Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4256 del 22/02/2011

Cassazione civile sez. III, 22/02/2011, (ud. 26/01/2011, dep. 22/02/2011), n.4256

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3710-2006 proposto da:

T.C., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dagli avvocati MENNA ANTONIO, con studio in 66401 ATESSA (CH) C.da

Monte Marcone 64/1, ANTONUCCI FAUSTO con studio in 66030 FILETTO

(CH), Corso San Giacomo,70, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

T.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato MANZI

ANDREA, rappresentato e difeso dall’avvocato DI CAMPLI DONATO giusta

delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 836/2005 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

Sezione Agraria, emessa il 20/09/2005, depositata il 29/09/2005;

R.G.N. 5004/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/01/2011 dal Consigliere Dott. FINOCCHIARO Mario;

udito l’Avvocato DI CAMPLI Donato;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele che ha concluso per la improcedibilità del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 24 febbraio 2005 il tribunale di Chieti, sezione specializzata agraria – definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da T.A. con ricorso 16 dicembre 2003 nei confronti di T.C. – ha dichiarato risolto per inadempimento del conduttore T.C. il contratto di affitto stipulato il 30 giugno 1997 con condanna del convenuto T.C. sia al pagamento di Euro 3.097,74 per canoni scaduti e non pagati, oltre a quelli successivi maturati fino all’effettivo rilascio oltre interessi legali sia al rilascio immediato del terreno, rigettata la domanda attrice di risarcimento dei danni per tardivo rilascio del fondo e dichiarata la inammissibilità – perchè tardivamente formulate – delle domande riconvenzionali del convenuto.

Gravata tale pronunzia dal soccombente T.C., nel contraddittorio dell’appellato T.A. che, costituitosi in giudizio ha chiesto il rigetto dell’avverso gravame, la Corte di appello de L’Aquila, sezione specializzata agraria, con sentenza 20 – 29 settembre 2005 ha dichiarato inammissibile la querela di falso proposta con l’atto di appello e rigettato l’appello con condanna dell’appellante al pagamento delle spese di lite.

Per la cassazione di tale pronunzia, notificata il 15 novembre 2005, ha proposto ricorso, affidato a 5 motivi, T.C., con atto 13 dicembre 2005.

Resiste, con controricorso T.A..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il proposto ricorso è improcedibile.

Deve ribadirsi, infatti, alla luce delle più recente – al momento consolidata – giurisprudenza di questa Corte regolatrice, che la previsione – di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2 – dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al primo comma della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio dei diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con la osservanza del cosiddetto termine breve.

Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione deve – quindi – essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto dell’art. 372 c.p.c., comma 2, applicabile estensivamente, purchè entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1, e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo della eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell’impugnazione (In termini, ad esempio, Cass., sez. un., 16 aprile 2009, n. 9006; Cass., sez. un., 16 aprile 2009, n. 9005; Cass. 9 giugno 2008, n. 15233. Sempre nello stesso senso, altresì, tra le altre, Cass. 18 maggio 2007, n. 11619; Cass. 18 gennaio 2007, n. 1089; Cass. 26 gennaio 2006, n. 1590; Cass. 1 ottobre 2004, n. 19654 e, da ultimo, Cass. 11 maggio 2010, n. 11376, ove la precisazione, altresì che tale previsione non integra alcuna lesione del precetto di cui all’art. 24 Cost., poichè la disposizione di cui all’art. 369 c.p.c. non limita il diritto di difesa, ma impone di esercitarlo nel rispetto delle forme dettate dal codice di rito).

Certo che nella specie sia il ricorrente sia la controricorrente affermano che la sentenza oggetto del ricorso stesso è stata notificata il 24 marzo 2005 e che il ricorrente ha depositato esclusivamente una copia autentica della sentenza di cui ha chiesto la cassazione, priva della relata di notifica, è evidente che deve dichiararsi la improcedibilità del ricorso.

Alla declaratoria de qua segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite di questo giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 oltre Euro 2.000,00 per onorari, e oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 3^ sezione civile della Corte di cassazione, il 26 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2011

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