Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4259 del 10/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 10/02/2022, (ud. 13/01/2022, dep. 10/02/2022), n.4259

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10952-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

EFFEGI COSTRUZIONI SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PORTUENSE 104,

presso lo studio dell’avvocato FABIO TRINCA, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIOVANNI MASSIDDA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 267/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SARDEGNA, depositata il 12/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

la parte contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo a IRES, IVA ed IRAP per il 2005;

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente e la Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate, affermando che alla carenza probatoria relativa a mutuo, perizie bancarie e maggiorazione del costo del venduto l’Ufficio cerca di porre rimedio depositando copia del contratto di mutuo, delle tabelle dell’Osservatorio della Camera di commercio, delle visure catastali degli immobili ceduti ma tale documentazione non è sufficiente a sorreggere il rilievo di antieconomicità mosso dall’Ufficio all’attività svolta dalla contribuente: infatti l’onere della prova di non aver posto in essere un comportamento antieconomico risiede sul contribuente, che deve motivare le scelte imprenditoriali apparentemente non finalizzate alla massimizzazione dei ricavi e nel caso di specie la società contribuente ha dimostrato che il ricavo del 31,27% sul costo del venduto non può essere considerato esiguo e tantomeno antieconomico in quanto, in un contesto di sofferenza del comparto territoriale di riferimento, risulta comunque sufficiente a remunerare tutti i fattori della produzione impiegati; per contro l’Ufficio non è riuscito nell’intento di provare che il dichiarato ricarico aveva il solo scopo di sottrarre materia imponibile alla tassazione.

L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Con il motivo di impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 39, nonché dell’art. 2729 e 2697 c.c. per avere la sentenza impugnata trascurato la documentazione offerta dall’Ufficio e per aver conseguentemente erroneamente ritenuto che nel caso di specie non sussistessero elementi indiziari gravi, precisi e concordanti in grado avvalorare un accertamento di tipo analitico-induttivo.

Il motivo di impugnazione è infondato.

Secondo questa Corte, infatti:

nel giudizio tributario, una volta contestata dall’erario l’antieconomicità di un comportamento posto in essere dal contribuente, poiché assolutamente contrario ai canoni dell’economia, incombe sul medesimo l’onere di fornire, al riguardo, le necessarie spiegazioni, essendo – in difetto – pienamente legittimo il ricorso all’accertamento induttivo da parte dell’amministrazione, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 (Cass. n. 21128 del 2021; Cass. n. 6918 del 2013).

La sentenza impugnata si è attenuta a suddetto principio laddove – affermando che alla carenza probatoria relativa a mutuo, perizie bancarie e maggiorazione del costo del venduto l’Ufficio cerca di porre rimedio depositando copia del contratto di mutuo, delle tabelle dell’Osservatorio della Camera di commercio, delle visure catastali degli immobili ceduti ma tale documentazione non è sufficiente a sorreggere il rilievo di antieconomicità mosso dall’Ufficio all’attività svolta dalla contribuente: infatti l’onere della prova di non aver posto in essere un comportamento antieconomico risiede sul contribuente, che deve motivare le scelte imprenditoriali apparentemente non finalizzate alla massimizzazione dei ricavi e nel caso di specie la società contribuente ha dimostrato che il ricavo del 31,27% sul costo del venduto non può essere considerato esiguo e tantomeno antieconomico in quanto, in un contesto di sofferenza del comparto territoriale di riferimento, risulta comunque sufficiente a remunerare tutti i fattori della produzione impiegati; per contro l’Ufficio non è riuscito nell’intento di provare che il dichiarato ricarico aveva il solo scopo di sottrarre materia imponibile alla tassazione – ha correttamente gravato la parte contribuente dell’onere di fornire spiegazioni (riferite dalla sentenza impugnata in maniera ragionevole ed esauriente) relative alla contestata, da parte dell’erario, antieconomicità del comportamento imprenditoriale posto in essere dalla società contribuente ed ha ritenuto, secondo un ragionamento immune da palesi vizi logici e come tale insindacabile in questa sede, assolto dalla società contribuente tale onere.

Per il resto le doglianze della parte ricorrente, infatti, pur formalmente volte a denunciare una violazione di legge, investono nella sostanza il merito della lite e sono pertanto insuscettibili di poter essere valutate in Cassazione, in quanto con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass. n. 5811 del 2019; Cass. n. 27899 del 2020; Cass. 18611 e 15276 del 2021). Per di più la ricorrente prescinde sostanzialmente dal confutare il ragionamento tecnico-logico-giuridico svolto dalla Commissione Tributaria Regionale contrapponendo piuttosto una propria ricostruzione dei fatti e una propria valutazione giuridica degli stessi.

A tal proposito, secondo questa Corte:

in tema di ricorso per cassazione, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4), impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass., SU, n. 23745 del 2020);

in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa e’, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (Cass. n. 14986 del 2021; Cass. n. 3340 del 2019).

Deve altresì rilevarsi che, per contestare tali circostanze fattuali affermate dalla Commissione Tributaria Regionale, la ricorrente fa riferimento a elementi fattuali e amministrativi che non sono trascritti nel corpo del ricorso, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso stesso: in effetti, il principio di autosufficienza – prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 – è volto ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, da evincersi unitamente ai motivi dell’impugnazione: ne deriva che il ricorrente ha l’onere di operare una chiara funzionale alla piena valutazione di detti motivi in base alla sola lettura del ricorso, al fine di consentire alla Corte di cassazione (che non è tenuta a ricercare gli atti o a stabilire essa stessa se ed in quali parti rilevino) di verificare se quanto lo stesso afferma trovi effettivo riscontro, anche sulla base degli atti o documenti prodotti sui quali il ricorso si fonda, la cui testuale riproduzione, in tutto o in parte, è invece richiesta quando la sentenza è censurata per non averne tenuto conto (Cass. n. 24340 del 2018; Cass. n. 17070 del 2020).

Il motivo di impugnazione è dunque infondato e conseguentemente il ricorso va rigettato; la condanna alle spese segue la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 5.600, oltre a Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2022

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA