Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4263 del 18/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/02/2021, (ud. 30/09/2020, dep. 18/02/2021), n.4263

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 34278-2019 proposto da:

N. LEGNAMI SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, N.G., quale fideiussore, N.L.,

personalmente quale fideiussore, NA.GA., personalmente

quale fideiussore, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e

difesi dagli avvocati VINCENZO FOLLO, LIVIO LIGUORI;

– ricorrenti –

contro

SIENA NPL 2018 SRL, rappresentata da JULIET SPA, quest’ultima in

persona del suo procuratore speciale, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DELLA BALDUINA, 187, presso lo studio dell’avvocato SABINA

MARONCELLI, rappresentata e difesa dall’avvocato CATERINA ALFANO;

– controricorrente –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. R.G. 4019/2018

del TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE, depositata il 10/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 30/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO

FALABELLA;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT.SSA SOLDI ANNA MARIA che visto

l’art. 380 ter c.p.c., chiede che la Corte di Cassazione, in camera

di consiglio, accolga il presente regolamento.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Il Tribunale di Nocera Inferiore ha pronunciato, in data 10 ottobre 2019, ordinanza con cui ha definito il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo pendente avanti ad esso: giudizio promosso da N. Legnami s.r.l., N.G., N.L. e Na.Ga. nei confronti dell’intimante Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.. Il detto Tribunale ha dichiarato che tra il detto giudizio e altro, pendente avanti al Tribunale di Torre Annunziata, si ravvisava un rapporto di continenza e ha quindi disposto che le parti riassumessero la causa avanti a quest’ultimo giudice.

2. – La società e i N. hanno impugnato l’ordinanza con istanza di regolamento di competenza; hanno fatto valere due motivi. Siena NPL 2018 s.r.l., succeduta a Banca Monte dei Paschi di Siena, e rappresenta in giudizio da Juliet s.p.a., ha depositato scrittura difensiva, domandando che il regolamento di competenza fosse dichiarato inammissibile.

Il pubblico ministero ha rassegnato conclusioni scritte instando per l’accoglimento del ricorso.

In prossimità dell’adunanza camerale Siena NPL 2018 ha depositato memoria ex art. 380 ter c.p.c., comma 2.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo i ricorrenti lamentano che il Tribunale, nel declinare la competenza per ragioni di continenza, abbia mancato di revocare il decreto ingiuntivo opposto.

Il motivo è inammissibile.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, è inammissibile il regolamento di competenza con il quale si deduca che il giudice, nel dichiarare la propria incompetenza, abbia omesso di revocare il decreto ingiuntivo opposto, sia perchè la pronuncia di incompetenza contiene necessariamente, ancorchè implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, con conseguente carenza di interesse alla formulazione di una tale doglianza, sia in quanto quest’ultima non ricade tra quelle previste dall’art. 42 c.p.c., non integrando una questione di competenza (Cass. 1 luglio 2020, n. 13426; Cass. 3 novembre 2016, n. 22297).

2. – Col secondo motivo l’impugnata ordinanza è censurata con riguardo alla statuizione di compensazione delle spese di lite. Viene dedotto che la controparte avrebbe dovuto essere condannata al pagamento delle dette spese, con distrazione in favore del difensore antistatario, visto che essa, al momento del deposito del ricorso per ingiunzione, era pienamente consapevole della pendenza del diverso giudizio introdotto avanti al Tribunale di Torre Annunziata.

Anche tale motivo è inammissibile.

L’istante non censura il provvedimento impugnato per la violazione delle norme regolatrici delle spese processuali, ma si limita a sottoporre alla Corte le ragioni per cui, a suo avviso, il comportamento tenuto da controparte non sarebbe stato improntato a buona fede: profilo, questo, che non può essere fatto valere nella presente sede, in quanto non è correlato alla prospettazione di una erronea applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.: disciplina con cui i ricorrenti avrebbero dovuto invece misurarsi se intendevano – come hanno inteso – far valere un error in procedendo (quello in cui sarebbe incorso il Tribunale nel disporre la richiamata compensazione).

3. – Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, e agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 Sezione Civile, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2021

 

 

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