Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 426 del 10/01/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 426 Anno 2013
Presidente: D’ALONZO MICHELE
Relatore: CIGNA MARIO

SENTENZA
sul ricorso 19034 2007 proposto da:

AGENZIA

DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

2012
1615

MARCHIONNE CECILIA, ANDREANI GIUSEPPE;
– intimati avverso la sentenza n.

14/2006 della COMM.TRIB.REG.

dl ANCONA, depositata il 11/05/2006;

Data pubblicazione: 10/01/2013

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/10/2012 dal Consigliere Dott. MARIO
CIGNA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE, che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In seguito a verifica nei confronti della “Andreani SPA” per gli anni di imposta 19941998, estesa successivamente ai c/c della società e dei soci (Andreani Giuseppe —a.u.
e socio al 99%- e Marchionne Cecilia —moglie dell’Andreani e soda all’1%),
procedeva a rettificare, per l’anno 1994, la perdita di bilancio della società (da quella
accertamento sia nei confronti della società —n. 20 1994 mod. 770-(per omesso
versamento delle dovute ritenute d’acconto sui presunti utili distribuiti) sia nei
confronti dei soci (per presunti utili percepiti e non dichiarati) —mod. 740 n.
3131007891; detta rettifica si fondava sulla circostanza che i soci non avevano
fornito alcuna giustificazione delle ingenti movimentazioni bancarie esistenti sui loro
c/c (pari a lire 563.304.168), sicchè, stante la ristretta base azionaria della società ed

il rapporto di coniugio tra i soci, dette movimentazioni potevano ritenersi ricavi non
contabilizzati dalla società e, quindi, imputati all’attività svolta dalla società, e
distribuiti ai soci quali utili extrabilancio; ciò in base alla presunzione di cui ali’art.
32, comma 1, n. 2 del DPR 600/73.
Sia la società sia i soci impugnavano gli awisi di cui sopra.
La CTP di Macerata, con sentenze n. 21 e 22/4/2002, accoglieva ì ricorsi.
Con sentenza 14-8-2006 dell’11-5-2006, la CTR di Ancona, previa riunione dei
giudizi, rigettava sia l’appello dell’Ufficio proposto nei confronti dell’Andreani SpA
(sentenza CTP di Macerata 21-4-2002) sia quello proposto nei confronti dei soci
(sentenza CTP 22-4-2002).
In sintesi la CTR rilevava:
che la verifica si basava esclusivamente sui dati bancari dei c/c dei soci, che però da
soli non erano sufficienti per consentire l’inversione dell’onere della prova ex art.
32, comma 1, n.2, DPR 600/73, di cui l’Ufficio pretendeva di avvalersi;
che, in una società di capitali a ristretta base azionaria, il rapporto parentale non
poteva costituire presunzione grave, precisa e concordante;
che, quindi, spettava all’organo di controllo verificare, mediante l’esame de
scritture contabili, che i prelevamenti di cui alle movimentazioni bancarie dei so

dichiarata di lire 1.169.470.000 a quella di lire 606.166.000) ed emetteva avviso di

non risultassero registrati nella società e costituissero pertanto ricavi non dichiarati
e distribuiti ai soci come utili in nero;
che l’Ufficio non aveva, invece, prodotto alcun documento idoneo a dimostrare che i
movimenti dei c/c ispezionati si riferissero alla società.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate nei
confronti di Andreani Giuseppe e Marchionne Cecilia, con due motivi; quesfultimi

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia deduce, ex art. 360 n. 3 cpc, violazione e
falsa applicazione dell’art. 32, commi 1 e 2, DPR 600/73; al riguardo sostiene che
l’Amministrazione ha il potere di estendere il controllo bancario anche sui cic dei
soci di una società di capitale, quando, indipendentemente dalla formale
intestazione di detti conti, ha raggiunto il convincimento che in quesf ultimi vi siano
somme di pertinenza della società; convincimento che può essere raggiunto anche
sulla base di circostanze tali da rendere quanto meno verosimile tale evenienza (nel
caso di specie: ristretta base societaria strettamente familiare; nessuna
giustific:azione della presenza di ingenti movimentazioni; sussistenza sul c/c della
Andrea rii -per il quale aveva peraltro la delega ad operare il marito- di
movimentazioni per l’anno 1994 di oltre lire 300.000.000, quando la Andreani negli
anni 1993 e 1994 non aveva denunciato altri redditi oltre quello di partecipazione
alla società.
Siffatto motivo è fondato.
Va preliminarmente rilevato che per le società di capitali non ricorre l’ipotesi del
litisconsorzio necessario tra soci e società (conf. Cass. 2214/2011), sussistente
invece per le società di persone (Cass. sez. unite 14815/2008); pertanto, nonostante
la CTR abbia disposto la riunione dei giudizi concernenti le distinte impugnazioni
degli avvisi proposte dalla società e dai soci, siffatta riunione (non litisconsortife)
consente ugualmente di trattare in modo distinto i singoli ricorsi; di conseguenza, il
passaggio in giudicato (per mancata impugnazione) in ordine all’omesso versamento
da parte della società delle dovute ritenute d’acconto sui presunti utili distribuiti
(avviso di accertamento n. 20 1994 mod. 770) non ha alcuna influenza sul giud io
concernente la distribuzione degli utili ai soci.

non svolgevano attività difensiva.

Ciò precisato, va, poi, condiviso il principio secondo cui “in tenia di imposte sui
redditi, ai sensi degli artt. 32 e 37 del d.P.R. n. 600 del 1973, di società di capitali,
l’utilizzazione dei dati risultanti dalle copie dei conti correnti bancari acquisiti dagli
istituti di credito non può ritenersi limitata ai conti formalmente intestati all’ente,
ma riguarda anche quelli formalmente intestati ai soci, amministratori o procuratori
generali, allorché risulti provata dall’Amministrazione finanziaria, anche tramite
presunzione, la natura fittizia dell’intestazione o, comunque, la sostanziale
ordine alla distribuzione dell’onere probatorio, che, una volta dimostrata la
pertinenza alla società dei rapporti bancari intestati alle persone fisiche con essa
collegate, l’Ufficio non è tenuto a provare che tutte le movimentazioni che risultano
da quei rapporti rispecchino operazioni aziendali, ma -al contrario- la corretta
interpretazione dell’art. 32 del d.P.R. n. 600/73 impone alla società contribuente di
dimostrare la estraneità di ciascuna di quelle operazioni alla propria attività di
impresa” (Cass. 20199/2010).
Va altresì ritenuto, in conformità a principio già espresso da questa Corte, che la
ristretta base azionaria (nel caso di specie, caratterizzata dal possesso del 99% delle
azioni in capo all’amministratore) ed i rapporti familiari tra i soci (nel caso di specie:
marito e moglie) appaiono idonei a fondare la presunzione iuris tantum di riferibilità
delle movimentazioni bancarie dei soci alla società (Cass. 19493/2010; 26173/2011)
fatta salva ovviamente la facoltà del contribuente accertato di dimostrare la diversa
origine di tali entrate.
L’impugnata sentenza, nell’imporre all’Ufficio di provare che tutte le
movimentazioni bancarie rinvenute sui c/c dei soci non rispecchiassero operazioni
aziendali, ha fatto erronea applicazione di tale principio; la stessa, inoltre, non
chiarisce perchè le evidenziate circostanze concrete (ristretta base societaria
strettamente familiare; nessuna giustificazione della presenza di ingenti
movimentazioni; sussistenza sul c/c della Andreani -per il quale aveva peraltro la
delega ad operare il marito- della somma di oltre 300.000.000, quando la Andreani
non aveva denunciato altri redditi oltre quello di partecipazione alla società) non
costituiscono elementi idonei ad estendere l’indagine ai c/c dei soci ed a fondare la
presunzione di riferibilità alla società dei movimenti dei c/c dei soci.
Con il secondo motivo l’Agenzia deduce, ex art. 360 n. 4 cpc, violazione e fai
applicazione dell’art. 112 cpc per avere la CTR omesso di pronunciarsi su eccez

riferibilità all’ente dei conti medesimi o di alcuni loro singoli dati. Ne consegue, in

STNT 1)A P.1-C3 ‘:1-3.+1\..71r1Nn
AI S .;
13 – N. 5
N 131 TA3

MATERIA FRIbUI ARIA

preliminare sollevata dall’Ufficio (la CTP aveva deciso nel merito (‘accertamento
mod. 7/770 emesso nei confronti della società quando invece il relativo ricorso era
stato dichiarato inammissibile con sentenza della CTP 23/4/02, sicchè oggetto del
presente giudizio doveva essere solo la legittimità della presunzione di distribuzione
ai soci degli utili extrabilancio); conclude, quindi, ponendo alla Corte il seguente
quesito: “è legittimo presumere, nell’ipotesi di società di capitale a ristretta base
azionaria, che gli utili conseguiti extrabilancio siano stati distribuiti ai soci in

Siffatto motivo è inammissibile ex art. 366 bis cpc (ratione temporis applicabile),
atteso che il quesito di diritto di cui sopra non è assolutamente attinente al motivo
stesso ed introduce una questione nuova ed estranea rispetto allo stesso, per nulla
corrispondente al contenuto del motivo medesimo (ipotesi assimilabile alla
mancanza di quesito; conf. Cass., tra le tante, 14835/2007; 15949/2007; 6530/2008;
24253/2011).
In conclusione, pertanto, in accoglimento del ricorso, va cassata l’impugnata
sentenza e va rinviato per un nuovo giudizio, che si uniformi ai su espressi principi e
decida anche sulla regolamentazione delle spese di lite, a diversa sezione della CTR
della Marche.
P. Q. M.
Accodie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza, e rinvia, anche per le spese, alla CTR
della Marche, diversa sezione.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 3-10-2012.

proporzione delle quote possedute?”.

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