Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4264 del 10/02/2022

Cassazione civile sez. III, 10/02/2022, (ud. 16/12/2021, dep. 10/02/2022), n.4264

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 28331/19 proposto da:

T.A., elettivamente domiciliato a Roma, p.za Apollodori n. 26,

(c/o avv. Filardi), difeso dall’avvocato Antonella Zotti, in virtù

di procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– resistente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli 21.3.2019 n.

1637;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16 dicembre 2021 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. T.A., cittadino guineano (della Guinea Conakry), chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

2. Secondo quanto si legge nella sentenza impugnata, a fondamento dell’istanza dedusse di avere lasciato il proprio Paese per timore di vendette da parte dei familiari della propria fidanzata, che egli aveva ucciso.

3. La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

Avverso tale provvedimento T.A. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, ricorso dinanzi al Tribunale di Napoli, che la rigettò con ordinanza 20.7.2017.

Tale ordinanza, appellata dal soccombente, è stata confermata dalla Corte d’appello di Napoli con sentenza 21.3.2019.

Quest’ultima ritenne che nel paese di origine del richiedente era in corso una “normalizzazione democratica”, per effetto della quale doveva ritenersi che le autorità di quel paese lo avrebbero protetto da vendette private.

Quanto alla domanda di protezione umanitaria, la Corte d’appello rilevò che “nulla di specifico è dedotto al riguardo, essendosi l’appellante limitato ad astratte doglianze”.

4. Il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione da T.A. con ricorso fondato su un motivo.

Il Ministero dell’Interno non si è difeso.

Con ordinanza 12.3.2021 n. 7137, pronunciata all’esito dell’adunanza camerale del 23.9.2020, questa Corte rinviò la causa a nuovo ruolo, al fine di acquisire il fascicolo d’ufficio del giudizio di merito.

Compiuto l’incombente, la causa è stata nuovamente fissata per l’odierna adunanza camerale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ superfluo dar conto dei motivi del ricorso, in quanto quest’ultimo va dichiarato inammissibile per difetto d’una valida procura.

Questa infatti è estesa su foglio separato, allegato al ricorso, in cui si legge che la procura è conferita per proporre ricorso “avverso la sentenza emessa dalla Corte d’appello di Napoli, sezione persone e famiglia”.

Procure siffatte sono state già, e ripetutamente, ritenute da questa Corte prive del requisito della specialità e quindi nulle.

Essa infatti non consente di individuare con certezza il provvedimento impugnato (ex multis, in tal senso, Sez. 3, Ordinanza n. 35656 del 19.11.2021; Sez. 3, Ordinanza n. 35655 del 19.11.2021; Sez. 3, Ordinanza n. 19551 del 8.7.2021; Sez. 1 -, Ordinanza n. 15211 del 16/07/2020, Rv. 658251 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 7137 del 13/03/2020, Rv. 657556 01; Sez. 1 -, Ordinanza n. 4069 del 18/02/2020, Rv. 657063 – 01; Sez. 6 1, Ordinanza n. 2342 del 03/02/2020, Rv. 656643 – 01).

2. Non è luogo a provvedere sulle spese, dal momento che la parte intimata non ha svolto attività difensiva.

PQM

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 16 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2022

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