Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4258 del 18/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/02/2021, (ud. 30/09/2020, dep. 18/02/2021), n.4258

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34648-2018 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato VITTORIO FARAONE;

– ricorrente –

contro

BPER BANCA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIACOMO BRACCIALE;

– controricorrente-

avverso la sentenza n. 427/2018 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 28/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 30/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO

FALABELLA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con citazione notificata il 4 gennaio 2001 M.G., intestatario del conto corrente n. (OMISSIS), intrattenuto presso la Banca Popolare del Materano, conveniva in giudizio quest’ultima innanzi al Tribunale di Matera lamentando l’applicazione di interessi anatocistici e di interessi non conformi a quelli convenuti, e comunque contrari a quanto previsto dalla legge. Domandava quindi l’accertamento di quanto a lui spettante con riguardo al predetto rapporto di conto corrente.

In esito al giudizio di primo grado, in cui si costituiva l’istituto di credito, il Tribunale rigettava la domanda attrice.

2. – Era parimenti respinto l’appello proposto da M., cui aveva resistito la Banca Popolare del Mezzogiorno (già Banca Popolare del Materano).

3. – Avverso la pronuncia resa in sede di gravame dalla Corte di appello di Potenza, M.G. ricorre per cassazione con un unico motivo di ricorso che è illustrato da memoria. Resiste con controricorso BPER Banca s.p.a., già Banca Popolare dell’Emilia Romagna soc. coop., incorporante la Banca Popolare del Mezzogiorno.

Il Collegio ha autorizzato la redazione della presente ordinanza in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2698 c.c., degli artt. 61,191 e 345 c.p.c., e l’omesso esame circa un fatto decisivo della controversia, nonchè la violazione e falsa applicazione degli artt. 198,210,212 c.p.c., dell’art. 2711 c.c., comma 2, e dell’art. 119t.u.b. (D.Lgs. n. 385 del 1993), con riferimento agli artt. 1374 e 1375 c.c., e all’art. 116 c.p.c., comma 2. Il ricorrente lamenta, in sintesi, che i giudici di merito abbiano errato nel negare l’esperimento della consulenza tecnica contabile e nel respingere l’istanza di esibizione della documentazione necessaria alla ricostruzione del rapporto, per modo che essi avrebbero “rigettato le domande di nullità delle clausole relative agli interessi legali, pur in presenza di contratti privi di clausole valide vincolanti”.

2. – Il ricorso è inammissibile.

Il motivo risulta anzitutto svolto in modo confuso, attraverso il richiamo a disparati precedenti della giurisprudenza di legittimità, ma senza correlare puntualmente le enunciazioni formulate dalle dette pronunce alla sentenza della Corte di appello. Va qui rammentato che i motivi posti a fondamento dell’invocata cassazione della decisione impugnata debbono avere i caratteri della specificità, della completezza, e della riferibilità alla decisione stessa e che ciò comporta, fra l’altro, l’esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero delle lamentate carenze di motivazione (Cass. 25 settembre 2009, n. 20652; Cass. 6 giugno 2006, n. 13259).

Il mezzo è inoltre del tutto carente di autosufficienza. E infatti, dallo svolgimento dello stesso non riesce a comprendersi: il preciso oggetto dell’istanza di esibizione, avendo riguardo ai documenti che l’istante mirava ad acquisire al giudizio attraverso tale mezzo istruttorio; con riferimento a quali documenti era stata domandato lo svolgimento di una consulenza tecnica percipiente (e quindi quali scritti, non prodotti, il c.t.u. avrebbe dovuto porre a fondamento della propria indagine); quali fossero i documenti ritualmente prodotti in giudizio dal ricorrente; a cosa alluda l’istante quando menziona “contratti privi di clausole valide e vincolanti” di cui è parola a pag. 2 del ricorso, visto che nella sentenza si fa menzione di un solo contratto di conto corrente (pag. 2) il quale non risultava, comunque prodotto (pag. 3). In proposito, è da sottolineare che chi ricorre per cassazione ha l’onere di indicare i documenti su cui il ricorso è fondato, mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l’indiretta riproduzione, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione (Cass. 27 luglio 2017, n. 18679; Cass. 15 luglio 2015, n. 14784; cfr. pure Cass. 7 marzo 2018, n. 5478). Il tema è stato affrontato di recente dalle Sezioni Unite, che hanno precisato essere inammissibili, per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Cass. Sez. U. 27 dicembre 2019, n. 34469). Analoghe considerazioni vanno svolte con riguardo al difetto di autosufficienza che investe le istanze di esibizione e di consulenza tecnica, giacchè la deduzione con il ricorso per cassazione di errores in procedendo implica che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” (Cass. Sez. U. 25 luglio 2019, n. 20181): la deduzione con il ricorso per cassazione di errores in procedendo, in relazione ai quali la Corte è anche giudice del fatto, potendo accedere direttamente all’esame degli atti processuali del fascicolo di merito, non esclude, infatti, che preliminare ad ogni altro esame sia quello concernente l’ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che, solo quando ne sia stata positivamente accertata l’ammissibilità diventa possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo e, dunque, esclusivamente nell’ambito di quest’ultima valutazione, la Corte di cassazione può e deve procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali (così Cass. 13 marzo 2018, n. 6014: cfr. pure: Cass. 29 settembre 2017, n. 22880; Cass. 8 giugno 2016, n. 11738; Cass. 30 settembre 2015, n. 19410).

3. – Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

PQM

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, e agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 Sezione Civile, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA