Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4261 del 20/02/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 4261 Anno 2013
Presidente: FELICETTI FRANCESCO
Relatore: MANNA FELICE

SENTENZA
sul ricorso 32073 – 2006 proposto da:
LUCIANO MARIO deceduto e per esso gli eredi: LUCIANO
ROSALBA LCNRLB56C49B649I, LUCIANO PIERO
LONPRI53L15B649C, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio
dell’avvocato DI NATALE ALBERTO, che li rappresenta e
2012
2129

difende con procura notarile rep.10537 del
30/10/2012;
– ricorrenti contro

LUCIANO

FABIO

LONFBA67321D561Z,

elettivamente

Data pubblicazione: 20/02/2013

domiciliato in ROMA, VIA ALFREDO CATALANI) 4, presso
lo studio dell’avvocato SANTAMARIA FILIPPO ALBERTO,
che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
BARRA FABIO;
– controricorrente –

MILIONE TERESA;
– intimata

avverso la sentenza n. 844/2006 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 15/02/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/11/2012 dal Consigliere Dott. FELICE
MANNA;
udito l’Avvocato Alberto DI NATALE, difensore dei
ricorrenti che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato Silvio PASCOLI, con delega
depositata in udienza dell’Avvocato Filippo Alberto
SANTAMARIA, difensore del resistente che ha chiesto
il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

nonchè contro

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Mario Luciano conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma,
Teresa Milione e Fabio Luciano, chiedendone la condanna al rilascio di un
fabbricato, costruito su terreno di sua proprietà posto in Fiano Romano,
concesso, quanto al piano terra, in comodato al fratello Carmine, di cui i
convenuti erano eredi.

riconvenzionale di usucapione della proprietà del terreno.
Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda principale, condannando i
convenuti al rilascio del piano terra del fabbricato.
Sull’impugnazione principale di Teresa Milione e Fabio Luciano e
incidentale di Mario Luciano, la Corte d’appello di Roma, in riforma della
sentenza impugnata, rigettava entrambe le domande e compensava le spese.
Premesso che l’interversione del possesso non esige il compimento di atti
sacramentali, potendosi estrinsecare in qualsiasi manifestazione da cui
desumere la sostituzione dell’animus detinendi in animus rem sibi habendi,
riteneva la Corte territoriale che l’aver Carmine Luciano costruito a proprie
spese sul terreno ricevuto in comodato dal fratello Mario un fabbricato,
destinandolo a stabile abitazione propria e della propria famiglia, costituisse,
assente ogni contestazione al riguardo da parte del fratello, un’indubbia
manifestazione della volontà di iniziare a detenere il fabbricato con l’animus

remsibi habendi.
Per quanto concernente, invece, la domanda riconvenzionale di usucapione
del terreno, la Corte capitolina osservava che, invece, mancava la prova di una
chiara e univoca volontà da cui desumere l’interversio possessionis, ed anzi
risultava che Mario Luciano avesse successivamente realizzato sul piano terra
del fabbricato abitato dalla famiglia del fratello Carmine un altro piano e una
mansarda, ove egli si era trasferito col proprio nucleo familiare.
Per la cassazione di quest’ultima sentenza Mario Luciano propone ricorso,
affidato a tre motivi.
Resiste con controricorso Fabio Luciano.
Teresa Milione è rimasta intimata.

3

Nel resistere in giudizio questi ultimi proponevano domanda

Si sono costituiti successivamente gli eredi di Mario Luciano, che hanno
depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
i. – Col primo motivo d’impugnazione parte ricorrente deduce la nullità
della sentenza e del procedimento per essersi formato il giudicato interno a
causa dell’inammissibilità dell’atto d’appello, in quanto non conforme alle

Si sostiene che il giudizio d’appello non poteva essere iniziato in quanto il
capo della sentenza di primo grado, riferito all’occupazione del piano terra del
fabbricato, riconosciuta sine ululo dalla sentenza del Tribunale in favore
dell’attuale ricorrente, non sarebbe stato adeguatamente impugnato, per
difetto di una puntuale critica alla decisione gravata. In particolare, gli
appellanti si sarebbero limitati a dedurre i motivi d’impugnazione riguardo al
rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione del terreno.
2. – Col secondo motivo è dedotta la violazione degli artt. 1141, 2° comma
e.c., in relazione all’art.360, n.3 e.p.e.
Affinché sia configurabile interversione del possesso, afferma parte
ricorrente richiamandosi a giurisprudenza di questa Corte, non basta un
semplice atto di volizione interna e neppure il mero compimento di atti
corrispondenti all’esercizio della proprietà, ma è necessario un
comportamento che si risolva nella negazione, da parte del detentore, del
possesso del soggetto per il quale egli prima deteneva e nell’affermazione del
proprio possesso autonomo, in modo da rendere chiaramente comprensibile
all’avente diritto che egli intende esercitare il potere di fatto sul bene
esclusivamente nomine proprio e non più nomine alieno. Pertanto, la mera
manifestazione esteriore senza alcun cenno all’opposizione quale
contestazione diretta verso il possessore, nel senso della negazione del diritto
di lui, non può ritenersi sufficiente ai fini dell’interversione del possesso.
3. – Col terzo motivo è dedotto il vizio motivazionale, in relazione
all’art.360, n.5 c.p.c., in ordine all’interversione del possesso, segnatamente
per quanto concerne la costruzione e abitazione del piano terra del fabbricato,
e l’assenza di contestazioni da parte di Mario Luciano.

4

prescrizioni dell’art.342 c.p.c.

Sotto entrambi i profili, sostiene parte ricorrente, la Corte d’appello non ha
considerato, quale fatto rilevante ai fini dell’accertamento dell’inibizione al
possessore di esercitare il proprio diritto, la circostanza che Mario Luciano
aveva costruito un ulteriore piano su quello terraneo occupato dal fratello
Carmine.
4. – Il primo motivo è infondato.

interno della riforma (o della cassazione) della sentenza, si ricava la nozione
di giudicato apparente, che è quello che si forma sui capi e sulle parti della
sentenza non espressamente impugnati, ma a loro volta dipendenti da altri
capi o parti che, invece, siano stati espressamente investiti dall’impugnazione,
la quale, ove accolta, determina la caducazione anche dei capi dipendenti, di
talché il giudicato sugli uni non può prescindere dal giudicato sugli altri (cfr.
per tutte sul giudicato apparente, Cass. S.U. n. 14060/04).
4.1. – Nella fattispecie, l’espressa impugnazione del capo della sentenza di
primo grado che aveva rigettato la domanda riconvenzionale di usucapione
del terreno, ha ricondotto sub iudice anche la questione avente ad oggetto il
potere di fatto esercitato da Carmine Luciano sul fabbricato che egli stesso
aveva costruito, in quanto proprio tale attività era stata dedotta dagli
appellanti come espressiva di un possesso esercitato sull’intero terreno, sicché
nello logica del motivo di gravame l’un aspetto — il possesso del fabbricato —
non poteva essere disgiunto dall’altro — il possesso dell’intero terreno — il
primo essendo l’espressione più qualificante del secondo.
5. – Anche i restanti due motivi, da esaminare congiuntamente per la
comune inerenza alla medesima questione di diritto concernente
l’interversione del possesso, sono infondati.
5.1. – La giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato che
l’interversione idonea a trasformare la detenzione in possesso non può
avvenire mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi
in un uno o più atti esterni, sebbene non riconducibili a tipi determinati, dai
quali sia consentito desumere la modificata relazione di fatto con la cosa
detenuta in opposizione al possessore. L’interversione del possesso, quindi,
pur potendo realizzarsi mediante il compimento di attività materiali in grado
5

Dall’art. 336, primo comma c.p.c., che regola il c.d. effetto espansivo

di manifestare l’inequivoca intenzione di esercitare il possesso esclusivamente

nomine proprio, richiede sempre, ove il mutamento del titolo in base al quale
il soggetto detiene non derivi da causa proveniente da un terzo, che
l’opposizione sia rivolta in maniera non confondibile contro il possessore e
cioè contro colui per conto del quale la cosa era detenuta. L’opposizione deve
essere tale da rendere esteriormente riconoscibile all’avente diritto che il

preesistente proposito di subordinare il proprio potere a quello altrui, Panimus
di vantare per sé il diritto esercitato, convertendo così la detenzione
precedentemente esercitata in possesso. L’accertamento in concreto degli
estremi dell’interversione del possesso integra un’indagine di fatto, rimessa al
giudice di merito, sicché nel giudizio di legittimità non può essere sollecitato
l’esame diretto della condotta della parte, per trarne elementi di
convincimento, ma si può solo censurare, per omissione o difetto di
motivazione, la decisione di merito che abbia del tutto trascurato o
insufficientemente esaminato la questione di fatto della interversione (cfr. per
tutte Cass. n. 4404/06).
5.1.1. – Nella fattispecie, la Corte territoriale, nell’affermare il possesso del
fabbricato da parte di Carmine Luciano, e nel negare, ad un tempo, il possesso
del terreno da parte di lui, attesa la successiva attività di sopraelevazione del
medesimo edificio da parte del fratello Mario, ha affermato in maniera
implicita, ma non per questo meno intelligibile nella sua concludenza
giuridica, che i due fratelli ebbero ad esercitare sul medesimo fabbricato un
compossesso esternato dalle rispettive attività edificatorie, poste in essere
nella reciproca consapevolezza delle parti.
Tale pur sintetico accertamento di fatto appare sufficiente e immune da
vizi logico-giuridici. Esso dà conto non solo dell’aspetto materiale della
relazione possessoria, ma anche della sua riconoscibilità esterna da parte del
possessore, precedentemente unico, del terreno. L’edificazione di un fondo è
caratteristica attività di trasformazione della res, oggettivamente mirata a
capovolgere la situazione pregressa tramite l’esercizio di un potere il quale,
attraverso la creazione di un bene di tipo diverso, si pone in contrapposizione

6

detentore ha cessato di possedere nomine alieno e che intende sostituire al

frontale con l’altrui dominio del fondo inedificato, sottraendo almeno in parte
al possessore di questo una delle più rilevanti e tipiche facoltà dominicali.
Ne deriva che la soluzione adottata dalla Corte territoriale si sottrae alle
censure formulate, avendo ricostruito e regolato la vicenda in maniera logica e
conforme alla norma dell’alt 1141 c.c.

7. – L’esito finale della controversia, che ribadisce una sostanziale parità
delle parti nell’usare e godere del medesimo fondo per le rispettive finalità
abitative, suggerisce l’integrale compensazione delle spese del presente
giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile
della Corte Suprema di Cassazione, il 9.11.2012.

6. – In conclusione il ricorso va respinto.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA