Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4260 del 21/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4260 Anno 2018
Presidente: PICARONI ELISA
Relatore: SCARPA ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 4070-2017 proposto da:
MICARI PASQUALINO, CAROTENUTO OTTORINO, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIALE DEI COLLI PORTUENSI 57, presso lo
studio dell’avvocato FABIO CIPRIANI, che li rappresenta e
difende;
– ricorrenti contro

CONDOMINIO DI CIRCONVALLAZIONE TUSCOLANA 36 ROMA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 4870/2016 della CORTE D’APPELLO di
ROMA, depositata il 29/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 18/01/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

Data pubblicazione: 21/02/2018

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Pasqualino Micari e Ottorino Carotenuto hanno proposto ricorso
per cassazione, articolato in tre motivi, avverso la sentenza
della Corte d’Appello di Roma n. 4870/2016 del 29 luglio 2016.
L’intimato Condominio di circonvallazione Tuscolana 36, Roma,

La sentenza impugnata, pronunciando sull’appello proposto dal
Condominio di circonvallazione Tuscolana 36, Roma, ha
dichiarato nulla la sentenza di primo grado n. 12536/2010 del
Tribunale di Roma, per l’avvenuta violazione dell’art. 163 bis
c.p.c., essendo avvenuta la notifica dell’atto di citazione di
Pasqualino Micari e Ottorino Carotenuto il 22 aprile 2008 in
relazione all’udienza del 14 luglio 2008. Pasqualino Micari e
Ottorino Carotenuto avevano impugnato la deliberazione
assembleare adottata il 27 marzo 2008 dal Condominio di
circonvallazione Tuscolana 36, ed il Tribunale di Roma, stante
l’adozione di una successiva delibera che aveva revocato quella
impugnata, dichiarò cessata la materia del contendere,
condannando il Condominio convenuto, rimasto contumace, a
rimborsare agli attori le spese processuali, sulla base della
soccombenza virtuale.
Il primo motivo di ricorso di Pasqualino Micari e Ottorino
Carotenuto deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.
342, 100 e 112 c.p.c., nonché dell’art. 111 Cost., non avendo
la Corte di Roma dichiarato inammissibile l’appello, in quanto
privo di impugnazione sul merito, né pronunciato sull’eccezione
di inammissibilità del gravame sollevata dagli appellati.
Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa
applicazione degli artt. 324 e 327 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c.,
per l’omessa dichiarazione del passaggio in giudicato della
sentenza di primo grado.
Ric. 2017 n. 04070 sez. M2 – ud. 18-01-2018
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non ha svolto attività difensive.

Il terzo motivo di ricorso allega la violazione e falsa
applicazione dell’art. 91 c.p.c., quanto alla compensazione
delle spese del doppio grado di giudizio disposta dalla Corte
d’Appello di Roma.
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse

definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione
all’art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., il presidente ha fissato
l’adunanza della camera di consiglio.
I ricorrenti hanno presentato memoria ai sensi dell’art. 380 bis,
comma 2, c.p.c.
Il primo motivo di ricorso è fondato, rimanendo così assorbiti il
secondo ed il terzo motivo.
La sentenza di primo grado resa dal Tribunale di Roma, in
applicazione del principio secondo cui, in tema di impugnazione
delle delibere condominiali, ai sensi dell’art. 2377 c.c. – dettato
in tema di società di capitali ma, per identità di

“ratio”,

applicabile anche in materia di condominio – la sostituzione
della delibera impugnata con altra adottata dall’assemblea in
conformità della legge fa venir meno la specifica situazione di
contrasto fra le parti, aveva dichiarato cessata la materia del
contendere, condannando il convenuto Condominio, rimasto
contumace, a rimborsare agli attori le spese processuali
secondo il criterio della c.d. soccombenza virtuale (cfr. da
ultimo Cass. Sez. 6 – 2, 11/08/2017, n. 20071). Avendo tale
pronunzia affermato che fosse venuto meno il dovere del
giudice di pronunziare sul merito della domanda, per essere
cessato per le parti l’interesse alla decisione, con conseguente
dichiarazione della cessazione della materia del contendere, le
parti potevano dolersi in sede di appello solo contestando
l’esistenza del presupposto per emetterla, risultando precluso
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essere accolto per manifesta fondatezza, con la conseguente

per difetto di interesse ogni altro motivo di censura (Cass. Sez.
U, 09/07/1997, n. 6226, Cass. Sez. 3, 01/06/2004, n. 10478;
Cass. Sez. 1, 28/05/2012, n. 8448; Cass. Sez. 6 – L,
13/07/2016, n. 14341).
Unico motivo dell’appello invece proposto dal Condominio di

163 bis c.p.c., per esser stato notificato il 22 aprile 2008 da
Pasqualino Micari e Ottorino Carotenuto l’atto di citazione di
primo grado per l’udienza di comparizione del 14 luglio 2008.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, che va
qui ribadito, l’impugnazione con cui l’appellante si limiti a
dedurre soltanto vizi di rito avverso una pronuncia a lui
sfavorevole (nella specie, quanto alla regolamentazione delle
spese processuali operata previa valutazione della
soccombenza virtuale in presenza di cessazione della materia
del contendere) è ammissibile nei soli limiti in cui i vizi
denunciati, se fondati, imporrebbero una rimessione del
procedimento al primo giudice ex artt. 353 e 354 c.p.c., e non
anche nel caso in cui i vizi medesimi non rientrino nelle ipotesi
tassativamente elencati dalla norme predette, essendo, per
converso, in questa evenienza necessario che l’appellante
deduca ritualmente anche le questioni di merito, affinché il
giudice d’appello – trattenuta presso di sé la causa ed
ammesso l’appellante ad esercitare tutte le attività che
avrebbe potuto svolgere in primo grado se il processo si fosse
ritualmente instaurato – decida su di esse. Ne consegue che,
qualora, come nella specie, sia dedotta, con l’atto di
impugnazione, una pretesa nullità della citazione per
assegnazione di un termine a comparire inferiore a quello
stabilito dalla legge, e tale doglianza costituisca l’unico motivo
di censura avverso la sentenza di primo grado, l’appello va
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circonvallazione Tuscolana 36 fu l’avvenuta violazione dell’art.

dichiarato inammissibile, atteso che il vizio dedotto in rito
integra la denuncia di una violazione del contraddittorio non
dipendente da difetto di notificazione di atti diretti a provocare
la costituzione delle parti, bensì da un modo di svolgimento del
processo, e cioè da situazione non assimilabile a quelle

(Cass. Sez. 3, 07/03/2003, n. 3424; Cass. Sez. 3, 29/01/2010,
n. 2053; Cass. Sez. 3, 29/09/2005, n. 19159; Cass. Sez. U,
14/12/1998, n. 12541).
Non potendo, pertanto, essere proseguito il processo, per
essere inammissibile l’appello proposto dal Condominio di
circonvallazione Tuscolana 36, la sentenza impugnata va
cassata senza rinvio (art. 382, comma 3, c.p.c.), regolandosi in
dispositivo, secondo soccombenza, le spese del grado di
appello e del giudizio di cassazione.
P. Q. M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i
restanti motivi di ricorso, cassa senza rinvio la sentenza
impugnata, non potendo il processo essere proseguito per
l’inammissibilità dell’appello proposto dal Condominio di
circonvallazione Tuscolana 36, Roma, avverso la sentenza n.
12536/2010 del Tribunale di Roma, e condanna il Condominio
di circonvallazione Tuscolana 36, Roma, a rimborsare ai
ricorrenti le spese sostenute nel giudizio di appello, che liquida
in complessivi C 2.200,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre a
spese generali e ad accessori di legge; nonché le spese
sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi
C 2.200,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre a spese generali
e ad accessori di legge.

Ric. 2017 n. 04070 sez. M2 – ud. 18-01-2018
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tassativamente previste dai richiamati artt. 353 e 354 c.p.c.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2
Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 18 gennaio

2018.

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