Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4259 del 18/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/02/2021, (ud. 30/09/2020, dep. 18/02/2021), n.4259

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16856-2019 proposto da:

D.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato LUCA ZUPPELLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 10887/2018 del TRIBUNALE di BRESCIA,

depositato il 30/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 30/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO

FALABELLA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – E’ impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Brescia del 30 aprile 2019. Con quest’ultima pronuncia è stata respinta la domanda proposta da D.S., in tema di protezione internazionale.

2. – Nel ricorso per cassazione sono rubricati tre motivi. Il Ministero dell’interno, intimato, non ha svolto difese.

Il Collegio ha autorizzato la redazione del provvedimento in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorrente anzitutto prospetta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14, e del D.Lgs. n. 386 del 1998, art. 5, comma 6. Lamenta che il Tribunale non abbia “attivato i poteri officiosi necessari a una adeguata conoscenza della situazione del paese di provenienza del ricorrente senza valutare altresì la richiesta di protezione umanitaria”.

Il secondo mezzo censura la sentenza impugnata per motivazione omessa, insufficiente o contraddittoria su fatti o questioni controverse e decisive ai fini del giudizio. Viene dedotto che il Tribunale avrebbe motivato la valutazione circa l’inattendibilità del narrato del richiedente “sulla base di mere asserzioni inidonee a far comprendere le ragioni per cui è stata considerata priva di autenticità e di contenuto generico e vago la vicenda che il medesimo ricorrente ha posto a fondamento della propria richiesta di protezione internazionale”.

L’istante oppone, infine, l’illegittimità costituzionale del D.L. n. 13 del 2017, per violazione del requisito di straordinaria necessità e urgenza, nonchè la violazione degli artt. 77 e 111 Cost., e dei limiti previsti dalla L. n. 400 del 1998, art. 15. Viene dedotto che il nominato decreto legge sarebbe “sprovvisto dei requisiti costituzionali e legislativi di necessità ed urgenza, poichè contiene da un lato norme di non immediata applicazione e dall’altro norme del tutto eterogenee”.

2. – Il ricorso è inammissibile, in quanto del tutto mancante dell’esposizione sommaria dei fatti di causa di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6. La carenza è radicale, al punto che il ricorso nemmeno spiega quali fossero le domande proposte dall’istante in sede di merito avendo riguardo alle forme di protezione invocate. Nel ricorso per cassazione è essenziale il requisito, prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 3, dell’esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, da effettuarsi necessariamente in modo sintetico, con la conseguenza che la relativa mancanza determina l’inammissibilità del ricorso, essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonchè alla verifica dell’ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte (Cass. 12 marzo 2020, n. 7025; Cass. 24 aprile 2018, n. 10072).

3. – Non vi sono spese da liquidare, stante la mancata resistenza al ricorso.

PQM

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 Sezione Civile, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2021

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