Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4257 del 20/02/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4257 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 8497-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamentc domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta c difende ope legis;

– ricorrente contro
PROMODATA SRL;

– intimata avverso la sentenza n. 58/14/2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA del 2/2/2010, depositata il
09/02/2010;

Data pubblicazione: 20/02/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/01/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO
COSENTINO;
è presente il P.G. in persona del Dott. TOMMASO BASILE
rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
<< L'Agenzia delle Entrate ricorre contro la società Promodata srl per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, pronunciandosi in sede di rinvio disposto dalla sentenza n. 2910/09 della Corte di cassazione, ha annullato due avvisi di accertamento IVA-IRPEG-IRAP - relativi, rispettivamente, agli anni di imposta 1998 e 1999- notificati nel 2002 al Curatore del Fallimento della società (successivamente tornata in bonis, a seguito di revoca del fallimento, nel corso del giudizio di primo grado). Il giudice di rinvio ha giudicato detti avvisi di accertamento nulli, in quanto notificati solo al Curatore fallimentare e non anche alla società contribuente in persona dei suoi legali rappresentanti. Con l'unico motivo di ricorso la difesa erariale denuncia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 384 cpc, censurando la sentenza gravata per non essersi uniformata a quanto statuito nella sentenza n. 2910/09 della Corte di cassazione. La censura è fondata perché la sentenza gravata, giudicando gli avvisi di accertamento impugnati nulli per essere stati notificati solo al Curatore fallimentare, e non anche alla società contribuente in persona dei suoi legali rappresentanti, ha travisato il dicium della sentenza n. 2910/09 della Corte di cassazione; quest'ultima sentenza infatti non afferma, come erroneamente ritenuto dal giudice di rinvio, che la mancata notifica al contribuente fallito di un atto impositivo notificato soltanto al Curatore del relativo Fallimento determini la nullità dell'atto stesso, ma stabilisce che il contribuente fallito è legittimato ad impugnare l'atto impositivo notificato al Fallimento in caso di inerzia del Fallimento stesso e che il termine per l'impugnativa decorre per il contribuente solo da quando egli abbia avuto piena conoscenza dell'atto impositivo e sempre che tale termine sia spirato per il Curatore (in tal modo manifestandosi l'inerzia del Fallimento a cui è condizionata la legittimazione ad impugnare del fallito). Alla stregua dei principi di diritto espressi nella sentenza n. 2910/09 della Corte di cassazione, pertanto, il giudice di rinvio non avrebbe dovuto dichiarare la nullità degli atti impositivi per omessa notifica alla società fallita in persona dei suoi legali rappresentanti (secondo una regula juris non rinvenibile in alcun passaggio della sentenza n. 2910/09 della Corte di cassazione); ma avrebbe dovuto affermare la legittimazione della società fallita, in persona dei sui legali rappresentanti, ad impugnare detti atti impositivi, nonché la tempestività della impugnazione proposta dalla stessa società, ed avrebbe quindi dovuto Ric. 2011 n. 08497 sez. MT ud. 17-01-2013 -2- cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta: procedere all'esame delle ragioni di merito dell' impugnazione, ossia allo scrutinio delle contestazioni con la stessa mosse alla legittimità intrinseca degli atti impositivi o alla fondatezza della pretesa fiscale. In conclusione, si propone l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza gravata con rinvio, affinché la Commissione Tributaria Regionale, in diversa composizione, proceda all'esame del merito dell'impugnazione secondo i principi sopra affermati.>>

che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alla
ricorrente;
che non sono state depositate memorie difensive.
Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio,
condivide la proposta del relatore;
che pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso va accolto e la
sentenza gravata va cassata, con rinvio alla Commissione Tributaria
Regionale, in altra composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e rinvia alla
Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in altra composizione, che
regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma il 17 gennaio 2013.

che la contribuente non è costituita;

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