Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4260 del 22/02/2010
Cassazione civile sez. III, 22/02/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 22/02/2010), n.4260
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 25607/2008 proposto da:
M.A.M.A., ricorrente che non ha depositato il
ricorso nei termini prescritti dalla legge;
– ricorrente non costituita –
contro
MPS GESTIONE CREDITI BANCA SPA, Gruppo Bancario Monte dei Paschi di
Siena, non in proprio, ma in nome e per conto di ULISSE 2 SPA,
aderente al Fondo Interbancario per la tutela dei depositi, facente
parte del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena, a sua volta a
ciò legittimata dalla stessa Ulisse 2 SPA, in persona del legale
rappresentante della medesima MPS GESTIONE CREDITI BANCA SPA,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ILDEBRANDO GOIRAN 23, presso
lo studio degli avvocati ISABELLA-ZAFFINA, rappresentata e difesa
dall’avvocato NICOTERA Gaetano, giusta procura a margine del
controricorso;
– controricorrente –
e contro
CONDOMINIO (OMISSIS), BANCA
COMMERCIALE ITALIANA – INTESA BCI;
– intimati –
avverso la sentenza n. 150/2008 del TRIBUNALE di LAMEZIA TERME, del
27/12/07, depositata il 06/02/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
21/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;
è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE.
Fatto
CONSIDERATO IN FATTO
che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori:
“Il relatore Cons. Dott. Antonio Segreto, letti gli atti depositati, osserva:
1. M.A.A. ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza del tribunale di Lamezia Terme n. 150 del 6.2.2008.
Resiste con controricorso il Condominio (OMISSIS).
2. – Il ricorso non risulta essere stato depositato , pertanto ne va dichiarata l’improcedibilità, a norma dell’art. 369 c.p.c., comma 1.
Va osservato, infatti, che l’improcedibilità del ricorso per cassazione prevista dall’art. 369 c.p.c., comma 1, per l’ipotesi in cui il ricorso stesso non venga depositato nella cancelleria della Corte nel termine di venti giorni dalla data di notificazione alla parte contro il quale esso è stato proposto (ovvero dell’ultima notificazione eseguita, nell’ipotesi in cui il ricorso sia stato proposto nei confronti di più parti), può essere rilevata anche d’ufficio, stante il carattere perentorio del termine suddetto”.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione;
che conseguentemente va dichiarata l’improcedibilità del ricorso;
che la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali sostenute dal resistente.
P.Q.M.
Visto l’art. 375 c.p.c..
dichiara improcedibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, sostenute dal resistente e liquidate in complessivi Euro 1200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010