Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4260 del 22/02/2010

Cassazione civile sez. III, 22/02/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 22/02/2010), n.4260

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 25607/2008 proposto da:

M.A.M.A., ricorrente che non ha depositato il

ricorso nei termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituita –

contro

MPS GESTIONE CREDITI BANCA SPA, Gruppo Bancario Monte dei Paschi di

Siena, non in proprio, ma in nome e per conto di ULISSE 2 SPA,

aderente al Fondo Interbancario per la tutela dei depositi, facente

parte del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena, a sua volta a

ciò legittimata dalla stessa Ulisse 2 SPA, in persona del legale

rappresentante della medesima MPS GESTIONE CREDITI BANCA SPA,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ILDEBRANDO GOIRAN 23, presso

lo studio degli avvocati ISABELLA-ZAFFINA, rappresentata e difesa

dall’avvocato NICOTERA Gaetano, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

CONDOMINIO (OMISSIS), BANCA

COMMERCIALE ITALIANA – INTESA BCI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 150/2008 del TRIBUNALE di LAMEZIA TERME, del

27/12/07, depositata il 06/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;

è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori:

“Il relatore Cons. Dott. Antonio Segreto, letti gli atti depositati, osserva:

1. M.A.A. ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza del tribunale di Lamezia Terme n. 150 del 6.2.2008.

Resiste con controricorso il Condominio (OMISSIS).

2. – Il ricorso non risulta essere stato depositato , pertanto ne va dichiarata l’improcedibilità, a norma dell’art. 369 c.p.c., comma 1.

Va osservato, infatti, che l’improcedibilità del ricorso per cassazione prevista dall’art. 369 c.p.c., comma 1, per l’ipotesi in cui il ricorso stesso non venga depositato nella cancelleria della Corte nel termine di venti giorni dalla data di notificazione alla parte contro il quale esso è stato proposto (ovvero dell’ultima notificazione eseguita, nell’ipotesi in cui il ricorso sia stato proposto nei confronti di più parti), può essere rilevata anche d’ufficio, stante il carattere perentorio del termine suddetto”.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione;

che conseguentemente va dichiarata l’improcedibilità del ricorso;

che la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali sostenute dal resistente.

P.Q.M.

Visto l’art. 375 c.p.c..

dichiara improcedibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, sostenute dal resistente e liquidate in complessivi Euro 1200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010

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