Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4261 del 21/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4261 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: DE STEFANO FRANCO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28450/2016 R.G. proposto da
ESPLODENTI SABINO SRL, in persona del legale rappresentante,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GANDOLFI 6, presso lo
studio dell’avvocato FRANCO BARBETTI, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato LUANA BOCCIA;
– ricorrente contro

GENERALI ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante,
elettivamente domiciliata in ROMA, VICOLO MARGANA 15, presso
lo studio dell’avvocato LUIGI RINALDI FERRI, rappresentata e
difesa dall’avvocato ULISSE BARDANI;
– con troricorrente
nonché contro

Data pubblicazione: 21/02/2018

MILANO ASSICURAZIONI SPA, FONDERIE MECCANICHE TACCONI
SPA, TARDIOLI ALFREDO SRL, SOCIETÀ REALE MUTUA ASS.NI ,
MINISTERO DIFESA 80425650589;
– intimati avverso il provvedimento N. 2/2016 RIC. della CORTE D’APPELLO
di PERUGIA, depositato il 28/10/2016, nonché gli atti del

udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata
del 27/06/2017 dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO;
rilevato che:

la Esplodenti Sabino srl ricorre per la cassazione degli atti del
procedimento di ricusazione seguito all’istanza da quella presentata
nel giudizio di appello pendente dinanzi alla (Orte di appello di
Perugia iscr. al n. 303/2013 tra Alleanza Toro + 2 c/ Tardioli
Alfredo e Esplodenti Sabino srl + 3, culminato nel provvedimento
dep. il 28/10/2016;
resiste con controricorso la succeditrice dell’appellata Alleanza
Toro, Generali Italia spa;
è formulata proposta di definizione – per inammissibilità – in
camera di consiglio ai sensi del primo comma dell’art. 380-bis cod.
proc. civ., come modificato dal comma 1, lett. e), dell’art. 1-bis d.l.
31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla I. 25 ottobre 2016,
n. 197;
la ricorrente deposita nota aggiuntiva e reitera istanza di
sospensione ex art. 373 cod. proc. civ., nonché memoria ai sensi
del secondo comma, ultima parte, del medesimo art. 380-bis, pure
indirizzata a ciascuno dei componenti del Collegio;
considerato che:

il Collegio ha raccomandato la redazione della motivazione in
forma semplificata;
il ricorso è manifestamente inammissibile, come inammissibile
è l’istanza ex art. 373 cod. proc. civ.:
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procedimento di ricusazione con esso definito;

- quest’ultima deve essere rivolta, secondo la lettera medesima
della norma, al giudice che ha emesso il provvedimento reso
oggetto del ricorso per cassazione e giammai a questa Corte;
– non si applica del pari giammai, in un procedimento civile
quale pacificamente è quello in cui sono stati adottati i
provvedimenti oggetto del ricorso in esame, il codice di procedura

della sezione penale dell’organo giudicante;
– per giurisprudenza a dir poco consolidata, nessun atto del
subprocedimento di ricusazione previsto dal codice di procedura
civile è giammai suscettibile di ricorso per cassazione (Cass. ord.
03/02/2015, n. 1932, ove altri riferimenti; Cass. 12/07/2006, n.
15780; Cass. Sez. U. 20/11/2003, n. 17636);
– l’adozione della stessa da parte di un collegio appartenente
allo stesso ufficio giudiziario, ma non identificabile con la sezione
civile, non può integrare un problema di costituzione del giudice,
bensì, a tutto concedere, una questione di – più o meno rituale applicazione delle tabelle di composizione dell’ufficio o di
ripartizione degli affari all’interno del medesimo: la cui eventuale
violazione non costituisce però ed appunto in alcun caso un vizio
del provvedimento giurisdizionale conseguente, a norma dell’ultimo
periodo del primo comma dell’art. 7-bis r.d. 30 gennaio 1941, n.
12, a mente del quale «la violazione dei criteri per l’assegnazione
degli affari, salvo il possibile rilievo disciplinare, non determina in
nessun caso la nullità dei provvedimenti adottati»;
il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con condanna
del soccombente ricorrente alle spese del giudizio di legittimità,
pure dandosi atto – mancando la possibilità di valutazioni
discrezionali (in tali sensi, tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955;
tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della
sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 13 comma 1quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1,

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penale, quand’anche a decidere siano stati designati i componenti

comma 17, della I. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo
unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione;
infine, il carattere manifesto – in base, per un verso, a
giurisprudenza consolidata e, per altro verso, alla lettera della
legge – dell’inammissibilità di tutte le istanze rivolte a questa Corte
giustifica altresì l’applicazione dell’art. 96, co. 3, cod. proc. civ., in
applicazione della giurisprudenza di questa Corte ed al riguardo

potendo valere – in ordine alla stessa identificazione della natura e
dei presupposti della condanna – l’ampia elaborazione dell’istituto,
se non altro per il giudizio di legittimità, avutasi fin da Cass.
07/10/2013, n. 22812, ma soprattutto ad opera di Cass. ord.
22/02/2016, n. 3376 [a mente della quale «ai fini della condanna …
ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ., l’infondatezza in iure delle tesi
prospettate in sede di legittimità, in quanto contrastanti con il
diritto vivente e con la giurisprudenza consolidata, costituisce
chiaro indizio di colpa grave, così valutabile in coerenza con il
progressivo rafforzamento del ruolo di nomofilachia della Suprema
Corte, nonché col mutato quadro ordinamentale, quale desumibile
dai principi di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.), di
illiceità dell’abuso del medesimo e di necessità di interpretare le
norme processuali che non comporti spreco di energie
giurisdizionali»], ovvero da Cass. 21/07/2016, n. 15017, ovvero
ancora da Cass. 14/10/2016, n. 20732: e tanto per una somma
che stimasi equa nella misura indicata in dispositivo – in rapporto
anche all’entità della condanna alle spese di lite – e con gli
accessori ivi specificati per la natura della condanna;
p. q. m.
dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al
pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del
giudizio di legittimità, che liquida in C 4.000,00 per compensi, oltre
alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi
liquidati in C 200,00 ed agli accessori di legge. Condanna altresì la
ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, ex art. 96,
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f

comma 3, c.p.c., della somma di ulteriori € 4.000,00, oltre interessi
legali dalla data della presente ordinanza.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari

stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 27/06/2017.
Il Presidente

a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello

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