Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4265 del 18/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/02/2021, (ud. 14/10/2020, dep. 18/02/2021), n.4265

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 864-2019 proposto da:

COIM IDEA SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato VINCENZO BOMBARDIERI;

– ricorrente-

contro

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA LIQUIDAZIONE DELLE COMUNITA’ MONTANE

CALABRESI, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI 140, presso lo

studio dell’avvocato FORTUNATO VITALE, rappresentato e difeso dagli

avvocati ETTORE TIGANI, PASQUALE SIMARI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 699/2017 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 21/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA

SCALIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La società CO.IM. Idea S.a.s. ricorre con tre motivi per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con cui, in riforma di quella di primo grado ed in accoglimento dell’impugnazione proposta dalla Comunità Montana per il Versante Tirrenico Settentrionale, la Corte di appello di Reggio Calabria ha dichiarato non dovuta all’appellata, odierna ricorrente, la somma di Euro 12.800,00 quale saldo del corrispettivo pattuito con l’appellante per l’attività di consulenza relativa al progetto “(OMISSIS)”, da dispiegarsi dalla prima in ausilio del gruppo di direzione e coordinamento di nomina amministrativa ed oggetto di finanziamento da parte del Comitato Tecnico Scientifico per la Montagna, istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

La Corte territoriale ha così deciso, in accoglimento del motivo di appello relativo alla nullità del contratto per mancanza del requisito della forma scritta, in violazione del R.D. n. 2440 del 1923, artt. 16 e 17, nel ritenuto difetto di un unico documento in cui era consacrata la volontà contrattuale delle parti e contenente, per intero, tutte le clausole contrattuali e, ancora, per mancanza dell’impegno contabile dell’ente territoriale.

2. Resiste con controricorso il Commissario straordinario per la liquidazione delle Comunità Montane Calabresi, subentrato alla soppressa Comunità Montana del Versante Tirrenico Settentrionale. La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 2.

3. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del R.D. n. 2440 del 1923, artt. 16 e 17, in relazione all’art. 360 c.c., comma 1, n. 3.

La Corte di merito aveva apprezzato la nullità del rapporto contrattuale intercorso tra le parti per difetto del requisito della forma scritta, erroneamente ritenendo che la Det. n. 60 del 2003, sottoscritta dal responsabile del settore tecnico manutentivo della Comunità montana e dal legale rappresentante della CO.IM., non rispondesse al requisito previsto dalla giurisprudenza di legittimità, per il quale è necessario, quando uno dei contraenti sia una pubblica Amministrazione, che l’intera disciplina contrattuale sia contenuta in un unico documento sottoscritto da entrambe le parti del rapporto.

4. Con il secondo motivo la ricorrente fa valere la violazione del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 191, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella patte in cui la Corte di merito aveva ritenuto che la Delib. n. 60 del 2003, non avesse rispettato i contenuti della norma richiamata, non prevedendo per lo stipulato contratto copertura finanziaria ed impegno contabile invece contenuti nella determina.

5. Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione e, falsa applicazione dell’art. 2719 c.c., in relazione all’art. 215 c.p.c., comma 2, e la tardività del disconoscimento della conformità all’originale della copia fotostatica della Det. n. 60 del 2003, prodotta in primo grado in sede di costituzione da Coim Idea s.a.s., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La Corte di merito aveva ritenuto che il disconoscimento della riconducibilità della determina alla Comunità Montana fosse tempestivo in quanto intervenuto nella prima udienza utile successiva alla sua produzione, effettuata, questa, dalla società Coim, convenuta, in sede di seconda memoria ex art. 183 c.p.c., comma 2, motivando nel senso che non esistesse un onere di contestazione già in sede della terza memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6.

L’attrice aveva invece prodotto in sede di seconda memoria ex art. 183 citato, soltanto una ulteriore copia della determina poi disconosciuta, che andava ad aggiungersi ad identica produzione curata in sede di costituzione in allegato alla relativa comparsa.

6. Deve innanzitutto trattarsi l’ultimo motivo di ricorso, il terzo, e tanto sia perchè di natura processuale sia perchè relativo alla corretta introduzione in giudizio della Det. n. 60 del 2003, della Comunità Montana sui cui contenuti negoziali si misura la fondatezza dei restanti motivi.

Ed infatti, della determina di cui viene successivamente in rilievo, in ragione del primo e secondo motivo, la portata negoziale, deve darsi per risolto il tema, che impegna per l’appunto il terzo motivo, della tempestività o meno del disconoscimento operatone nel giudizio di merito, ai sensi dell’art. 215 c.p.c., comma 1, n. 2, dall’ente nei cui confronti la determina è fatta valere in giudizio.

Il motivo è fondato.

La Corte di appello ha erroneamente qualificato come tempestivo il disconoscimento della Delib. n. 60 del 2003, operato dalla Comunità Montana alla prima udienza successiva alla produzione operata in sede di seconda memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, dalla società Coim Idea s.a.s., per brevità solo Coim.

Come infatti dedotto dalla ricorrente, e risultante in atti, la Det. n. 60 del 2003, sottoscritta dal rappresentante della Comunità Montana, è stata prodotta dalla società Coim in primo grado con la comparsa di costituzione e risposta e come tale avrebbe dovuto essere disconosciuta da parte attrice, ovverosia dall’ente che ne negava la riferibilità a sè, alla prima udienza di comparizione e trattazione.

Il disconoscimento operato all’esitò dell’ulteriore produzione documentale curata con la seconda memoria ex art. 183 citato, all’udienza successiva al relativo scambio, finalizzato a definire con il tema di decisione anche quello di prova, e ritenuta dai giudici di appello la prima udienza utile, è invece da qualificarsi tardivo.

Va, sul punto, precisato che poichè il disconoscimento ex art. 215 c.p.c., comma 1, può essere effettuato anche dal contumace in occasione della sua costituzione, indipendentemente dal momento in cui questa avvenga e fino all’udienza di precisazione delle conclusioni, tanto vale a consentire l’ingresso in giudizio dell’indicato mezzo prescindendosi dall’evidenza che la fase di istruzione della controversia, in cui rientra lo scambio delle memorie ex art. 183 c.p.c., comma 6, nn. 2 e 3, sia stata introdotta o meno e, quindi, definita.

7. Superata la questione della corretta, in quanto non tempestivamente disconosciuta, introduzione in lite della Det. n. 60 del 2003, può darsi corso allo scrutinio del primo e secondo motivo relativi a contenuto e portata negoziale della prima.

8. Il primo e secondo motivo, da trattarsi congiuntamente perchè connessi, sono manifestamente fondati ed il loro accoglimento determina questo Collegio alla cassazione della sentenza impugnata per le ragioni di seguito indicate.

La Corte di merito ha ritenuto che la Delib. n. 60 del 2003, non ricomprendesse per intero la regolamentazione contrattuale del rapporto tra le parti che ha valutato disciplinato, anche, dalle successive Delib. della Comunità Montana, la n. 80 del 2003 e la Delib. n. 63 del 2004.

Queste ultime intese quali fonti ulteriori, rispetto alla prima, del concluso contratto, avrebbero nel loro complesso integrato il negozio e tanto in violazione del canone di forma relativo all’unicità del documento che deve contenere il vincolo negoziale assunto dalla P.A., pena la sua nullità.

La citata Det. n. 60, inoltre, non avrebbe avuto copertura finanziaria e corrispondente impegno contabile.

9. L’esegesi non è corretta in applicazione dei canoni preposti alla individuazione della volontà della parte pubblica e destinati a venire in rilievo in ragione della dedotta violazione delle norme sulla sua formazione (citato R.D., artt. 16 e 17).

Ed infatti, l’interpretazione della determina in quanto atto amministrativo a contenuto non normativo resta assoggettata all’applicazione delle norme generali dettate in materia di esegesi del negozio giuridico e, in particolare, all’art. 1362 c.c., comma 2, agli artt. 1363 e 1366 c.c., la cui violazione risulta, pertanto, denunciabile in cassazione (Cass. 09/10/2017 n. 23532).

Posta l’indicata prospettiva si ha che la Corte di appello di Reggio Calabria ha mancato di operare una lettura della Delib. n. 60 del 2003, che, per i contenuti riportati in ricorso, in piena applicazione del criterio di autosufficienza, rivela della determina la natura vincolante in quanto: a) proveniente dal soggetto legittimato ad impegnare l’ente in esterno, il responsabile unico del procedimento nominato dal Presidente della comunità Montana; b) diretta a riportare dell’impegno contrattuale, l’oggetto della prestazione (incarico di collaborazione e consulenza alla progettazione, direzione e gestione del progetto in ausilio del gruppo di direzione e coordinamento della Comunità e tanto in ogni fase dell’elaborazione del progetto esecutivo), il compenso e le modalità di corresponsione.

Non rilevano infatti, di contro a quanto ritenuto dai giudici di appello, le ulteriori Det., la n. 80 del 2003 e la Det. n. 63 del 2004, che, aventi ad oggetto, come riporta la stessa impugnata sentenza, “l’esame ed approvazione del progetto definitivo (OMISSIS)” e l'”Approvazione del progetto esecutivo (OMISSIS)”, attengono, come ancora valorizza la ricorrente, alla distinta e successiva fase della esecuzione della prestazione contrattuale e che pertanto nulla aggiungono quanto alla definizione del vincolo negoziale.

La Corte di merito ha mancato inoltre di valutare l’esistenza nella Det. n. 60, dell’impegno contabile e della copertura finanziaria D.Lgs. n. 267 del 2000, ex art. 191, comma 1, nella parte in cui, come riportato in ricorso (p. 12 sub motivo n. 2) e con contenuti di autosufficienza, essa indica, a pagina 4, che la spesa relativa all’incarico conferito “di Euro 50.000,00” faceva carico “al Bilancio 2003 della Comun. Mont. Di Cinquefrondi al PEG 2950 e la rimanente somma.., allo stesso capitolo PEG degli anni 2004 e 2005 in quote uguali…” e, tanto, all’interno di una più ampia disciplina in cui l’ulteriore restante somma avrebbe fatto capo ad una distinta Comunità Montana, secondo protocollo d’intesa sottoscritto tra gli enti interessati, e ancora della presenza, nella determina, dell’attestazione circa “l’assunzione dell’impegno di spesa di regolare copertura finanziaria, ai sensi della L. 18 agosto 2000, n. 167, art. 153, comma 5” a firma del responsabile del settore finanziario dell’ente (p. 12 ricorso sub motivo n. 2).

Degli indicati contenuti della Det. n. 60 del 2003, la Corte di appello ha invece erroneamente ritenuto l’inadeguatezza ad integrare – nella unicità del documento di previsione richiesta, a pena di nullità, R.D. n. 2440 del 1923, ex art. 17, ove il negozio sia stipulato dalla P.A. che agisca iure privatorum – il contratto concluso con la società Coim e, ancora, la mancata previsione dell’impegno di spesa perchè la determina, pur attestando la copertura finanziaria, stabiliva che l’impegno di spesa sarebbe stato assunto “con successiva Determinatone dirigenziale” dell’ente territoriale, senza provvedere a vagliare correttamente, per gli indicati esiti, i caratteri del documento negoziale e la loro capacità, per gli stralci riportati e valorizzati nel proposto ricorso in applicazione delle generali regole di interpretazione del contratto, a comporre il vincolo negoziale assoggettato a debita copertura finanziaria.

10. In accoglimento del primo e secondo motivo di ricorso, pertanto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria, in altra composizione, che provvederà, anche, alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei sensi di cui in parte motiva, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2021

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