Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4261 del 18/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/02/2021, (ud. 30/09/2020, dep. 18/02/2021), n.4261

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17588-2019 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dagli avvocati MASSIMO CARLO SEREGNI, TIZIANA ARESI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1476/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 02/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 30/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO

FALABELLA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – E’ impugnata per cassazione la sentenza della Corte di appello di Milano del 2 aprile 2019 con cui è stato dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, il gravame, proposto da P.A. avverso l’ordinanza resa dal Tribunale meneghino il giorno 25 gennaio 2017.

2. – Il ricorso per cassazione si fonda su due motivi. Il Ministero dell’interno, intimato, non ha svolto difese.

Il Collegio ha autorizzato la redazione del provvedimento in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 294 c.p.c.. L’istante lamenta che la Corte di appello avrebbe mancato di pronunciarsi “in ordine alla mancata remissione in termini del ricorrente espressamente richiesta e verbalizzata in udienza”.

Il secondo motivo oppone la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5 e 14, lett. c). La doglianza investe i profili attinenti alla credibilità del ricorrente e all’obbligo, da parte del giudice del merito, di esaminare le domande dei richiedenti alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel loro paese di origine.

2. – Il ricorso è inammissibile.

La Corte di merito, come rilevato, ha dichiarato inammissibile per tardività l’appello proposto da P.A.. A fronte di una decisione di tale tenore, lo stesso ricorrente si è limitato a lamentare un non meglio chiarito vizio di omessa motivazione riferito a una richiesta di rimessione in termini: richiesta di cui si ignora il puntuale contenuto e che l’istante assume essere stata “verbalizzata in udienza”, senza neppure precisare a quale udienza alluda. L’unico dato che emerge da questa nebulosa articolazione è che l’istante intende dolersi di un vizio processuale e che tale vizio è correlato alla mancata concessione della rimessione in termini che egli avrebbe, quindi, vanamente richiesto.

Ciò detto, il motivo è del tutto carente di specificità. Infatti, la deduzione con il ricorso per cassazione di errores in procedendo implica che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” (Cass. Sez. U. 25 luglio 2019, n. 20181).

Peraltro, l’istituto della rimessione in termini, previsto dall’art. 153 c.p.c., comma 2, come novellato dalla L. n. 69 del 2009, il quale opera anche con riguardo al termine per proporre impugnazione, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perchè cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà (Cass. Sez. U 18 dicembre 2018, n. 32725): ma un siffatto impedimento non è stato nemmeno circostanziato dall’istante.

Il secondo motivo è poi privo di alcun riferimento alla ratio decidendi della pronuncia, dal momento che concerne il merito della vicenda del ricorrente, di cui la Corte di appello, definendo il gravame in rito, non si è, ovviamente, interessata.

3. – Non è luogo a pronuncia sulle spese processuali.

PQM

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 Sezione Civile, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2021

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