Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4256 del 10/02/2022

Cassazione civile sez. trib., 10/02/2022, (ud. 19/01/2022, dep. 10/02/2022), n.4256

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 6694/2016 proposto da:

T.M., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea Manzi e

Pietro Piciocchi ed elettivamente domiciliati presso il primo in

Roma, Via Confalonieri n. 5;

– ricorrente –

Contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Direttore

pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato (C.F.: (OMISSIS)), presso i cui uffici in Roma, Via dei

Portoghesi 12, è domiciliata;

– controricorrente –

– avverso la sentenza n. 907/04/15 della Commissione tributaria

Regionale della Liguria, depositata il 3.9.2015;

udita la relazione della causa svolta nella adunanza pubblica del

19/1/2022 dal Consigliere Dott. Stefano Pepe;

udite le conclusioni scritte rassegnate dal Pubblico Ministero, in

persona dell’Avvocato generale Francesco Salzano che ha concluso per

il rigetto del ricorso;

udite le conclusioni rassegnate dall’Avv. Gianluca Carerara per la

ricorrente e dall’Avv. Alfonso Peluso per la resistente.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con avviso di liquidazione ed irrogazioni sanzioni n. (OMISSIS), l’Agenzia delle entrate revocava i benefici cd “prima casa” richiesti in relazione all’atto di compravendita del (OMISSIS), avente ad oggetto una unità immobiliare composta da tre piani collegati internamente tra loro e box acquistata da T.M., in quanto aventi natura di lusso ai sensi del D.M. 2 agosto 1969, ex art. 7 e, dunque, superando il valore del terreno coperto di una volta e mezzo il costo della costruzione.

2. La contribuente impugnava il suddetto avviso e la Commissione tributaria regionale della Liguria (CTR), con la sentenza n. 907/04/15, depositata il 3.9.2013, in riforma della sentenza di primo grado – che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22 – confermava la pretesa fiscale esclusa l’applicazione delle sanzioni in essa contenuta.

3. Avverso tale sentenza la contribuente propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

4. L’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso.

5. In prossimità dell’udienza pubblica la ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo T.M. deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per omessa pronuncia relativamente alla dedotta: a) violazione e falsa applicazione del D.M. 2 agosto 1969, art. 7, avendo l’Agenzia delle entrate sottratto dal corrispettivo indicato nell’atto di compravendita (relativo al terreno e al fabbricato su esso insistente) un ipotetico e non corretto costo per la costruzione dell’immobile; b) violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, Tariffa allegata, nota II-bis, art. 1, avendo la CTR applicato il medesimo decreto, il suindicato art. 7 e non l’art. 10.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.M. 2 agosto 1969, art. 7 e dell’art. 12 preleggi il quale, diversamente da quanto inteso dalla CTR, non prevede che il terreno sul quale insiste l’immobile debba avere un valore superiore una volta e mezzo il costo della costruzione, ma che lo scostamento tra i due valori debba corrispondere o essere superiore al valore della costruzione moltiplicato per il coefficiente 1,5.

3. Con il terzo motivo la contribuente lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 l’omesso esame su fatto decisivo costituito nella valutazione del valore del costruito pari ad Euro 900.000,00 risultante dal contratto di assicurazione per il rischio di incendio e dai valori OMI.

4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 79 e del D.P.R. n. 131 del 1986, Tariffa, nota II-bis, parte prima allegata, art. 1. La CTR in violazione delle norme sopra indicate non avrebbe, infatti, applicato le norme successive più favorevoli.

5. Il Collegio rileva che questa Corte, con ordinanza n. 30708 del 29.10.2021, ha rimesso al Primo Presidente la questione circa la portata applicativa del nuovo regime introdotto con il D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 10, che, in tema di agevolazioni “prima casa” e di esclusione da quest’ultime, ha superato il criterio di individuazione dell’immobile di lusso ex D.M. 2 agosto 1969 con quello delle categorie catastali.

In ragione di quanto sopra si ritiene opportuno rinviare a nuovo ruolo il presente procedimento in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione sopra indicata.

P.Q.M.

La Corte:

– Rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della soluzione della questione rimessa all’esame delle Sezioni Unite di questa Corte con ordinanza della Sezione Tributaria n. 30708 del 2021.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2022

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