Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4262 del 22/02/2010

Cassazione civile sez. III, 22/02/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 22/02/2010), n.4262

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 26284/2008 proposto da:

DITTA I.P.A. – IMPRESA PUBBLICI APPALTI SRL -, in persona del suo

Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TEVERE 44, presso lo studio

dell’avvocato FAUSTO FIORAVANTI, rappresentata e difesa dall’avvocato

MANDARINO Giuseppe, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

TORO ASSICURAZIONI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3399/2007 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, del

25/10/07, depositata il 07/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;

è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori: “Il relatore, cons. Antonio Segreto, letti gli atti depositati.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

1. L’I.P.A., Impresa Appalti Pubblici s.r.l., ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte di appello di Napoli n. 3399/2007, depositata il 7.11.2007, con cui veniva rigettata la domanda da essa IPA proposta nei confronti della s.p.a. Toro Assicurazioni per il risarcimento del danno in relazione all’aumento del premio di un contratto di assicurazione, pretesamente conseguente ad intesa anticoncorrenziale tra varie compagnie assicuratrici, tra cui la convenuta, in violazione della L. n. 287 del 1990, art. 2, accertata dall’AGCM e poi dal giudice amministrativo.

Resiste con controricorso l’intimata.

2. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1341, 1370, 1469 quater c.c., e della L. n. 287 del 1990, art. 2, nonchè l’omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo, a norma dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, non avendo la corte territoriale ritenuto che l’aumento delle tariffe assicurative fosse diretta conseguenza di questa intesa anticoncorrenziale.

3. Il motivo è in parte inammissibile ed in parte manifestamente fondato.

Quanto alla censura di violazione di norme di diritto, va osservato che la sentenza impugnata è stata depositata dopo il 2.3.2006, con la conseguenza che a norma dell’art. 366 bis c.p.c., il ricorso doveva, a pena di inammissibilità, presentare i quesiti di diritto.

Come hanno affermato le S.U. di questa Corte (16.11.2007, n. 23732) in tema di ricorso per cassazione, è necessaria, a pena di inammissibilità, la formulazione del quesito di diritto anche nei ricorsi per violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Non può, infatti, ritenersi sufficiente il fatto che il quesito di diritto può implicitamente desumersi dal motivo di ricorso, perchè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., che ha introdotto, anche per l’ipotesi di ricorso in esame, il rispetto del requisito formale che deve esprimersi nella formulazione di un esplicito quesito di diritto, tale da circoscrivere la pronunzia del giudice nei limiti di un accoglimento o di un rigetto del quesito formulato dalla parte.

Nella fattispecie tali quesiti sono stati omessi.

4. Quanto alla censura di vizio motivazionale, essa è manifestamente fondata. Va osservato che questa Corte, con sentenza 2.2.2007, n. 2305, ha statuito che l’azione risarcitoria, proposta dall’assicurato – ai sensi della L. 10 ottobre 1990, n. 287, art. 33, comma 2, nei confronti dell’assicuratore che sia stato sottoposto a sanzione dall’Autorità Garante per aver partecipato ad un’intesa anticoncorrenziale, tende alla tutela dell’interesse giuridicamente protetto a godere dei benefici della libera competizione commerciale (interesse che può essere direttamente leso da comportamenti anticompetitivi posti in essere a monte dalle imprese), nonchè alla riparazione del danno ingiusto, consistente nell’aver pagato un premio di polizza superiore a quello che l’assicurato stesso avrebbe pagato in condizioni di libero mercato. In siffatta azione l’assicurato ha l’onere di allegare la polizza assicurativa contratta (quale condotta finale del preteso danneggiante) e l’accertamento, in sede amministrativa, dell’intesa anticoncorrenziale (quale condotta preparatoria), ed il giudice potrà desumere l’esistenza del nesso causale tra quest’ultima ed il danno lamentato anche attraverso criteri di alta probabilità logica o per il tramite di presunzioni, senza però omettere di valutare gli elementi di prova offerti dall’assicuratore che tenda a provare contro le presunzioni o a dimostrare l’intervento di fattori causali diversi, che siano stati da soli idonei a produrre il danno, o che abbiano, comunque, concorso a produrlo.

Nella fattispecie la Corte di merito, con motivazione insufficiente, ha ritenuto che non fosse provato il nesso causale tra l’intesa anticoncorrenziale tra le compagnie, sanzionata dalla AGCM, ed il danno lamentato dalla attrice, non avendo quest’ultima fornito altra prova, oltre a tale provvedimento sanzionatorio, senza porsi il problema se elementi presuntivi e di alta probabilità logica potessero trarsi da quanto accertato in sede amministrativa”.

5. Ritenuto:

che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione;

che conseguentemente il ricorso va solo parzialmente accolto e va cassata, in relazione, l’impugnata sentenza con rinvio, anche per le spese di questo giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.

P.Q.M.

Visto l’art. 375 c.p.c..

Accoglie parzialmente il ricorso. Cassa, in relazione l’impugnata sentenza; rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010

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