Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4261 del 04/03/2016


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 4261 Anno 2016
Presidente: FORTE FABRIZIO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO

SENTENZA
sul ricorso 11466-2010 proposto da:
BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA S.C.P.A.
00026870881),

subentrata alla BANCA DI CREDITO

COOPERATIVO DI ITALA SOC. COOP. A R.L., in persona

Data pubblicazione: 04/03/2016

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 19, presso
l’avvocato RICCARDO RESTUCCIA, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato FRANCESCO SURIA,
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro

1

PELLE ANTONIO (c. f. PLLNTN48D27E479M), DELL’ACQUA
GIOVANNA (c.f. DLLGNN49H65E506R), elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 26, presso lo
STUDIO LEGALE VIETTI, rappresentati e difesi
dall’avvocato ROBERTO RUSSINO, giusta procura a

controricorrenti

avverso la sentenza n. 219/2009 della CORTE D’APPELLO
di MESSINA, depositata il 26/03/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/01/2016 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO TERRUSI;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato R. RESTUCCIA che
ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito,

per

i

controricorrenti,

l’Avvocato

E.

CARATOZZOLO, con delega, che ha chiesto il rigetto
del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CARDINO che ha concluso per il

margine del controricorso;

rigetto del ricorso.

2

11966-10

Svolgimento del processo
La corte d’appello di Messina, con sentenza in data 26-32009, accogliendo l’appello di Antonio Pelle e Giovanna
Dell’Acqua, rigettava la domanda proposta nei loro

Banca di credito cooperativo) a mezzo di un ricorso per
decreto ingiuntivo afferente a rate di mutuo e a scoperto
di conto corrente.
In particolare la corte, richiamando le risultanze di una
c.t.u., stabiliva che i debitori, defalcato il credito
della banca dagli interessi anatocistici,

avevano

corrisposto a più riprese una somma superiore
all’ammontare del debito residuo, e che l’eccedenza
dovevasi considerare più che sufficiente a coprire anche
gli interessi moratori, non capitalizzati.
La banca ha proposto ricorso per cassazione avverso la
sentenza d’appello, deducendo un unico mezzo.
Gli intimati hanno replicato con controricorso.
Motivi della decisione
L’unico motivo di ricorso denunzia la violazione e/o
falsa applicazione degli artt. 1224 e 1825 c.c. in
relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., oltre che
l’insufficiente o illogica motivazione su punto decisivo.
Pone alla corte il quesito “se sul saldo passivo di conto
corrente decorrono gli interessi moratori convenzionali

I
à

confronti dalla Banca agricola popolare di Ragusa (già

con capitalizzazione annuale degli stesso ovvero se
occorra applicare il criterio della chiusura trimestrale
delle competenze e l’imputazione a queste ultime

_

autonomamente rilevate rispetto al saldo contabile

trimestri successivi a quelli di maturazione delle
competenze predette”.
Il ricorso è inammissibile stante la palese inidoneità
del surriportato quesito, il quale si sostanzia in un
interpello su questione giuridica astratta, senza alcun
riferimento alla specifica fattispecie decisa dalla corte
territoriale e ai suoi elementi di fatto. Sicché la
risposta al quesito sarebbe in sé inidonea alla
formulazione di un principio in grado di definire la
controversia. Le spese seguono la soccombenza.
p.q.m.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la
ricorrente alle spese processuali, che liquida in euro
2.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori
e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale
di legge.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima

delle rimesse effettuate sul conto nel corso dei

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