Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4256 del 18/02/2021
Cassazione civile sez. VI, 18/02/2021, (ud. 30/09/2020, dep. 18/02/2021), n.4256
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30562-2018 proposto da:
PIERRE & VACANCES ITALIA SRL, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
PRINCIPESSA CLOTILDE 7, presso lo studio dell’avvocato MARIO
TONUCCI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
PIERGIORGIO DELLA PORTA RODIANI;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO n. (OMISSIS) (OMISSIS) SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona del
curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
FEDERICO CONFALONIERI 2, presso lo studio dell’avvocato GIANFRANCO
PARISI, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCIA FERLIGA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 216/2018 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,
depositata il 25/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 30/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO
FALABELLA.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. – Pierre & Vacances Italia s.r.l. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Tempio Pausania (OMISSIS) s.p.a. e Cala Rossa Immobiliare s.r.l. proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 105.934,43 a titolo di canoni di locazione. L’attrice eccepiva in via pregiudiziale, la pendenza, avanti al Tribunale di Roma, di altro giudizio, avente ad oggetto l’opposizione a un decreto ingiuntivo emesso per il medesimo importo e per la stessa causale; nel merito opponeva una compensazione che qui non rileva.
Il Tribunale di Tempio Pausania rigettava l’opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto.
2. – La pronuncia era confermata in sede di gravame dalla Corte di appello di Sassari. Con riferimento all’eccepita litispendenza il giudice distrettuale evidenziava come il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trattato avanti al Tribunale di Roma fosse stato dichiarato estinto l’8 gennaio 2014 con ordinanza che aveva revocato il provvedimento monitorio e che quindi, al momento della decisione da parte del Tribunale di Tempio Pausania, risultava non essere pendente altro procedimento identico a quello di cui era investito quest’ultimo giudice.
3. – Contro la sentenza della Corte di appello di Sassari Pierre & Vacances Italia ha proposto un ricorso per cassazione basato su di un unico motivo; resiste con controricorso la curatela della società (OMISSIS), che è nel frattempo fallita. La ricorrente ha depositato memoria.
Il Collegio ha autorizzato la redazione della presente ordinanza in forma semplificata.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – La società istante oppone la violazione o falsa applicazione dell’art. 39 c.p.c.. Rileva che ai fini della declaratoria della litispendenza assume rilievo la data in cui il decreto ingiuntivo è stato notificato: per modo che, essendovi pendenza, in tale frangente, di altro giudizio vertente sulla medesima domanda, il giudice dell’opposizione al decreto ingiuntivo è tenuto a dichiarare la propria incompetenza e la nullità del provvedimento monitorio.
2. – Il motivo è inammissibile.
Va anzitutto dato atto dell’irritualità della produzione documentale operata dalla ricorrente unitamente al deposito della memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2: documentazione con cui l’istante intenderebbe dar conto di una compensazione di partite debitorie e creditorie tra essa e la fallita (OMISSIS) (tema, questo, oltretutto completamente estraneo all’oggetto del presente giudizio di legittimità).
Il principio evocato dalla ricorrente col motivo di censura non ha attinenza alla questione posta alla Corte di appello. Esso è stato enunciato per stabilire cosa accada nel caso in cui, alla data della notifica del decreto ingiuntivo, vi sia pendenza di altra domanda con causa petendi identica a quella dell’azione monitoria e con petitum contenuto in quest’ultima: il responso di Cass. 14 maggio 2011, n. 15532, richiamata nel ricorso, è nel senso che, in applicazione della disciplina di continenza tra cause, il giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo debba dichiarare la propria incompetenza e la nullità del decreto.
La sentenza impugnata si occupa, invece, delle conseguenze che sortiscono, ai fini della pronuncia della litispendenza, dall’estinzione del giudizio trattato avanti al giudice preventivamente adito. E sul punto, la decisione assunta della Corte di merito è ineccepibile. Infatti, la questione relativa alla sussistenza della litispendenza deve essere decisa con riguardo alla situazione processuale esistente al momento della relativa pronuncia (Cass. 22 dicembre 2016, n. 26862; Cass. 31 marzo 2011, n. 7478; Cass. 23 gennaio 2006, n. 1218); e proprio perchè il giudice successivamente adito, ai fini della statuizione sulla litispendenza, deve far riferimento alla situazione processuale esistente al momento della sua decisione, egli deve respingere la relativa eccezione allorquando a tale data il giudizio preventivamente instaurato non sia più pendente per intervenuta estinzione (Cass. 1 dicembre 2010, n. 24376; Cass. 16 gennaio 2006, n. 721).
3. – Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile ex art. 360 bis c.p.c., in quanto il provvedimento impugnato ha deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame del motivo non offre elementi per rivedere l’orientamento da essa espresso.
4. – Per le spese opera il principio di soccombenza.
PQM
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, e agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 Sezione Civile, il 30 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2021