Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4258 del 21/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4258 Anno 2018
Presidente: PICARONI ELISA
Relatore: SCARPA ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 1777-2017 proposto da:
FPS IMMOBILIARE SRL, rappresentata e difesa dall’avvocato
PAOLA PARISI;
– ricorrente contro
CONDOMINIO LA CAGNOLA MILANO VIA M DA PANICALE N 12
VIA MONTE GENEROSO N 53, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA VAL PUSTERIA22-15, presso lo studio dell’avvocato
MERCEDES CORREALE, rappresentato e difeso dagli avvocati
ALESSANDRA TONONI, EUGENIO ANTONIO CORREALE;
– con troricorrente avverso la sentenza n. 12291/2016 del TRIBUNALE di MILANO,
depositata il 08/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 18/01/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

Data pubblicazione: 21/02/2018

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
La F.P.S. Immobiliare s.r.I., condomina del Condominio La
Cagnola di via M. da Panicale 12, via Monte Generoso 53,
Milano, ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due
motivi (falsa applicazione degli artt. 42 e 43 c.p.c., violazione

avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 12291/2016
dell’8 novembre 2016, che ne ha dichiarato inammissibile
l’appello avanzato contro la sentenza resa in primo grado il 13
febbraio 2014 dal Giudice di Pace di Milano.
L’ intimato Condominio La Cagnola di via M. da Panicale 12, via
Monte Generoso 53, Milano, si difende con controricorso.
Il Giudice di Pace aveva dichiarato la propria incompetenza per
valore sulla domanda della F.P.S. Immobiliare s.r.I., volta ad
ottenere

l’accertamento dell’inesistenza dell’impianto di

riscaldamento collegato all’impianto centralizzato ed il
conseguente annullamento della delibera dell’assemblea
condominiale del 3 novembre 2011. La F.P.S. Immobiliare s.r.l.
propose appello dolendosi che l’incompetenza fosse stata
rilevata dal Giudice di Pace oltre la prima udienza. Il Tribunale
di Milano ha tuttavia dichiarato inammissibile l’appello, in
quanto proposto avverso sentenza che aveva statuito
unicamente sulla competenza per valore, senza esaminare il
merito della lite, di tal che l’unico rimedio proponibile doveva
intendersi il regolamento di competenza.
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse
essere accolto per manifesta fondatezza, con la conseguente
definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione
all’art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., il presidente ha fissato
l’adunanza della camera di consiglio.

Ric. 2017 n. 01777 sez. M2 – ud. 18-01-2018
-2-

dell’art. 46 c.p.c.; violazione del d.m. 10 marzo 2014, n. 55),

In data 12 gennaio 2018, è tuttavia sopravvenuta la
dichiarazione di rinuncia al ricorso della ricorrente F.P.S.
Immobiliare s.r.l. con adesione del contro ricorrente
Condominio, nelle forme di cui all’art. 390 c.p.c.
La rinuncia, giacchè effettuata prima della data stabilita per

coordinamento tra l’art. 380-bis c.p.c. (come riformulato
dall’art. 1 bis, comma 1, lett. e), d.l. 31 agosto 2016, n. 168,
conv. con modif. dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197), l’art.
390, comma 1 c.p.c. e l’art. 375 c.p.c.
Ai sensi dell’art. 391 comma 3, c.p.c., si compensano tra le
parti le spese del giudizio di cassazione.

P. Q. M.

La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa tra le parti le
spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2
Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 18 gennaio
2018.

l’adunanza, deve ritenersi utilmente formulata, operando un

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