Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4258 del 22/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 22/02/2011, (ud. 09/11/2010, dep. 22/02/2011), n.4258

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22447-2007 proposto da:

INTESA SANPAOLO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE

II 326, presso lo studio degli avvocati SCOGNAMIGLIO RENATO e

SCOGNAMIGLIO CLAUDIO, che la rappresentano e difendono unitamente

all’avvocato CIRILLO LUCA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.L.;

– intimata –

e sul ricorso 25209-2007 proposto da:

C.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARIANNA

DIONIGI 43 INT. 7, presso lo studio dell’avvocato CANONACO LUCIANA,

rappresentata e difesa dall’avvocato FERRARI VINCENZO, giusta delega

in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

INTESA SANPAOLO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE

II 326, presso lo studio degli avvocati SCOGNAMIGLIO RENATO e

SCOGNAMIGLIO CLAUDIO, che la rappresentano e difendono unitamente

all’avvocato CIRILLO LUCA, giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 985/2006 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 31/08/2006 R.G.N. 440/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/11/2010 dal Consigliere Dott. NAPOLETANO Giuseppe;

udito l’Avvocato SCOGNAMIGLIO CLAUDIO;

udito l’Avvocato LA GRECA GIUSEPPE per delega FERRARI VINCENZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per rigetto di entrambi i ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Catanzaro, riformando la sentenza di primo grado, dichiarava illegittimo il licenziamento intimato a C. L. dalla società intesa San Paolo e conseguentemente condannava quest’ultima al risarcimento del danno in misura pari a cinque mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

La citata Corte, rilevata la tempestività della contestazione disciplinare, riteneva non corretta la sentenza del giudice di primo grado per aver questi considerato elementi estranei, quali la particolare mansione di cassiere espletata dal C., all’addebito disciplinare limitato alla contestazione della imputazione elevata in sede penale. Esclusa poi la diretta valenza della sentenza di patteggiamento ai fini del procedimento disciplinare e procedendo alla valutazione degli atti d’investigazione,richiamati nella lettera di contestazione, degli organi di polizia escludeva la sussistenza della prova che il comportamento addebitato al lavoratore fosse tale da incrinare irrimediabilmente il rapporto fiduciario. Di qui la declaratoria d’illegittimità dell’impugnato licenziamento con esclusione però dell’ordine di reintegrazione per l’intervenuto successivo ulteriore licenziamento giustificato da ragioni diverse da quelle poste a base del recesso per cui era causa.

Avverso tale sentenza la società in epigrafe ricorre in cassazione sulla base di undici censure, illustrate da memoria.

Resiste con controricorso la parte intimata che propone a sua volta impugnazione incidentale assistita da un unico motivo. Si oppone con controricorso la società Intesa San Paolo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi riguardando l’impugnazione della stessa sentenza.

Con il primo motivo del ricorso principale la società, deducendo violazione degli artt. 444 e 445 c.p.p. in riferimento all’art. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 129 c.p., pone ex art. 366 bis c.p.c., il seguente quesito di diritto:”se in presenza di sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti, relativa agli stessi fatti posti a base del provvedimento di licenziamento adottato nei confronti di un lavoratore, violi, o applichi falsamente, al caso di specie le disposizioni degli artt. 444 e 445 c.p.p. anche in relazione all’art. 2697 c.c. ed agli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè la disposizione dell’art. 129 c.p.p. il giudice civile che contraddica il contegno di non contestazione dei termini fattuali dell’imputazione, assunto dal lavoratore attraverso l’adesione alla sentenza di patteggiamento, procedendo ad una qualificazione dei fatti in termini diversi rispetto a quelli recepiti dalla sentenza di patteggiamento ed ipotizzando che il giudizio penale avrebbe potuto avere un esito diverso rispetto a quello consacrato nella sentenza di patteggiamento, che pure aveva escluso la possibilità di dare corso ad una pronuncia assolutoria ex art. 129 c.p.p.”. Con la seconda censura del ricorso principale la società denuncia carenza o contraddittorietà della motivazione sul fatto decisivo attinente, la ricostruzione, e la valutazione, della condotta posta in essere dal C. ed oggetto della contestazione in sede penale, oltre che di quella in sede disciplinare, nonchè su quello relativo dall’accertamento della responsabilità del C. nei termini esposti dal capo d’imputazione in sede penale, recepiti quale referente di fatto della sentenza di applicazione della pena su richiesta e posti altresì a base della sanzione disciplinare.

Con il terzo motivo del ricorso principale la società, denunciando violazione o falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7 anche in relazione all’art. 2119 c.c., formula ex art. 366 bis c.p.c., il seguente quesito di diritto: se violi o applichi a falsamente o meno le disposizioni della L. n. 300 del 1970, art. 7 e dell’art. 2119 c.c., la sentenza di merito che ritenga insuscettibile di fondare l’apprezzamento in ordine alla sussistenza della giusta causa di recesso fatti pur non addebitati nella lettera di contestazione, ma suscettibili di essere considerati come confermativi di quelli contestati, tanto più laddove il datore di lavoro non abbia potuto contestare i fatti confermativi, dei quali non poteva essere a conoscenza al momento della contestazione”.

Con la quarta censura del ricorso principale la società, allegando violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 2735 c.c. e agli artt. 115 e 116 c.p.c., lamenta una non corretta valutazione del materiale probatorio ed una non condivisibile ripartizione dell’onere probatorio. Con il quinto motivo del ricorso principale la società deduce carenza o contraddittorietà della motivazione su punto decisivo della controversia. Con la sesta censura del ricorso principale la società in epigrafe, prospettando violazione o falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7 anche in relazione alla L. n. 604 del 1966, art. 2 e art. 2119 c.c., critica la decisione del giudice di merito in relazione all’indicazione di elementi da cui poter arguire che l’episodio contestato possa assumere la valenza di motivo di sopravvenuta e definitiva carenza del rapporto fiduciario tra le parti.

Con il settimo motivo del ricorso principale la ricorrente società, denunciando violazione o falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7 anche in relazione all’art. 112 c.p.c., pone, ex art. 366 bis c.p.c. cit., il seguente quesito di diritto: “se violi o applichi falsamente, o meno, le disposizioni della L. n. 300 del 1970, art. 7 anche in relazione all’art. 112 c.p.c., la sentenza di merito che, in assenza di qualsiasi deduzione sul punto del lavoratore licenziato, ravvisi un autonomo profilo di illegittimità della contestazione nella pretesa carenza, nella stessa, di ogni riferimento alle particolari modalità e condizioni di tempo e di luogo in cui si è concretizzata la condotta”.

Con l’ottava censura del ricorso principale la società, deducendo nullità della sentenza o del procedimento per aver statuito su un’eccezione non sollevata dalla parte, e per aver la Corte del merito ritenuto illegittima una contestazione disciplinare e la conseguente sanzione espulsiva sotto il profilo, non prospettato da lavoratore licenziato, della mancanza nella contestazione di ogni riferimento alle particolari condizioni, di tempo e di luogo, in cui si è concretizzata la condotta.

Con la nona e decima censura la società, allega carenza o contraddittorietà della motivazione in ordine al contenuto della contestazione disciplinare ed in ordine alla sussistenza della giusta causa.

Con l’undicesima, ed ultima, censura del ricorso principale la società, denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 2119 c.c. in relazione alla L. n. 604 del 1966, art. 1, lamentando una errata valutazione dei fatti di causa da parte del giudice di merito a fronte di una mera asserita attività di consumo di stupefacente Con l’unico motivo del ricorso incidentale il C., allegando violazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, assume che per essere stato colpito da un nuovo licenziamento per fatti esulanti dal thema decidendum, il giudice d’appello doveva per la tutela reale di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18 (come modificato dalla L. n. 108 del 1990, art. 1) comunque ordinare la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, per concretare l’effetto di ripristino del rapporto di lavoro ex tunc. I primi due motivi del ricorso principale sono fondati.

E’ principio di questa Corte che la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. – pur non contenendo un accertamento capace di fare stato nel giudizio civile – costituisce un importante elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l’imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione (V. per tutte Cass. S.U. 31 luglio 2007 n. 17289, Cass. 19 novembre 2007 n. 23906 e Cass. 21 aprile 2008 n. 10280).

Nella sentenza impugnata la Corte territoriale non si è attenuta a siffatto principio.

Infatti i giudici di appello omettono del tutto tale tipo d’indagine- rectius motivazione-limitandosi a ridimensionare l’efficacia probatoria della sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. attraverso una diversa valutazione degli atti d’investigazione redatti dagli organi di polizia dai quali “non emergerebbe un attività di spaccio” del lavoratore “quanto piuttosto il tentativo dei presenti di far uso di sostanza stupefacente nel cuore della notte in località di mare, nei pressi di locali frequentati da giovani e durante il periodo feriale interrotto dall’intervento degli organi di polizia”.

Non chiarisce in alcun modo la Corte del merito le ragioni per cui l’imputato ha ammesso una sua insussistente responsabilità di detenzione ed offerta in vendita di cocaina, ed il giudice penale ha prestato fede a tale ammissione.

La Corte territoriale, pertanto, non ha fatto corretta applicazione dei principio giurisprudenziali sopra enunciati in quanto nel non riconoscere l’efficacia probatoria della sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. ha circoscritto la propria motivazione alla rilevanza degli atti d’investigazione redatti dagli organi di polizia, senza dar conto dell’ammissione da parte dell’imputato della sua responsabilità e della fede a tale ammissione prestata dal giudice penale.

In altri termini il giudice di appello è incorso nei denunziati vizi per non aver riesaminato compiutamente tutti i numerosi atti investigativi alla luce di quanto verificatosi in sede di patteggiamento, e per non aver per di più, in un ottica complessiva della condotta tenuta dal C., compitamente esaminato le modalità di tale condotta anche con riferimento alle ricadute che essa avrebbe potuto avere sul rapporto fiduciario posto a fondamento della prestazione lavorativa di un dipendente di un ente bancario.

Dall’accoglimento di tali motivi consegue la cassazione della sentenza impugnata rimanendo assorbiti gli ulteriori motivi del ricorso principale e di quello incidentale.

La Corte di Appello di Reggio Calabria che si designa, anche per le spese del giudizio di legittimità, quale giudice di rinvio procederà, sulla base di quanto sinora detto e dei principi sopra enunciati, ad una nuova valutazione dei fatti di causa.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie i primi due motivi del ricorso principale e dichiara assorbiti gli altri ed il ricorso incidentale.

Cassa in relazione ai motivi accolti la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Reggio Calabria.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2011

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