Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4257 del 10/02/2022

Cassazione civile sez. trib., 10/02/2022, (ud. 08/02/2021, dep. 10/02/2022), n.4257

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 19557 del ruolo generale dell’anno 2014

proposto da:

Eurolux Real Estate Company s.a., in persona del legale

rappresentante, rappresentata e difesa, per procura speciale in atto

pubblico del 30 maggio 2014 allegata al ricorso, dagli Avv.ti

Giovanni Acampora e Giuseppe Fabrizio Zito, elettivamente

domiciliata in Roma, via Pompeo Magno, n. 1, presso lo studio del

primo difensore;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale del Lazio, n. 176/37/13, depositata in data 11 giugno

2013;

udita la relazione nella pubblica udienza del 13 gennaio 2022 dal

Consigliere Giancarlo Triscari;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale Dott. Giuseppe Locatelli, che ha

concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

letta la memoria difensiva depositata dalla ricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore

generale Dott. Giuseppe Locatelli, che ha concluso chiedendo il

rigetto del ricorso.

 

Fatto

CONSIDERATO

che:

dall’esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato a Eurolux Real Estate Company s.a. (di seguito Eurolux) un avviso di accertamento con il quale, relativamente all’anno di imposta 2003, aveva disconosciuto il credito Iva richiesto a rimborso ed al recupero della differenza dovuta; avverso l’atto impositivo Eurolux aveva proposto ricorso che era stato rigettato dalla Commissione tributaria provinciale di Roma; avverso la decisione del giudice di primo grado la società aveva proposto appello;

la Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato l’appello, in particolare ha ritenuto che: l’avviso di accertamento era sufficientemente motivato; la circostanza che Eurolux aveva presentato la dichiarazione integrativa di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9, ai fini della definizione automatica per gli anni pregressi, non era preclusiva del potere dell’amministrazione finanziaria di contestare il credito vantato dalla società e portato in parte in compensazione ed in parte chiesto a rimborso nell’anno successivo a quello cui si riferiva la definizione agevolata; non vi era stata una indebita rettifica relativamente ad un esercizio precedente, in quanto l’ufficio si era limitato ad accertare l’esistenza del credito portato in compensazione ed in parte chiesto a rimborso per l’anno 2003 esaminando la dichiarazione dalla quale era scaturito il medesimo credito, avendo proceduto ad un controllo sostanziale sulla dichiarazione dell’anno successivo; non poteva essere seguita la tesi di Eurolux secondo cui la stessa non svolgeva attività di locazione di immobili e dunque realizzando operazioni esenti e quindi estranei dal calcolo del pro-rata di detraibilità, tenuto conto del fatto che l’acquisto dell’immobile era strettamente collegato alla sua potenzialità reddituale conseguente alla successiva locazione;

Eurolux ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a due motivi di censura, illustrato con successiva memoria, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate depositando controricorso; questa Corte, con ordinanza dell’8 febbraio 2021, ha disposto il rinvio della causa alla pubblica udienza;

considerato che:

ai fini della definizione della controversia si rende necessaria l’acquisizione dei fascicoli dei giudizi di merito.

P.Q.M.

La Corte:

rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo l’acquisizione dei fascicoli dei giudizi di merito.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2022

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