Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4257 del 21/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 4257 Anno 2018
Presidente: PICARONI ELISA
Relatore: SCARPA ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 25338-2016 proposto da:
MARRONE LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
ATERNO 9, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA
CAMERINI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

IWR ITAL WAGEN ROMA SRL, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA OSLAVIA 39-F, presso lo studio dell’avvocato
SILVIO CARLONI, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2258/2016 della CORTE D’APPELLO di
ROMA, depositata il 12/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 18/01/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

Data pubblicazione: 21/02/2018

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Luigi Marrone ha proposto ricorso articolato in due motivi
avverso la sentenza 12 aprile 2016, n. 2258/2016, resa dalla
Corte d’Appello di Roma, che, accogliendo l’impugnazione
formulata dalla I.W.R. Ital Wagen Roma s.r.l. contro la

Roma, ha respinto la domanda spiegata da Luigi Marrone con
citazione del 19 aprile 2006.
La I.W.R. Ital Wagen Roma s.r.l. resiste con controricorso.
Luigi Marrone aveva domandato la sostituzione dell’autovettura
Volkswagen Touran 1.9. TDI acquistata il 20 giugno 2005
presso la rivenditrice I.W.R. Ital Wagen Roma s.r.I.,
lamentando che la vettura denotasse rumori provenienti dal
motore; in subordine, l’attore aveva richiesto la risoluzione del
contratto, la riduzione del prezzo e il risarcimento dei danni. Il
Tribunale di Roma accolse la domanda principale del Marrone.
La pronuncia di primo grado è stata invece riformata dalla
Corte d’Appello di Roma, la quale ha richiamato le risultanze
della CTU espletata dal Tribunale, che aveva descritto un
rumore molto

leggero,

difficilmente udibile,

percepito

dall’esperto solo perché segnalatogli, ed inidoneo a produrre
guasti alle componenti meccaniche dell’autoveicolo. Il CTU
aveva altresì escluso che la sostituzione della scatola del
cambio potesse eliminare il problema ed aveva definito la
rumorosità riscontrata come contenuta in limiti accettabili per il
livello commerciale della vettura.
Il primo motivo del ricorso di Luigi Marrone denuncia la nullità
della sentenza per violazione degli artt. 61, 62, 193, 194
c.p.c., per aver la decisione impugnata disatteso, sia pure
implicitamente, l’eccezione di nullità della CTU, formulata dallo
stesso ricorrente nella memoria autorizzata dal Tribunale del
Ric. 2016 n. 25338 sez. M2 – ud. 18-01-2018
-2-

pronuncia resa in primo grado il 3 marzo 2010 dal Tribunale di

19/20 novembre 2007 e riproposta nella comparsa di
costituzione in appello. Tale eccezione lamentava che l’attività
del collaboratore del consulente tecnico d’ufficio, peraltro privo
di qualsiasi specifica competenza, fosse stata integralmente
sostitutiva dell’attività dell’ausiliare nominato dal giudice. Il

esclusiva alla capacità uditiva ed alla valutazione del suo
collaboratore”, signor Enzo Bucciarelli, il quale aveva stabilito
la normalità del rumore e la provenienza dello stesso dagli
ingranaggi del cambio. Per di più, la relazione tecnica del
collaboratore era poi stata sottoscritta da altro soggetto,
ovvero la Car Sistem s.a.s. di Bucciarelli R.
Il secondo motivo di ricorso censura, in relazione all’art. 360 n.
4 c.p.c., l’omesso esame di fatto decisivo, quanto alle critiche
mosse alla CTU ed alle richieste di un supplemento di perizia,
di indagini sulla scatola del cambio, di confronto con altre
automobili, di ausilio di mezzi tecnici di rilevazione della
rumorosità, nonché di ricorso all’opera di un meccanico.
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse
essere rigettato per manifesta infondatezza, con la
conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c.,
in relazione all’art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., il presidente ha
fissato l’adunanza della camera di consiglio.
Il ricorrente ha presentato memoria ai sensi dell’art. 380 bis,
comma 2, c.p.c.
Va disattesa l’eccezione di giudicato interno sollevata dalla
controricorrente, in quanto la parte totalmente vittoriosa in
primo grado, ove intenda comunque lamentare davanti al
giudice d’appello l’omessa motivazione esplicita del primo
giudice sull’eccezione di nullità della consulenza tecnica

Ric. 2016 n. 25338 sez. M2 – ud. 18-01-2018
-3-

CTU aveva infatti esposto in relazione di essersi rimesso “in via

d’ufficio, ha solo l’onere di riproporre tale eccezione ex art. 346
c.p.c., come avvenuto nel caso di specie.
Il primo motivo di ricorso è infondato. E’ corretto premettere
che non è configurabile il vizio di omessa pronuncia
sull’eccezione di nullità della consulenza tecnica d’ufficio,

decisa – sia pure con una pronuncia implicita della sua
irrilevanza o infondatezza – in quanto superata e travolta,
anche se non espressamente trattata, dalla decisione della
Corte d’Appello di Roma, che ha fondato la propria sentenza
sulle risultanze della stessa attività peritale. Peraltro, il
mancato esame da parte del giudice, sollecitatone dalla parte,
di una questione puramente processuale non può dar luogo al
vizio di omessa pronuncia, il quale è configurabile con
riferimento alle sole domande ed eccezioni di merito, e non può
assurgere, quindi, a causa autonoma di nullità della sentenza,
potendo profilarsi al riguardo una nullità (propria o derivata)
della decisione, per la violazione di norme diverse dall’art. 112
c.p.c., in quanto sia errata la soluzione implicitamente data dal
giudice alla questione sollevata dalla parte (Cass. Sez. 2,
24/06/2005, n. 13649; Cass. Sez. 1, 28/03/2014, n. 7406).
Va allora negato – confermando la costante interpretazione di
questa Corte, dato l’ambito dei compiti attribuiti dalla legge al
consulente tecnico e la possibilità, da parte sua, di ricorrere
all’opera di collaboratori, nell’espletamento di incombenze
materiali relative all’incarico ricevuto – che costituisca motivo di
nullità della consulenza il sol fatto che il consulente abbia
attinto elementi di giudizio anche dalle cognizioni e dalle
percezioni del proprio collaboratore, nel rispetto del
contraddittorio e sotto il controllo delle parti tempestivamente
avvertite e poste in grado di muovere le loro osservazioni
Ric. 2016 n. 25338 sez. M2 – ud. 18-01-2018
-4-

dovendo ritenersi che tale eccezione sia stata esaminata e

(Cass. Sez. 2, 11/02/1976, n. 456; Cass. Sez. U, 19/07/1976,
n. 2851). Nella specie, non risulta che si sia verificata una
traslazione dell’incarico giudiziario del perito d’ufficio al
collaboratore, avendo il consulente inserito nella relazione
peritale anche autonome considerazioni (sul regolare

della scatola del cambio, sulla comparazione col livello
commerciale del bene), sicché l’operato del collaboratore non
poteva dirsi integralmente sostitutivo di quello del consulente
(arg. anche da Cass. Sez. 2, 08/06/2007, n. 13428; Cass. Sez.
3, 11/10/2006, n. 21728; Cass. Sez. 3, 29/03/2006, n. 7243;
Cass., Sez. 3, 15/07/2009, n. 16471).
Il secondo motivo di ricorso è invece inammissibile.
Le censura, benché in rubrica indica l’art. 360 n. 4 c.p.c., nel
suo contenuto espositivo va chiaramente riferita al parametro
dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (applicabile nella specie,
ratione temporis, per come riformulato dall’art. 54 del d.l. n.
83 del 2012, convertito in legge n. 134 del 2012), il quale però
contempla soltanto il vizio di omesso esame di un fatto storico,
principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della
sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto
di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo. Ne
consegue che tale vizio va denunciato nel rispetto delle
previsioni degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n.
4, c.p.c., dovendo il ricorrente indicare il “fatto storico”, il cui
esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da
cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia
stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua
“decisività”. Non integrano, pertanto, il vizio ex art. 360,
comma 1, n. 5, c.p.c., le considerazioni svolte nel secondo
motivo del ricorso, che si limitano a contrapporre una diversa
Ric. 2016 n. 25338 sez. M2 – ud. 18-01-2018
-5-

funzionamento del motore, sulla inutilità della sostituzione

ricostruzione dei fatti, ovvero una diversa valenza del vizio di
rumorosità dell’autovettura, quale elemento fondante della non
conformità del bene, ai sensi dell’art. 129 del d.lgs. n. 206 del
2005. L’omesso esame, attribuito alla Corte d’Appello, dei
rilievi critici del Marrone alla CTU, oltre a non connotarsi come

fenomenici), ai sensi del vigente art. 360, comma 1, n. 5,
c.p.c., è comunque sprovvisto del necessario carattere di
decisività, inerente l’incidenza di tali omissioni sulla valutazione
della sussistenza, o meno, della inidoneità dell’autovettura
all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo,
ovvero del difetto della qualità e delle prestazioni abituali di un
veicolo della stessa categoria commerciale.

E’,

piuttosto,

decisivo, in tal senso, il solo mancato esame di emergenze
fattuali tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di
mera probabilità, l’efficacia probatoria delle altre circostanze
sulle quali il convincimento del giudice di merito si è fondato.
Né il mancato esame di elementi istruttori integra il vizio di
omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico,
rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione
dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte
le risultanze probatorie (Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053). I
giudici dell’appello, avendo dichiaratamente radicato il loro
convincimento sulle conclusioni del CTU, hanno operato una
valutazione globale delle risultanze di causa, dovendosi perciò
ritenere disattesi per implicito i rilievi e le circostanze
incompatibili con l’elaborato peritale prescelto. Rientra, infine,
nel potere discrezionale del giudice di merito accogliere o
rigettare l’istanza di riconvocazione del consulente d’ufficio per
chiarimenti o per un supplemento di consulenza, potendo
l’eventuale provvedimento negativo essere censurato in sede di
Ric. 2016 n. 25338 sez. M2 – ud. 18-01-2018
-6-

mancata verifica di “fatti storici” (intesi come dati materiali o

legittimità soltanto nei descritti limiti di cui al vigente art. 360,
comma 1, n. 5, c.p.c. (arg. da Cass. Sez. 3, 15/07/2011, n.
15666; Cass. Sez. 1, 10/03/2006, n. 5277).
Il ricorso va perciò rigettato e il ricorrente va condannato a
rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di

Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1,
comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha
aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – dell’obbligo di versamento,
da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione
integralmente rigettata.
P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare
alla controricorrente le spese sostenute nel giudizio di
cassazione, che liquida in complessivi C 2.200,00, di cui C
200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di
legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del
2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso,
a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2
Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 18 gennaio
2018.

44-

cassazione.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA