Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4260 del 18/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/02/2021, (ud. 30/09/2020, dep. 18/02/2021), n.4260

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17579-2019 proposto da:

U.K., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIORGIO DE SERIIS;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 938/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 24/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 30/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO

FALABELLA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – E’ impugnata per cassazione la sentenza della Corte di appello di Catania, pubblicata il 24 aprile 2019, con cui è stato respinto il gravame proposto da U.K. nei confronti dell’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., comma 5, del Tribunale di Catania. La nominata Corte ha negato che al ricorrente potesse essere riconosciuto lo status di rifugiato ed ha altresì escluso che lo stesso potesse essere ammesso alla protezione sussidiaria e a quella umanitaria.

2. – Il ricorso per cassazione si fonda su di un motivo. Il Ministero dell’interno, intimato, non ha svolto difese.

Il Collegio ha autorizzato la redazione del provvedimento in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 4 “laddove la Corte di appello farebbe derivare l’obbligo di documentare le circostanze rese ed allegate alla istanza di protezione internazionale”.

2. – Il motivo è inammissibile.

Con la censura svolta l’istante mostra anzitutto di dolersi di un deficit argomentativo della sentenza impugnata. Come è noto, nella nuova formulazione dell’art. 360, n. 5, risultante dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012, è mancante ogni riferimento letterale alla “motivazione” della sentenza impugnata, con la conseguenza che è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054). Ebbene, la Corte di merito ha respinto le domande dirette al riconoscimento dello status di rifugiato e alla concessione della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), sulla base del rilievo per cui il ricorrente aveva dichiarato alla Commissione territoriale di aver lasciato il proprio paese per motivi economici (e quindi non per ragioni di persecuzione o per il timore di subire, in caso di rimpatrio, un danno grave consistente nella condanna a morte, nell’esecuzione della pena capitale, nelle tortura o in altro trattamento inumano o degradante). Il vizio motivazionale è quindi palesemente insussistente. Ma quel che rileva, ai fini della statuizione di inammissibilità della censura, è che il ricorrente nemmeno si misuri con quanto argomentato dalla Corte di appello: tant’è che egli manca di opporre di aver prospettato, nel corso del giudizio di merito, l’esistenza di una condizione personale che desse ragione delle invocate forme di protezione.

Con riguardo alla protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. c), poi, l’istante invoca il principio per cui l’esistenza di una minaccia grave ed individuale alla vita e alla persona del richiedente non è subordinata alla condizione che quest’ultimo fornisca la prova di esservi interessato in modo specifico. Ma la Corte non ha affatto negato che la protezione sussidiaria, nella fattispecie in esame, vada accordata per il sol fatto che il richiedente provenga da territorio interessato dalla menzionata situazione di violenza indiscriminata: situazione in cui il livello del conflitto armato in corso è tale che l’interessato, rientrando in quel paese o in quella regione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia (come riconosciuto dalla giurisprudenza unionale e dalla giurisprudenza di questa S.C.: Corte giust. 17 febbraio 2009, C-465/07, Elgafaji, richiamata da Corte giust. 30 gennaio 2014, C-285/12, Diakitè; per la giurisprudenza nazionale cfr. pure, di recente: Cass. 17 luglio 2020, n. 15317; Cass. 8 luglio 2019, n. 18306; Cass. 2 aprile 2019, n. 9090; Cass. 13 maggio 2018, n. 13858; Cass. 23 ottobre 2017, n. 25083; Cass. 21 luglio 2017, n. 18130). La stessa Corte ha invece escluso che nella regione di Edo State, da cui proviene il ricorrente, tale situazione sia sussistente: affermazione, questa, che non è stata nemmeno censurata. Anche sul punto, quindi, la doglianza non presenta alcuna aderenza alla ratio decidendi del provvedimento impugnato.

3. – Non vi sono spese da liquidare in favore della parte vittoriosa.

PQM

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 Sezione Civile, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2021

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