – Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. E’ in proposito da disattendere l’assunto, sostenuto dal ricorrente in memoria, della inammissibilità del controricorso.

PQM

LA CORTE

dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione prima Civile, il 8 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA