Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4262 del 21/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4262 Anno 2018
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: DE CHIARA CARLO

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 5212-2016 proposto da:
ALDEGHERI BRUNA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO)
LUCISANO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

Contro
BANCA POPOLARE FRIULADRIA SPA, in persona del legale
rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA
GRAZIOLI 15, presso lo studio dell’avvocato BENEDETTO
GARGANI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
ROBERTO CASUCCI;

– controrícorrente contro
TOMBACCO PIERO, TOMBA CCO ANDREA;

Data pubblicazione: 21/02/2018

- intimati avverso l’ordinanza n. R.G. 1838/2015 della CORTE D’APPELLO di
VENEZIA, depositata il 15/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 26/09/2017 dal Consigliere Dott. CARLO DE

Rilevato che:
il Tribunale di Venezia, in accoglimento dell’azione revocatoria
ordinaria proposta da Banca Popolare Friuladria s.p.a., ha dichiarato
l’inefficacia nei confronti della stessa dell’atto di vendita con cui i sig.ti
Piero Tombacco e Andrea Tombacco, debitori dell’istituto di credito,
avevano ceduto alla sig.ra Bruna Aldegheri la nuda proprietà di un
immobile;
il Tribunale ha ritenuto, in particolare, che l’acquirente fosse
consapevole del danno arrecato alla banca creditrice con l’alienazione
di cui sopra; ha, altresì, disatteso la domanda di manleva proposta in
via subordinata dalla sig.ra Aldegheri nel frattempo divenuta
proprietaria esclusiva dell’immobile a seguito della morte
dell’usufruttuaria — attesa la mancanza di specifica indicazione delle
pretese che ella aveva inteso avanzare nei confronti degli alienanti in
caso di revoca dell’atto;
la Corte d’appello di Venezia ha dichiarato con ordinanza ai sensi
dell’art. 348 bis cod. proc. civ. l’inammissibilità dell’appello proposto
dalla sig.ra Aldegheri (nonché dell’appello proposto dai signori
Tombacco), confermando integralmente la statuizione del giudice di
primo grado in merito alla sua posizione;

Ric. 2016 n. 05212 sez. M1 – ud. 26-09-2017
-2-

Cl-II ARA.

la sig.ra Aldegheri ha impugnato con ricorso ordinario per cassazione
sia la sentenza del Tribunale sia l’ordinanza della Corte d’appello,
deducendo tre motivi;
ha resistito con controricorso solamente la Banca Popolare Friuladria
s.p.a., la quale ha anche presentato memoria ai sensi dell’art. 378 cod.

Considerato che:
questa Corte, con ordinanza 13 aprile 2017, n. 9651, ha già definito
l’autonomo ricorso — non riunito ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ. a
quello ora in esame — presentato dai sig.ri Tombacco, dichiarandone
l’inammissibilità nella parte con cui veniva impugnata l’ordinanza della
Corte d’appello e respingendolo nella parte con cui veniva impugnata
la sentenza del Tribunale;
sia detto ricorso, sia quello oggetto del presente giudizio sono stati
ritualmente proposti come ricorsi autonomi, essendo stato, il primo,
notificato a mezzo pec il 18 febbraio 2016 e, il secondo, presentato in
pari data all’ufficio postale per la notifica ai sensi della legge 21 gennaio
1994, n. 53;
secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in caso di
mancata riunione di più impugnazioni ritualmente proposte contro la
stessa sentenza, la decisione di una delle impugnazioni non determina
l’improcedibilità delle altre, sempre che non si venga a formare il
giudicato sulle questioni investite da queste ultime, dovendosi
attribuire prevalenza — in difetto di previsioni sanzionatorie da parte
dell’art. 335 cod. proc. civ. — alle esigenze di tutela del soggetto che ha
proposto l’impugnazione rispetto a quelle della economia processuale e
della teorica annonia dei giudicati (Cass. 9164/1994, 6578/2001,
4617/2004, 5846/2008, 3870/2010, 17328/2012);

Ric. 2016 n. 05212 sez. M1 – ud. 26-09-2017
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proc. civ.

poiché la richiamata ordinanza n. 9651 del 2017, con cui è stato
definito il ricorso dei sig.ri Tombacco avverso i medesimi
provvedimenti, ha deciso solo questioni relative alla domanda di
revoca, non ha definito le questioni poste dalla sig.ra Aldegheri con il
primo e terzo motivo del proprio ricorso, riguardanti la domanda di

tali ultime questioni, dunque, sembra che possano essere decise in
questa sede, non essendosi su di esse formato il giudicato;
tanto premesso, con il terzo motivo di ricorso, censurando la sentenza
di primo grado sul punto della dichiarazione di inammissibilità della
domanda di manleva per genericità, si sostiene che la domanda non
poteva essere formulata in modo maggiormente specifico, attese le
caratteristiche dell’azione revocatoria, il cui accoglimento non realizza
di per sé l’evizione del bene ai danni dell’acquirente (che rimane
proprietario sino al perfezionarsi dell’espropriazione forzata, la revoca
non producendo altra conseguenza se non l’inopponibilità della
vendita al creditore procedente, il quale può soddisfarsi esecutivamente
sul bene come se appartenesse ancora al suo debitore);
su tale questione, anche sotto il profilo della eventuale ammissibilità di
una domanda di condanna generica ai sensi dell’art. 278 cod. proc. civ.,
non si registrano precedenti di questa Corte, sicché la causa non
sembra rientrare in alcuna delle ipotesi di cui all’art. 375, primo
comma, nn. 1 e 5, cod. proc. civ. e si rende necessario, ai sensi dell’art.
380 bis, ult. comma, cod. proc. civ., il rinvio della causa alla pubblica
udienza;

P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a=ognm=Dad=prgtla trattazione in
pubblica udienza.9tAa…-

J’&-

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26 settembre
Ric. 2016 n. 05212 sez. M1 – ud. 26-09-2017
-4-

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‘,

manleva;

2017

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