Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4256 del 21/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 4256 Anno 2018
Presidente: PICARONI ELISA
Relatore: SCARPA ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 20432-2016 proposto da:
MANCUSI ANNA GAIA, MANCUSI GIULIA CHIARA, MARTINUCCI
LIDIA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA S. TOMMASO
D’AQUINO 116, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO
TANNELLA, che li rapprpsonta e difende;
– ricorrenti contro
PIGNATELLI AURELIA, FRANCHELLI VINCENZO, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIALE DEI COLLI PORTUENSI 536, presso
lo studio dell’avvocato FRANCESCA LUISA REVELLI, che li
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALBERTO
GEROSA;
– con troricorrenti nonchè contro

Data pubblicazione: 21/02/2018

PERON PIERPAOLO, CALIGARI OLGA, FRIGERIO ROBERTA,

RIGAMONTI PIERANGELO;
– intimati avverso la sentenza n. 1619/2016 della CORTE D’APPELLO di
MILANO, depositata il 27/04/2016;

del 18/01/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Lidia Martinucci, Giulia Chiara Mancusi e Anna Gaia Mancusi
impugnano, articolando un unico complesso motivo di ricorso
(per violazione o falsa applicazione dell’art. 1102 c.c. e
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione) la
sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 1619/2016 del 27
aprile 2016.
Vincenzo Franchelli ed Aurelia Pignatelli resistono con
controricorso, mentre rimangono intimati senza svolgere
attività difensive Pierpaolo Peron, Olga Caligari, Roberta
Frigerio e Pierangelo Rigamonti.
La Corte d’Appello di Milano ha confermato la pronuncia resa in
primo grado dal Tribunale di Sondrio il 22 settembre 2014, che
aveva rigettato la domanda, avanzata in origine dalle attrici
Lidia e Luciana Martinucci (quest’ultima deceduta in corso di
giudizio, perciò proseguito dalle sue eredi Giulia Chiara Mancusi
e Anna Gaia Mancusi).
Lidia e Luciana Martinucci avevano convenuto le altri parti ora
intimate, tutte condomine del Condominio di via Dolzino 70, di
Chiavenna (Sondrio), per sentir riconoscere il loro diritto di uso
esclusivo (ovvero l’avvenuto acquisto per usucapione) del
terrazzo sovrastante l’unità immobiliare di proprietà Martinucci.
Si costituirono soltanto Vincenzo Franchelli ed Aurelia

Ric. 2016 n. 20432 sez. M2 – ud. 18-01-2018
-2-

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

Pignatelli, deducendo di aver sempre utilizzato anch’essi la
superfice del lastrico. La Corte d’Appello di Milano,
confermando la decisione di primo grado, ha negato che la
convenzione intercorsa il 21 aprile 1958 tra la condomina
Giulia Guggiari (dante causa delle signore Martinucci, all’epoca

valesse come attribuzione alla prima di un diritto di uso
esclusivo del lastrico solare, poi modificato in terrazza
pavimentata e munita di ringhiera. Né valeva a tale effetto
l’atto di transazione del 20 settembre 1960. La Corte d’Appello
ha rilevato l’inopponibilità in ogni caso di tali convenzioni agli
altri condomini. I giudici del gravame hanno perciò ritenuto
illegittima, in difetto di apposito titolo contrattuale, la
modificazione del tetto comune in terrazzo ad uso esclusivo
delle signore Martinucci e Mancusi, non interessando la
trasformazione una limitata porzione, in quanto la terrazza
sovrasta l’appartamento delle attuali ricorrenti ed occupa una
rilevante quota dell’area di copertura dell’edificio.
Lidia Martinucci, Giulia Chiara Mancusi e Anna Gaia Mancusi
dichiarano l’intenzione di impugnare il solo punto 2 bis della
sentenza della Corte d’Appello di Milano, che ha negato
l’acquisto di un uso esclusivo della terrazza in loro favore.
Affermano le ricorrenti come mai nessun condomino abbia
manifestato un interesse all’uso della stessa terrazza per le
attività astrattamente accessorie e secondarie previste dalla
Corte di Milano (installazione di antenne televisive, ripetitori
telefonici, canne fumarie ecc.), attività peraltro tutte ancora
possibili. Si richiama poi il principio affermato da Cass.
14109/2012 (recte: Cass. Sez. 2, 03/08/2012, n. 14107), per
dire che comunque è stata preservata la funzione di copertura
del preesistente tetto
Ric. 2016 n. 20432 sez. M2 – ud. 18-01-2018
-3-

unica proprietaria dell’ultimo piano) e Maddalena Rigamonti

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse
essere rigettato per manifesta infondatezza, con la
conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c.,
in relazione all’art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., il presidente ha
fissato l’adunanza della camera di consiglio.

comma 2, c.p.c.
E’ dapprima inammissibile la censura di “omessa, insufficiente
e contraddittoria motivazione”, essendo piuttosto deducibile, ai
sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformato
dall’art. 54, comma 1, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83,
convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, l’omesso esame
di fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di
discussione tra le parti, ovvero la totale mancanza della
motivazione. Le ricorrenti, invece, si dolgono della valutazione
delle risultanze istruttorie, e quindi della ricostruzione della
concreta fattispecie, compiuta dalla Corte d’Appello, profilo che
esula dal sindacato di legittimità in quanto inerente gli
apprezzamenti di fatto spettanti al giudice del merito.
La Corte d’Appello di Milano ha peraltro deciso la questione di
diritto ad essa sottoposta in maniera conforme
all’interpretazione di questa Corte.
Il precedente giurisprudenziale, che la ricorrente invoca e che
viene citato nella stessa sentenza impugnata, ha affermato che
il condomino, proprietario del piano sottostante al tetto
comune dell’edificio, può trasformarlo in terrazza di proprio uso
esclusivo, ma sempre che un tale intervento dia luogo a
modifiche non significative della consistenza del bene, in
rapporto alla sua estensione, e sia attuato con tecniche
costruttive tali da non affievolire la funzione di copertura e
protezione delle sottostanti strutture svolta dal tetto
Ric. 2016 n. 20432 sez. M2 – ud. 18-01-2018
-4-

I ricorrenti hanno presentato memoria ai sensi dell’art. 380 bis,

preesistente, quali la coibentazione termica e la protezione del
piano di calpestio di una terrazza mediante idonei materiali
(Cass. Sez. 2, 03/08/2012, n. 14107; si veda anche Cass. Sez.
6 – 2, 04/02/2013, n. 2500). E’ evidente come l’accertamento
circa la non significatività del taglio del tetto praticato per

delle opere eseguite per salvaguardare le utilità di interesse
comune dapprima svolte dal tetto (non significatività e
permanente adeguatezza, nella specie, del tutto negate dalla
Corte di Milano, la quale ha piuttosto accertato come fosse
stata realizzata una terrazza che sovrasta l’appartamento delle
ricorrenti ed occupa una porzione consistente della sua parte
piana, unica fruibile per le funzioni accessorie, diverse da quella
di copertura) è riservato al giudice di merito e, come tale, non
è censurabile in sede di legittimità per violazione dell’art. 1102
c.c., ma soltanto nei limiti di cui all’art. 360, comma 1, n. 5,
c.c.
Con riferimento all’utilizzazione della cosa comune da parte di
un singolo condomino con modalità particolari e diverse
rispetto alla sua normale destinazione, il riscontro dei limiti
imposti dall’art. 1102 c.c. è frutto di un’indagine di fatto,
mediata dalla valutazione delle risultanze probatorie, che non
può essere sollecitata ulteriormente tramite il ricorso per
cassazione, come se esso introducesse un terzo grado di
giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della
sentenza impugnata.
Il ricorso va perciò rigettato e le ricorrenti devono essere
condannate a rimborsare ai controricorrenti Vincenzo Franchelli
ed Aurelia Pignatelli le spese del giudizio di cassazione, non
dovendosi al riguardo provvedere per i restanti intimati, i quali
non hanno svolto attività difensive.
Ric. 2016 n. 20432 sez. M2 – ud. 18-01-2018
-5-

innestarvi la terrazza di uso esclusivo e circa l’adeguatezza

Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1,
comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha
aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – dell’obbligo di versamento,
da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di

integralmente rigettata.
P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti a rimborsare
ai controricorrenti le spese sostenute nel giudizio di cassazione,
che liquida in complessivi C 2.700,00, di cui C 200,00 per
esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del
2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso,
a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2
Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 18 gennaio
2018.
Il Presidente
dott. Elisa Pi àjoni
(
e_

contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA