Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 426 del 11/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 11/01/2017, (ud. 26/10/2016, dep.11/01/2017),  n. 426

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26427-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

EDIL MAIKO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 39/9/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BARI, emessa il 05/03/2012 e depositata il 03/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

Fatto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle Entrate ha disconosciuto il credito di imposta (anni 2004 e 2005) fatto valere dalla società Edil Maiko, in quanto la contribuente aveva omesso la dichiarazione IVA per quell’anno, limitandosi a riportare il credito IVA nella dichiarazione 2006, relativa all’anno di imposta 2005. L’Agenzia, sul presupposto della tardività della dichiarazione del credito IVA, ha negato quel credito, con atto impugnato dalla società.

La CtR ha ritenuto, invece, che il credito può utilmente essere fatto valere al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, rigettando cosi l’appello del Fisco. La tesi dei giudici di merito è contestata dall’Agenzia ricorrente, che invece, ritiene che l’omessa dichiarazione del credito IVA nell’anno di competenza preclude al contribuente la possibilità di far valer il credito con la dichiarazione successiva, entro i due anni dalla maturazione del credito.

Con un primo motivo, l’Agenzia denuncia violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, sostenendo che la cartella esattoriale emessa D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis non è impugnabile se non per vizi formali, propri dell’atto impugnato, e che dunque il contribuente non può, nel giudizio di impugnazione, far valere errori materiali in cui sarebbe incorso nella dichiarazione dei redditi, come avviene nel caso presente, in cui la società assume di non aver effettuato la dichiarazione IVA nell’anno di competenza per mero errore.

Il motivo è infondato, poichè è pacifica giurisprudenza di questa Corte che in tema d’imposte sui redditi, la dichiarazione affetta da errori di fatto o di diritto da cui possa derivare, in contrasto con l’art. 53 Cost., l’assoggettamento del contribuente a tributi più gravosi di quelli previsti per legge è emendabile anche in sede contenziosa, attesa la sua natura di mera esternazione di scienza, dovendosi ritenere che il limite temporale di cui al D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8 bis, sia circoscritto ai fini dell’utilizzabilità in compensazione, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 17 dell’eventuale credito risultante dalla rettifica (Sez. 6 n. 22443 del 2015; Sez. 5 n. 4049 del 2015).

Inoltre, la cartella è autonomamente impugnabile, per costante indirizzo di questa Corte (Cass. 1263/2014; Cass. 13378/2016).

Con il secondo motivo, invece, l’Agenzia lamenta erronea interpretazione de3l D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, ed assume che la mancata indicazione del credito IVA nella dichiarazione dell’anno di competenza impedisce di poterlo fare con le dichiarazioni annuali successive, consentendo soltanto un recupero extra dichiarazione, attraverso autonoma domanda di rimborso.

Successivamente alla proposizione del ricorso, a cagione dei contrasti registrati sul punto tra le sezioni semplici, la questione è stata affrontata e risolta dalle Sezioni Unite, le quali hanno affermato il principio di diritto secondo cui “La neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l’eccedenza d’imposta – risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto – sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione; pertanto, in tal caso, il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto – ovvero non controverso – che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a IVA o finalizzati a operazioni imponibili” (Sez. Un. n. 17757 del 2016).

Il ricorso va pertanto respinto.

PQM

La Corte respinge il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA