Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4257 del 17/02/2017


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Cassazione civile, sez. II, 17/02/2017, (ud. 13/01/2017, dep.17/02/2017),  n. 4257

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16184-2012 proposto da:

C.L., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’Avv. PAOLA SQUASSONI;

– ricorrente –

contro

F.A., P.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2694/2011 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 27/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/01/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento, in subordine, il

rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – F.A. e P.M. convennero in giudizio C.L., chiedendo lo scioglimento, mediante divisione in natura, della comunione esistente su un’area scoperta di pertinenza dei loro rispettivi immobili di proprietà esclusiva.

Si costituì in giudizio la C., opponendosi alla richiesta di divisione e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna degli attori a partecipare pro quota alle spese necessarie per il rifacimento di un tetto e per l’estirpazione dell’albero esistente in loco.

Indi, le parti raggiunsero un accordo transattivo, avente a oggetto la divisione dell’area condominiale, l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell’immobile in comproprietà, l’abbattimento dell’albero e il ripristino della rete divisoria del giardino condominiale. Chiesero quindi la nomina di un C.T.U. che predisponesse il progetto di divisione e quantificasse le spese per i lavori e l’abbattimento dell’albero.

Predisposto il progetto, il G.I. dispose poi che il C.T.U. verificasse il corretto adempimento dell’accordo stipulato tra le parti; e il C.T.U., nella sua relazione conclusiva, rilevò il mancato adempimento da parte della C. dell’obbligo di cui al punto n. 4 della convenzione, concernente il ripristino a sua cura e spese della parte mancante di rete divisoria dell’area.

Il Tribunale di Treviso, accertato l’inadempimento dell’obbligo di cui al punto 4 dell’accordo transattivo sottoscritto dalle parti, condannò la convenuta al ripristino della parte mancante di rete divisoria dell’area scoperta in oggetto, compensando nella misura di due terzi le spese processuali e ponendo la restante parte a carico della convenuta.

2. – Sul gravame proposto in via principale da C.L. e in via incidentale da F.A. e P.M., la Corte di Appello di Venezia confermò la pronuncia di primo grado.

3. – Per la cassazione della sentenza di appello ricorre C.L. sulla base di due motivi.

P.M. e F.A., pur regolarmente intimati, non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Con i due motivi di ricorso, che vanno esaminati unitariamente stante la loro stretta connessione, si deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata, nonchè il vizio di motivazione, per avere i giudici di merito accolto le domande proposte dagli attori in sede di precisazione delle conclusioni (relative all’esecuzione dell’accordo transattivo), nonostante che le stesse fossero diverse da quelle proposte negli atti introduttivi.

Le censure sono infondate, non sussistendo la denunciata violazione di legge, nè la nullità della sentenza e il dedotto vizio motivazionale.

I giudici di merito hanno ritenuto che l’accordo transattivo stipulato tra le parti avesse carattere novativo, avendo inteso le parti estinguere il precedente rapporto giuridico per dar luogo ad obbligazioni oggettivamente diverse da quelle preesistenti (sul punto cfr. Cass., Sez. 3, n. 4008 del 23/02/2006). L’accordo transattivo stipulato tra le parti, così qualificato, costituisce un negozio sostanziale, che determina la cessazione dell’originaria materia del contendere e l’insorgere di nuove obbligazioni (Cass., Sez. 2, n. 13578 del 26/05/2008; Sez. 2, n. 909 del 14/02/1981).

Non sussiste, pertanto, alcuna violazione del contraddittorio, nè violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c. nella decisione della Corte territoriale, essendo venuto a mutare l’oggetto del giudizio ed essendo stato accertato l’inadempimento di uno degli obblighi fissati nell’accordo transattivo intervenuto tra le parti in corso di causa.

Quanto alle censure proposte nei confronti della consulenza d’ufficio, esse difettano di autosufficienza. Sul punto, va ricordato che, atteso il carattere limitato del mezzo di impugnazione per cassazione, la parte ha l’onere di indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, trascrivendo nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi della relazione e riportando il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di consentire l’apprezzamento dell’incidenza causale del difetto di motivazione (Cass. 17 luglio 2014, n. 16368, Rv. 632050). Tale onere non è stato adempiuto dalla ricorrente.

2. – Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Nulla va statuito sulle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

rigetta il ricorso.

Si dà atto che il procedimento è stato scrutinato con la collaborazione dell’Assistente di studio dott. G.G..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 13 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2017

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