Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4263 del 04/03/2016


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 4263 Anno 2016
Presidente: SALVAGO SALVATORE
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

SENTENZA

sul ricorso 21442-2010 proposto da:
PALUMBO MARIO (c.f. PLMMRA29R21L776W), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE VATICANO 46, presso
l’avvocato GAETANO CARLETTI, rappresentato e difeso
dall’avvocato MARCELLO MARCUCCIO, giusta procura a

Data pubblicazione: 04/03/2016

margine del ricorso;
– ricorrente –

2016

contro

219

MONTICAVA

STRADE

S.R.L.

(P.I.

00229270756),

in

persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, Via MANTEGAZZA 24,

1

presso lo STUDIO MARCO GARDIN, rappresentata e difesa
dall’avvocato ANTONIO DE MAURO, giusta procura a
margine del controricorso;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 393/2009 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 29/01/2016 dal Consigliere Dott. MARIA
GIOVANNA C. SAMBITO;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato M. MARCUCCIO che
si riporta;
udito, per la controricorrente, l’Avvocato A. DE
MAURO che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CARDINO che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

di LECCE, depositata il 11/07/2009;

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Mario Palumbo convenne in giudizio innanzi alla Corte
d’Appello di Lecce, la Monticavastrade S.r.l., capogruppo

proponendo opposizione avverso la determinazione dell’indennità
d’espropriazione di una cava di sua proprietà, ablata, per la
realizzazione di una discarica pubblica, con decreto del 6.9.2001
Con la decisione indicata in epigrafe e per quanto ancora
interessa, la Corte d’appello adita determinò, ex art. 39 della L. n.
2359 del 1865, l’ammontare dell’indennità nell’importo di E
25.514,74, pari al valore venale della cava, indicato nell’acquisita
CTU, escludendo dal dovuto il costo di realizzazione dello scavo
da adibire a discarica, che l’opponente aveva indicato in £
1.580.000.000, in quanto tale somma non costituiva una
diminuzione patrimoniale da indennizzare, ma un risparmio di
spesa per l’espropriante.
Per la cassazione della sentenza, ha proposto ricorso Mario
Palumbo con due motivi, ai quali resiste la Società
Monticavastrade con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va, preliminarmente, rilevato che la memoria ex art. 378
cpc del ricorrente è pervenuta a questa Corte tardivamente. Di
essa, perciò, non può tenersi conto.
2. Col primo motivo, il ricorrente deduce la violazione e
falsa applicazione degli artt. 39 della L n. 2359 del 1865, 42

i

dell’ATI concessionaria del servizio di trattamento dei rifiuti,

Cost., oltre che vizio di motivazione, per avere la Corte
determinato l’indennità in misura non rispondente al valore di
libero mercato della cava, e per avere omesso l’esame delle

2.1. Il motivo è inammissibile nella parte in cui deduce la
violazione di legge, ed infondato sotto il profilo motivazionale.
L’impugnata sentenza ha, espressamente, affermato che
l’indennità andava determinata in riferimento all’art. 39 della
legge fondamentale sulle espropriazioni che si assume violata,
sicché la violazione di legge non ha ragione d’esser dedotta,
essendo stato, correttamente, applicato proprio il criterio invocato
dal ricorrente, in conformità col principio di cui all’art. 42 Cost,
che esige che l’indennizzo tenga conto del valore del bene di cui
il proprietario è privato. Inoltre, come non ha mancato di far
rilevare la controricorrente, essa maschera una doglianza sul
risultato di tale valutazione (in concreto, sull’entità di costi,
lamentati sopravvalutati, e ricavi, al contrario sottovalutati, riferiti
alla gestione della cava) che, tuttavia, è esterna all’esatta
interpretazione della norma di legge e costituisce l’oggetto della
tipica indagine di fatto, riservata, in via esclusiva, al giudizio di
merito. 2.2. In relazione al vizio motivazionale, va osservato che,
quando accoglie e fa proprie le conclusioni della consulenza
tecnica d’ufficio, il giudice del merito ha indicato le fonti del
proprio convincimento, e non è, perciò, tenuto a soffermarsi ad un
dettagliato esame delle ragioni che lo inducono a far proprie le

2

osservazioni tecniche alla CTU.

osservazioni del consulente, né a considerare ogni contraria
deduzione restando questa disattesa per implicito perché
incompatibile. 2.3. Pertanto, la mancata specifica confutazione

il 15.4.2009 (constando dalla sentenza che l’udienza di
precisazione delle conclusioni è stata celebrata il 27.1.2009), e
riprodotti nel ricorso, non configura il vizio di motivazione, in
quanto le critiche dell’opponente, che tendono al riesame degli
elementi di giudizio, già valutati dal consulente tecnico, si
risolvono in mere argomentazioni difensive (cfr. Cass. n. 1815
del 2015).
3. Col secondo motivo, si lamenta, nuovamente, la
violazione e falsa applicazione dell’art. 39 della L. n. 2359 del
1865, ed il vizio di motivazione in cui è incorsa l’impugnata
sentenza, per non aver tenuto conto, nella determinazione del
valore della cava, che la stessa era destinata ad ospitare la
discarica. 3.1. Il motivo è infondato. A quanto già esposto al
punto 2.1., va aggiunto che, ai fini della determinazione
dell’indennità di esproprio ex art. 39 della L. n. 2359 del 1865, il
valore venale di un bene destinato a cava va ragguagliato al
parametro del materiale complessivamente estraibile dalla cava
stessa sino al suo esaurimento. Tale valore, che è
omnicomprensivo (cfr Cass. SU n. 5088 del 2014; Cass. n. 13018
del 2014) e che riflette la specificità della destinazione del bene a
cava, non può, all’evidenza, cumularsi, come invece chiede il

3

degli argomenti svolti in seno alla memoria (di replica) depositata

ricorrente, con la valutazione dell’appetibilità del fondo in
ragione di diversi possibili sfruttamenti economici, incoerenti,
appunto, con l’identità del bene espropriato.

dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità,
liquidate in € 8.200,00, di cui 200,00 per spese, oltre accessori
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2016.

3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da

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