Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4264 del 17/02/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 17/02/2017, (ud. 09/11/2016, dep.17/02/2017),  n. 4264

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. VENUTI Pietro – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27484-2013 proposto da:

D.M.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIALE ANGELICO 35, presso lo studio degli avvocati DOMENICO

D’AMATI, GIOVANNI NICOLA D’AMATI che la rappresentano e difendono,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

TELECOM ITALIA S.P.A., c.f. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PO 25/B, presso lo studio degli avvocati ROBERTO PESSI, MARCO RIGI

LUPERTI che la rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10294/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/01/2013 R.G.N. 3421/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/11/2016 dal Consigliere Dott. PIETRO VENUTI;

udito l’Avvocato D’AMATI GIOVANNI NICOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Roma, in accoglimento della domanda proposta da D.M.A., laureata in ingegneria elettronica e specializzata nel settore delle telecomunicazioni, con inquadramento nel 7^ livello contrattuale, riteneva provato sia il mobbing che il demansionamento, ed ordinava alla Telecom Italia s.p.a. di reintegrare la ricorrente nelle mansioni corrispondenti al suo livello professionale o in altre equivalenti; condannava la società al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di Euro 50.000 a titolo di risarcimento del danno alla professionalità, Euro 50.000 per risarcimento del danno biologico, Euro 25.000 a titolo di danno morale ed Euro 25.000 per danno esistenziale, con gli accessori di legge.

Su impugnazione di entrambe le parti, la Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 24 gennaio 2013, in parziale riforma della decisione di primo grado, rigettava la domanda relativa al mobbing, confermava la pronuncia relativa al demansionamento, ma escludeva il relativo risarcimento, essendo la domanda priva di allegazione e prova.

Quanto al danno biologico, morale ed assistenziale, la Corte anzidetta, premesso che il consulente tecnico d’ufficio aveva accertato che la D., per effetto della dequalificazione, aveva subito una menomazione dell’integrità psico-fisica pari al 10%, procedeva ad una valutazione complessiva di tutti tali danni e condannava la società al pagamento della somma di Euro 25.000, oltre accessori di legge, ritenendo che le tabelle del Tribunale di Milano costituissero valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c..

Per la cassazione di questa sentenza propone ricorso la D. sulla base di cinque motivi. Resiste la società con controricorso. Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione di plurime disposizioni di legge nonchè “difetto di motivazione e omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio”, deduce che il giudice di primo grado ha accolto la domanda risarcitoria relativa al danno professionale, sulla base di una serie di considerazioni. Tale statuizione, aggiunge, non è stata oggetto, in sede di appello, di specifiche censure da parte della società, la quale – incorrendo nella inammissibilità dell’impugnazione – si è limitata a contestare le argomentazioni svolte dalla dipendente nel giudizio di primo grado, senza per nulla confutare le ragioni in base alle quali il Tribunale, facendo ricorso alla prova presuntiva, era pervenuto alla liquidazione del danno.

2. Il motivo non è fondato.

Come risulta dalla sentenza impugnata e dai motivi di appello proposti dalla società avverso la sentenza di primo grado, trascritti dalla stessa D. nel ricorso, la società ha, tra l’altro, esplicitamente dedotto, con ampi richiami di giurisprudenza, che il danno da dequalificazione non può essere soltanto affermato, ma è necessaria “la prova precisa e rigorosa di tale danno, delle opportunità eventualmente perdute o dell’impoverimento professionale subito”.

Sostiene la ricorrente che tali affermazioni erano volte a confutare le argomentazioni svolte dalla ricorrente nel giudizio di primo grado e non già i rilievi in base ai quali il Tribunale, ricorrendo alla prova presuntiva, era pervenuto all’accertamento del danno.

Ma, tale assunto appare palesemente infondato, non potendosi dubitare che i motivi sopra indicati erano chiaramente diretti a contestare la decisione di primo grado nella parte in cui – secondo la società – il Tribunale aveva proceduto alla liquidazione del danno professionale in assenza di prova e di allegazioni, come del resto ritenuto dalla Corte di merito in sede di interpretazione dei motivi di gravame, operazione questa pacificamente riservata al giudice del merito.

3. Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando violazione di plurime disposizioni di legge nonchè “difetto di motivazione e omesso esame circa fatti decisivi del giudizio”, rileva, in via subordinata, che la Corte di merito ha erroneamente ritenuto che non vi fosse stata allegazione e prova del danno, mentre sia in primo che in secondo grado erano state formulate da essa ricorrente specifiche allegazioni, sufficienti a fornire elementi idonei a provare, in via presuntiva, alla stregua di dati di comune esperienza, l’esistenza del danno professionale.

Lo stesso dicasi, aggiunge la ricorrente, con riguardo alla perdita di chances, in relazione alle quali la sentenza impugnata ha parimenti ritenuto il difetto di allegazione e di prova.

4. Il motivo è privo di fondamento.

La Corte di merito, richiamando la giurisprudenza di questa Corte, ha affermato che il danno professionale conseguente al demansionamento può consistere nel pregiudizio derivante dall’impoverimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore e dalla mancata acquisizione di una maggiore capacità ovvero nel pregiudizio subito per perdita di chance, ossia di ulteriori possibilità di guadagno. Ha aggiunto che tale danno non è in re ipsa, essendo necessario che il lavoratore precisi fatti e circostanze da cui si possa almeno presumere che in concreto vi sia stata la perdita di cognizioni acquisite nel precedente incarico, ovvero dimostri la perdita di occasioni favorevoli, siano esse consistenti in ulteriori potenzialità occupazionali o in maggiori possibilità di guadagno, indicando quali aspettative di progressione professionale siano state frustrate dal demansionamento.

Sulla base di tali argomenti, la sentenza impugnata ha ritenuto che la D. non abbia allegato nè, tanto meno, fornito, anche per presunzioni, la prova del danno, ritenendo insufficienti a tal proposito gli elementi dedotti dalla medesima.

La ricorrente contesta tali affermazioni, ritenendo di aver assolto all’onere posto a suo carico e richiedendo a questa Corte una nuova valutazione degli elementi prospettati in sede di appello.

Ma, deve al riguardo rilevarsi che, come più volte affermato da questa Corte, allorquando la prova addotta sia costituita da presunzioni, rientra nei compiti del giudice del merito il giudizio circa l’idoneità degli elementi presuntivi a ritenere raggiunta la prova, essendo il relativo apprezzamento sottratto al controllo in sede di legittimità se sorretto da motivazione immune da vizi logici o giuridici e, in particolare, ispirato al principio secondo il quale i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza, richiesti dalla legge, devono essere ricavati in relazione al complesso degli indizi, soggetti a una valutazione globale, e non con riferimento singolare a ciascuno di questi, pur senza omettere un apprezzamento così frazionato, al fine di vagliare preventivamente la rilevanza dei vari indizi e di individuare quelli ritenuti significativi e da ricomprendere nel suddetto contesto articolato e globale (Cass. n. 16831/03; Cass. n. 26022/11).

Ed ancora, “Spetta al giudice di merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tuttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all’utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi ad affermare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo” (Cass. n. 8023/09; Cass. n. 101/15).

5. Con il terzo motivo la ricorrente, denunciando violazione di plurime disposizioni di legge nonchè “difetto di motivazione e omesso esame circa fatti decisivi del giudizio”, lamenta che, nel liquidare il danno biologico in Euro 25.000 secondo le tabelle milanesi, la Corte territoriale non ha precisato “l’importo risultante dalle predette tabelle” nè ha consentito di valutare la c.d. personalizzazione del danno, alla quale la stessa Corte ha dichiarato di essersi attenuta, così liquidando un importo inferiore rispetto a quello dovuto.

Aggiunge, con riguardo al danno morale e al danno esistenziale, liquidati dal Tribunale, ciascuno, in Euro 25.000, che le relative statuizioni non state sono specificamente censurate dalla società in sede di gravame, onde la Corte di merito avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l’impugnazione della società per effetto del passaggio in giudicato di tali capi della sentenza.

6. Anche questo motivo è infondato.

La Corte territoriale ha proceduto alla liquidazione complessiva delle voci di danno (biologico, morale ed assistenziale) in coerenza con i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 26972/08, tenendo conto delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio – che aveva accertato la sussistenza di un danno biologico parti al 10% – dell’età della D. all’epoca dei fatti, della durata del demansionamento, del suo livello di inquadramento e delle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, costituenti valido criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. (cfr. Cass. n. 14402/11).

Appare dunque infondata la censura relativa alla mancata personalizzazione del danno, avendo la Corte territoriale tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto al fine di assicurare il risarcimento integrale del danno subito dalla D., senza che fosse necessario precisare “l’importo risultante” dalle tabelle, trattandosi di valutazione equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c., di cui non è stato lamentato il superamento del limite massimo dei parametri previsti dalle stesse tabelle.

Quanto alla dedotta mancata impugnazione, da parte della società, delle statuizioni del giudice di primo grado relative alla liquidazione del danno morale e del danno esistenziale, deve rilevarsi che, avendo la società contestato in radice – come osservato sub n. 2) – sotto il profilo della mancanza di allegazione e di prova, la sussistenza del danno, quale categoria generale non suscettibile di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate, non era necessaria una specifica impugnazione in ordine alle singole voci di danno. Ed infatti l’impugnazione della sentenza per ragioni attinenti l’an debeatur impedisce il formarsi del giudicato anche in merito al quantum, ed all’ammontare delle singole voci che lo compongono, senza necessità di una specifica impugnazione della sentenza anche nella parte in cui ha proceduto alla liquidazione di queste ultime (cfr., fra le altre, in questi temini, Cass. n. 19870/09).

7. Con il quarto motivo, denunciando la violazione di plurime disposizioni di legge nonchè “difetto di motivazione e omesso esame di fatti decisivi per il giudizio”, la ricorrente deduce che la sentenza di primo grado ha accertato la sussistenza del mobbing con puntuali e circostanziate argomentazioni, le quali non sono state censurate dalla società, che si è limitata a formulare rilievi in ordine alle “difese svolte dalla ricorrente”. Anche qui, aggiunge la ricorrente, è stata eccepita la mancanza di specificità dei motivi di gravame, senza che la Corte abbia pronunciato sul punto.

8. Il motivo è privo di fondamento, essendo sufficiente al riguardo rilevare che, nel ricorso in appello, la società ha, tra l’altro, lamentato non solo che “una corretta ed oggettiva ricostruzione dei fatti di causa avrebbe senz’altro condotto a ritenere insussistente nel caso di specie un fenomeno di mobbing, atteso che i vari episodi lamentati dalla ricorrente sono ben lontani dall’integrare quei requisiti di ripetitività, continuatività e vessatorietà che denotano il fenomeno del mobbing”, ma ha altresì dedotto come gli altri fatti richiamati dalla ricorrente non integravano la fattispecie del mobbing.

Al riguardo, deve ricordarsi che l’indicazione dei motivi di appello richiesta dall’art. 342 c.p.c., nel testo anteriore a quello attuale, applicabile ratione temporis, non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica censura dei singoli passaggi argomentativi posti a sostegno della sentenza di primo grado, richiedendosi soltanto un’esposizione chiara e univoca, anche se sommaria, delle ragioni della doglianza, in modo da porre il giudice del gravame in grado di individuare i termini e le ragioni dell’impugnazione nonchè di esaminare e vagliare le ragioni di fatto e di diritto per le quali questa è stata formulata.

9. Con il quinto motivo la ricorrente, denunciando la violazione di plurime disposizioni di legge (artt. 112, 132, 342 e 416 c.p.c., artt. 2087, 2103 e 2727 c.p.c.) nonchè “difetto di motivazione e omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio”, deduce che la Corte territoriale, nell’escludere la sussistenza del mobbing, “ha omesso di considerare le modalità del demansionamento e le circostanze che lo hanno accompagnato, incorrendo in palese vizio di motivazione nonchè in violazione dell’art. 2087 c.c.”.

Richiama una serie di episodi che integrerebbero la predetta fattispecie e rileva che, diversamente da quanto affermato dalla Corte di merito, l’istruttoria svolta ha confermato l’esistenza del mobbing.

Il motivo è inammissibile perchè, pur denunciando oltre alla violazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, violazione di norme di diritto, in realtà censura la sentenza impugnata esclusivamente sotto il primo profilo, lamentando il vizio di motivazione della sentenza impugnata per erronea valutazione delle risultanze istruttorie.

Al riguardo deve ricordarsi che, secondo le Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 8053/14), la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (v., in conformità, Cass. n. 12928/14, nonchè Cass. n. 16330/14, che ha pure precisato che deve escludersi la sindacabilità in sede di legittimità della correttezza logica della motivazione di idoneità probatoria di una determinata risultanza processuale, non avendo più autonoma rilevanza il vizio di motivazione).

Inoltre, con la sentenza sopra citata, le Sezioni Unite hanno evidenziato che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come sopra riformulato, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

Nella specie, la Corte territoriale, dopo aver preso in esame i fatti per cui è controversie, e le risultanze istruttorie, ha dato conto, con motivazione coerente e congrua, della decisione adottata, pervenendo alla conclusione che non risultava provata l’esistenza del mobbing.

10. In conclusione il ricorso deve respinto.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

La ricorrente è tenuta al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2017

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